Ricorre la regione Piemonte in persona dell'on.le Presidente della giunta regionale, dott. Giampaolo Brizio, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 12-4028 del 21 novembre 1994, rappresentato e difeso (in virtu' di delega in calce) dall'avv. Enrico Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on.le Presidente del Consiglio pro-tempore domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, avverso il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 550 del 20 luglio 1994, "Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, n. 225, del 26 settembre 1994). PREMESSO IN FATTO La ricorrente regione Piemonte, con appositi regolamenti regionali, ha da tempo disciplinato la navigazione sui laghi piemontesi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, in particolare con il d.p.g.r. n. 1992 del 4 maggio 1992 per il lago di Mergozzo; con il d.p.g.r. n. 2906 del 1 luglio 1992 per il lago d'Orta; con il d.p.g.r. n. 2685 del 17 giugno 1992 per il lago di Viverone. Il tutto in attuazione delle competenze regionali in materia di navigazione e porti lacuali di cui al combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Come e' noto, il trasferimento dallo Stato alle Regioni di tali funzioni e' stato operato con l'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (recante "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici"), e completato con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"). Va evidenziato in particolare come l'ultima disposizione di trasferimento di funzioni ora richiamata espressamente affermi al primo comma che le funzioni trasferite in materia di navigazione e porti lacuali comprendono "ogni .. attivita' riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni" e, dunque, se ne deduce, anche lo sci d'acqua esercitato sui laghi regionali. Su tali competenze e' venuto ad illegittimamente incidere il d.m. (trasporti e navigazione) n. 550 del 20 luglio 1994, meglio indicato in epigrafe, che, senza prendere in alcuna considerazione le competenze regionali, e in specie quelle delle Regioni che hanno gia' provveduto a disciplinare la materia, ha introdotto una regolamentazione dello sci acquatico in acque interne che finisce per sovrapporsi alla competenza regionale. In particolare, il d.m. in esame incide su aspetti di rilevanza esclusivamente locale e regionale, e comunque non tiene in alcuna considerazione le peculiarita' delle singole realta' locali, che hanno indotto la competente regione Piemonte ad emanare norme differenziate per le superfici lacuali interessate di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone. In conseguenza della regolamentazione introdotta con il d.m. impugnato, verrebbe ad essere di fatto interdetto l'esercizio dello sci nautico sui detti laghi piemontesi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone. L'art. 1, primo comma, lettere e) ed h) del d.m. interdice indistintamente l'esercizio dello sci nautico nella fascia di trecento prospiciente la riva e prescrive la partenza perpendicolarmente alla terra ferma, o con il motore al minimo. L'art. 3 dello stesso decreto, al secondo comma, esclude il posizionamento di impianti per lo sci nautico (corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom) in prossimita' dei porti, delle loro imboccature, delle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimita' dei pontili di approdo dei battelli che esercitano servizio pubblico sia di linea che non di linea. Il terzo comma del medesimo art. 3 prevede la segnalazione notturna di tali impianti. La regolamentazione teste' richiamata e' difforme da quella prevista dai regolamenti regionali sulla navigazione sui ricordati laghi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, che peraltro contemplano previsioni che - in relazione alle caratteristiche dei laghi in questione - adeguatamente soddisfano le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale che il d.m. impugnato intende verosimilmente soddisfare (v. ad esempio art. 8 reg. navigazione sul lago Viverone; art. 8 reg. navigazione sul lago di Avigliana, art. 3 reg. navigazione sul lago di Mergozzo; art. 8 reg. navigazione lago d'Orta). In particolare, i regolamenti di navigazione sui laghi di Avigliana e Mergozzo preterminano mediante un'indicazione cartografica lo specchio d'acqua su cui e' ammesso l'esercizio dello sci d'acqua e non gia', come operato dal d.m. impugnato, con riferimento a misure fisse e predeterminate, che, ove applicate ai laghi piemontesi piu' sopra menzionati, tenuto conto delle loro non ampie dimensioni, impedirebbero virtualmente su tali specchi d'acqua l'esercizio dell'attivita' (gia' praticata da diverso tempo) di sci acquatico e di scuola di sci acquatico, con grave ed ingiustificato danno alle economie locali interessate, e comunque in contrasto con le attuali linee regionali di sviluppo in materia. IN DIRITTO Occorre rilevare che il decreto ministeriale impugnato non trova affatto i suoi presupposti nelle disposizioni normative di carattere ordinario richiamate nei "consideranda" ad esso premessi. E va comunque evidenziato che il provvedimento oggi impugnato trascende ampiamente i confini del contenuto del decreto ministeriale (Trasporti) 18 settembre 1986 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1986, n. 230), al superamento del cui regime (soltanto provvisorio), esso, secondo quanto ancora affermato negli stessi "consideranda" sarebbe finalizzato. Infatti, il decreto del 1986 si limitava a dettare norme sul riconoscimento dell'idoneita' dei mezzi nautici al traino per lo sci acquatico e sulle modalita' dell'apposita annotazione sulle relative licenze di navigazione. Peraltro, nei medesimi "consideranda" non si e' affatto tenuto conto delle competenze normative ed amministrative regionali in materia di navigazione lacuale, che pur caratterizzano in modo cosi' rilevante la materia della navigazione lacuale. I divieti recati dall'impugnato decreto ministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione comportano una evidente lesione della sfera di autonomia della Regione nell'esercizio delle proprie potesta' amministrative. Si tratta di una compressione illegittima e che non trova giustificazione nell'esercizio di una ipotetica estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento, che non e' giustificabile li' dove arriva ad introdurre previsioni di dettaglio, che privano, o comunque limitano, la regione nell'esercizio della propria (peraltro gia' esercitata) competenza amministrativa e che, comunque, nemmeno sono compatibili con le peculiari realta' locali della regione ricorrente. In sostanza, compete alla regione ricorrente, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, alla luce della previsione dell'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il potere di dettare norme regolamentari, regolare, disciplinare e controllare la navigazione sui laghi siti nella Regione piemontese e quindi anche di regolare l'esercizio dello sci acquatico sulle relative acque. L'impugnato d.m. e' pertanto invasivo e lesivo della competenza regionale, mirando fra l'altro a sovrapporsi e a prevalere sulla regolamentazione adottata in sede regionale. Interessa percio' alla regione sentire dichiarare che spettano ad essa le competenze di cui sopra e che quindi l'invasivo d.m. e' illegittimo e nullo in quanto invasivo ed in contrasto con le competenze regionali. Tutto cio' premesso e ritenuto, si chiede: