Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
 Roma, ope legis domicilia, contro la regione Basilicata,  in  persona
 del  presidente  della  giunta  pro-tempore  per  la  declaratoria di
 incostituzionalita' della legge regionale riapprovata  a  maggioranza
 assoluta  dal  consiglio  regionale  della  regione  Basilicata nella
 seduta del 15 novembre 1994, comunicata al  commissario  del  Governo
 nella  stessa  regione  il 19 novembre 1994 ed intitolata .."norme di
 perequazione per il personale destinatario della legge  regionale  23
 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo
 a  disposizione  della regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616".
    Il testo legislativo, approvato  una  prima  volta  dal  consiglio
 regionale  il  21  giugno  1994,  era stato dal Governo rinviato, con
 telex  22  luglio  1994,  con  le  seguenti   testuali   osservazioni
 .."Governo  habet  rilevato  che  disposizione cui art. 1, prevedendo
 reinquadramento personale ivi indicato - gia' beneficiario precedente
 reinquadramento at sensi legge regionale n. 6/94 - in  una  aut  piu'
 qualifiche  funzionali  superiori  est  censurabile per contrasto con
 principio generale certezza diritto et  con  principi  imparzialita',
 uguaglianza  et  buona  amministrazione  sanciti  da  articolo 3 e 97
 Costituzione  in  quanto  teso  ad   estendere   at   personale   non
 destinatario   benefici   previsti  espressamente  at  favore  talune
 categorie personale.
    Stesso  provvedimento  disponendo  reinquadramento,   ope   legis,
 personale   cui   trattasi,   pur  in  assenza  prescritti  requisiti
 professionalita'et  titolo  studio  richiesti  per  accesso   et   at
 prescindere  disponibilita'  posti  organico  non  est  in  linea con
 principi generali recati da art. 2, legge n. 421/1992,  come  attuati
 da  d.lgs.  n.  29/1993,  che  impediscono  reinquadramenti ope legis
 personale pubblici uffici".
    Il consiglio  regionale,  come  sopra  detto,  ha  riapprovato  il
 disegno di legge, nel medesimo testo rinviato dal Governo.
    Detto  disegno  di legge non puo', pero' sfuggire alla denuncia di
 incostituzionalita'.
    Il personale  in  questione  infatti,  proveniente  ex  d.P.R.  n.
 616/1977 dallo Stato o da enti disciolti, con qualifica di assistente
 tecnico  e  con  funzioni  di  educatore  o  assistente  sociale,  fu
 inquadrato, con  legge  regionale  n.  41/1982,  nel  quinto  livello
 funzionale,  e  poi  assegnato,  con  legge  regionale n. 6/1984, con
 criteri di scorrimento meccanico, al sesto livello.
    A tale personale la legge impugnata vorrebbe ora estendere,  senza
 ragione  alcuna, i benefici dell'attribuzione di qualifiche superiori
 gia' concesso a personale diverso e con  diversa  professionalita'  e
 funzioni  (docenti di formazione professionale impegnati in attivita'
 didattiche di natura teorica).
    Tale estensione viola, pero', come  ha  rilevato  il  Governo,  il
 principio  della ragionevolezza e della parita' di trattamento di cui
 all'art.  3  della  Costituzione,  nonche'  il  principio  del   buon
 andamento della p.a. sancito dall'art. 97 della Costituzione.
    Inoltre,   poiche'  il  reinquadramento  ope  legis  del  suddetto
 personale, in assenza dei prescritti requisiti di professionalita'  e
 del  titolo  di  studio  richiesti per l'accesso e senza tenere conto
 della disponibilita' di posti in organico, non e' altro, dal punto di
 vista sostanziale, che un vero e proprio  primo  inquadramento,  come
 tale non in linea con le disposizioni della legge n. 421/1992 (art. 2
 lett.  2  e o) e con le disposizioni del conseguente d.lgs. n. 29 del
 1993 (art. 30, 31, 32, 34, 36), le quali, in virtu' dell'art.  1,  n.
 3,  costituiscono  principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
 Costituzione,  il  provvedimento  impugnato  si  pone   altresi'   in
 contrasto con detto art. 117 della Costituzione.