Ricorre la regione Piemonte in persona dell'on.le Presidente  della
 giunta  regionale,  dott.  Giampaolo Brizio, autorizzato con delibera
 della giunta regionale n. 12-4028 del 21 novembre 1994, rappresentato
 e difeso (in virtu' di delega in calce) dall'avv. Enrico Romanelli, e
 presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma,  via
 Cosseria  n.  5,  contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
 persona  dell'on.le  Presidente del Consiglio pro-tempore domiciliato
 per la carica in Roma, Palazzo  Chigi,  nonche'  presso  l'Avvocatura
 dello  Stato,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  avverso  il decreto del
 Ministero dei trasporti e della navigazione  n.  550  del  20  luglio
 1994,  "Regolamento  recante  disciplina  dello  sci nautico in acque
 interne" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,  parte
 I, n. 225, del 26 settembre 1994).
                           PREMESSO IN FATTO
    La   ricorrente   regione   Piemonte,   con  appositi  regolamenti
 regionali,  ha  da  tempo  disciplinato  la  navigazione  sui   laghi
 piemontesi  di  Avigliana,  Mergozzo, Orta e Viverone, in particolare
 con il d.p.g.r. n. 1992 del 4 maggio 1992 per il  lago  di  Mergozzo;
 con  il d.p.g.r. n. 2906 del 1 luglio 1992 per il lago d'Orta; con il
 d.p.g.r. n. 2685 del 17 giugno 1992 per il lago di Viverone. Il tutto
 in attuazione delle competenze regionali in materia di navigazione  e
 porti  lacuali  di  cui  al  combinato disposto degli artt. 117 e 118
 della Costituzione.
    Come e' noto, il trasferimento dallo Stato alle  Regioni  di  tali
 funzioni e' stato operato con l'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
 5  (recante  "Trasferimento  alle  regioni  a statuto ordinario delle
 funzioni  amministrative  statali  in  materia  di  tranvie  e  linee
 automobilistiche  di  interesse  regionale  e  di navigazione e porti
 lacuali e dei relativi personali ed uffici"), e completato con l'art.
 97 del d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (recante  "Attuazione  della
 delega  di  cui  all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"). Va
 evidenziato   in   particolare   come   l'ultima   disposizione    di
 trasferimento  di  funzioni  ora  richiamata espressamente affermi al
 primo comma che le funzioni trasferite in materia  di  navigazione  e
 porti   lacuali   comprendono  "ogni  ..  attivita'  riferibile  alla
 navigazione ed ai porti lacuali ed interni" e, dunque, se ne  deduce,
 anche lo sci d'acqua esercitato sui laghi regionali.
    Su  tali competenze e' venuto ad illegittimamente incidere il d.m.
 (trasporti e navigazione) n. 550 del 20 luglio 1994, meglio  indicato
 in   epigrafe,  che,  senza  prendere  in  alcuna  considerazione  le
 competenze regionali, e in specie quelle delle Regioni che hanno gia'
 provveduto   a   disciplinare   la   materia,   ha   introdotto   una
 regolamentazione dello sci acquatico in acque interne che finisce per
 sovrapporsi alla competenza regionale.
    In  particolare,  il  d.m. in esame incide su aspetti di rilevanza
 esclusivamente locale e regionale, e comunque  non  tiene  in  alcuna
 considerazione  le  peculiarita'  delle  singole  realta' locali, che
 hanno  indotto  la  competente  regione  Piemonte  ad  emanare  norme
 differenziate  per  le  superfici  lacuali  interessate di Avigliana,
 Mergozzo, Orta e Viverone.
   In  conseguenza  della  regolamentazione  introdotta  con  il  d.m.
 impugnato,  verrebbe  ad essere di fatto interdetto l'esercizio dello
 sci nautico sui detti laghi piemontesi di Avigliana, Mergozzo, Orta e
 Viverone. L'art. 1, primo comma, lettere e) ed h) del d.m.  interdice
 indistintamente   l'esercizio  dello  sci  nautico  nella  fascia  di
 trecento   prospiciente   la   riva   e   prescrive    la    partenza
 perpendicolarmente  alla  terra  ferma,  o  con  il motore al minimo.
 L'art.  3  dello  stesso  decreto,  al  secondo  comma,  esclude   il
 posizionamento  di  impianti  per lo sci nautico (corridoi di lancio,
 trampolini  di  salto,  apparecchiature  fisse  per  lo  slalom)   in
 prossimita'  dei  porti, delle loro imboccature, delle zone riservate
 alla pesca professionale ed in prossimita' dei pontili di approdo dei
 battelli che esercitano servizio pubblico sia di  linea  che  non  di
 linea.  Il  terzo  comma  del medesimo art. 3 prevede la segnalazione
 notturna di tali impianti.
     La regolamentazione  teste'  richiamata  e'  difforme  da  quella
 prevista  dai  regolamenti  regionali sulla navigazione sui ricordati
 laghi  di  Avigliana,  Mergozzo,  Orta  e  Viverone,   che   peraltro
 contemplano  previsioni  che  - in relazione alle caratteristiche dei
 laghi  in  questione  -  adeguatamente  soddisfano  le  esigenze   di
 sicurezza  e  di  tutela  ambientale  che  il  d.m. impugnato intende
 verosimilmente soddisfare (v. ad esempio art. 8 reg. navigazione  sul
 lago  Viverone; art. 8 reg. navigazione sul lago di Avigliana, art. 3
 reg. navigazione sul lago di Mergozzo; art. 8 reg.  navigazione  lago
 d'Orta).  In  particolare,  i regolamenti di navigazione sui laghi di
 Avigliana   e   Mergozzo   preterminano    mediante    un'indicazione
 cartografica  lo specchio d'acqua su cui e' ammesso l'esercizio dello
 sci d'acqua  e  non  gia',  come  operato  dal  d.m.  impugnato,  con
 riferimento  a  misure  fisse e predeterminate, che, ove applicate ai
 laghi piemontesi piu' sopra menzionati, tenuto conto delle  loro  non
 ampie  dimensioni, impedirebbero virtualmente su tali specchi d'acqua
 l'esercizio dell'attivita' (gia' praticata da diverso tempo)  di  sci
 acquatico  e  di scuola di sci acquatico, con grave ed ingiustificato
 danno alle economie locali interessate, e comunque in  contrasto  con
 le attuali linee regionali di sviluppo in materia.
                              IN DIRITTO
    Occorre  rilevare  che il decreto ministeriale impugnato non trova
 affatto i suoi presupposti nelle disposizioni normative di  carattere
 ordinario  richiamate  nei  "consideranda"  ad  esso  premessi.  E va
 comunque evidenziato che il provvedimento  oggi  impugnato  trascende
 ampiamente   i   confini   del  contenuto  del  decreto  ministeriale
 (Trasporti) 18 settembre 1986 (pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  3
 ottobre  1986,  n.  230),  al  superamento  del  cui regime (soltanto
 provvisorio), esso, secondo  quanto  ancora  affermato  negli  stessi
 "consideranda"  sarebbe  finalizzato. Infatti, il decreto del 1986 si
 limitava a dettare norme sul riconoscimento dell'idoneita' dei  mezzi
 nautici   al   traino   per   lo  sci  acquatico  e  sulle  modalita'
 dell'apposita annotazione sulle relative licenze di navigazione.
    Peraltro, nei medesimi "consideranda" non  si  e'  affatto  tenuto
 conto  delle  competenze  normative  ed  amministrative  regionali in
 materia di navigazione lacuale, che pur caratterizzano in modo  cosi'
 rilevante la materia della navigazione lacuale.
    I  divieti recati dall'impugnato decreto ministeriale del Ministro
 dei trasporti e della navigazione  comportano  una  evidente  lesione
 della  sfera  di autonomia della Regione nell'esercizio delle proprie
 potesta' amministrative.
    Si  tratta  di  una  compressione  illegittima  e  che  non  trova
 giustificazione nell'esercizio di una ipotetica estrinsecazione della
 funzione   statale   di   indirizzo   e  coordinamento,  che  non  e'
 giustificabile li' dove arriva ad introdurre previsioni di dettaglio,
 che privano, o comunque limitano,  la  regione  nell'esercizio  della
 propria  (peraltro  gia' esercitata) competenza amministrativa e che,
 comunque, nemmeno sono compatibili con le  peculiari  realta'  locali
 della regione ricorrente.
    In sostanza, compete alla regione ricorrente, ai sensi degli artt.
 117 e 118 della Costituzione, alla luce della previsione dell'art. 97
 del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  il  potere di dettare norme
 regolamentari, regolare, disciplinare e  controllare  la  navigazione
 sui  laghi  siti  nella Regione piemontese e quindi anche di regolare
 l'esercizio dello sci acquatico sulle relative acque.
    L'impugnato d.m. e' pertanto invasivo e  lesivo  della  competenza
 regionale,  mirando  fra  l'altro  a  sovrapporsi e a prevalere sulla
 regolamentazione adottata in sede regionale.
    Interessa percio' alla regione sentire dichiarare che spettano  ad
 essa  le  competenze  di  cui  sopra  e che quindi l'invasivo d.m. e'
 illegittimo e nullo  in  quanto  invasivo  ed  in  contrasto  con  le
 competenze regionali.
    Tutto cio' premesso e ritenuto, si chiede: