Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, ope legis domicilia, contro la regione Basilicata, in persona del presidente della giunta pro-tempore per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della regione Basilicata nella seduta del 15 novembre 1994, comunicata al commissario del Governo nella stessa regione il 19 novembre 1994 ed intitolata .."norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". Il testo legislativo, approvato una prima volta dal consiglio regionale il 21 giugno 1994, era stato dal Governo rinviato, con telex 22 luglio 1994, con le seguenti testuali osservazioni .."Governo habet rilevato che disposizione cui art. 1, prevedendo reinquadramento personale ivi indicato - gia' beneficiario precedente reinquadramento at sensi legge regionale n. 6/94 - in una aut piu' qualifiche funzionali superiori est censurabile per contrasto con principio generale certezza diritto et con principi imparzialita', uguaglianza et buona amministrazione sanciti da articolo 3 e 97 Costituzione in quanto teso ad estendere at personale non destinatario benefici previsti espressamente at favore talune categorie personale. Stesso provvedimento disponendo reinquadramento, ope legis, personale cui trattasi, pur in assenza prescritti requisiti professionalita'et titolo studio richiesti per accesso et at prescindere disponibilita' posti organico non est in linea con principi generali recati da art. 2, legge n. 421/1992, come attuati da d.lgs. n. 29/1993, che impediscono reinquadramenti ope legis personale pubblici uffici". Il consiglio regionale, come sopra detto, ha riapprovato il disegno di legge, nel medesimo testo rinviato dal Governo. Detto disegno di legge non puo', pero' sfuggire alla denuncia di incostituzionalita'. Il personale in questione infatti, proveniente ex d.P.R. n. 616/1977 dallo Stato o da enti disciolti, con qualifica di assistente tecnico e con funzioni di educatore o assistente sociale, fu inquadrato, con legge regionale n. 41/1982, nel quinto livello funzionale, e poi assegnato, con legge regionale n. 6/1984, con criteri di scorrimento meccanico, al sesto livello. A tale personale la legge impugnata vorrebbe ora estendere, senza ragione alcuna, i benefici dell'attribuzione di qualifiche superiori gia' concesso a personale diverso e con diversa professionalita' e funzioni (docenti di formazione professionale impegnati in attivita' didattiche di natura teorica). Tale estensione viola, pero', come ha rilevato il Governo, il principio della ragionevolezza e della parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, nonche' il principio del buon andamento della p.a. sancito dall'art. 97 della Costituzione. Inoltre, poiche' il reinquadramento ope legis del suddetto personale, in assenza dei prescritti requisiti di professionalita' e del titolo di studio richiesti per l'accesso e senza tenere conto della disponibilita' di posti in organico, non e' altro, dal punto di vista sostanziale, che un vero e proprio primo inquadramento, come tale non in linea con le disposizioni della legge n. 421/1992 (art. 2 lett. 2 e o) e con le disposizioni del conseguente d.lgs. n. 29 del 1993 (art. 30, 31, 32, 34, 36), le quali, in virtu' dell'art. 1, n. 3, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il provvedimento impugnato si pone altresi' in contrasto con detto art. 117 della Costituzione.