ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti  del
 Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 26
 ottobre  1994  ed  iscritto  al  n.  51  del  registro ammissibilita'
 conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994,  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  con  ricorso depositato in data 26 ottobre 1994, la
 Corte dei conti, in persona del suo Presidente - in attuazione  della
 determinazione  n.  135/9  del  12  agosto 1993 adottata dalla stessa
 Corte, Sezione del controllo sugli atti del Governo  -  ha  sollevato
 conflitto  di  attribuzione  contro  il  Governo della Repubblica, in
 persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione "alla
 sottrazione del decreto del Ministro del Tesoro  22  giugno  1993  n.
 242632  al  controllo  preventivo della Corte dei conti, concretatasi
 nell'omesso invio dell'originale  del  provvedimento,  in  violazione
 dell'art.  100,  comma  2, Cost. e dell'art. 7, comma 1, del decreto-
 legge n. 143 del 1993 e dell'art. 7, comma 10, del  decreto-legge  n.
 232  del  1993;  al  connesso  comportamento del Governo, consistente
 nella modifica dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge  n.  232  del
 1993,  in  violazione  sia  dell'art. 77, comma 2, che dell'art. 100,
 comma 2, Cost.; alla connessa illegittimita' costituzionale  -  sotto
 vari profili, e in subordine - degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1,
 della  legge n. 20 del 1994, per violazione degli artt. 77, commi 2 e
 3, e 100, comma 2, Cost.";
      che la ricorrente chiede a questa Corte di voler  dichiarare:  "
 a)  che  spetta alla Corte dei conti, Sezione di controllo sugli atti
 del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro  del
 Tesoro   22   giugno  1993  n.  242632,  previa,  se  necessaria,  la
 proposizione, dinanzi a se stessa, della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  3, comma 13, e dell'art. 8, comma 1, della
 legge 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione dell'art. 100,  comma  2,
 Cost.;  b)  che,  ai  sensi  degli artt. 77, comma 2, e 100, comma 2,
 Cost., non spetta al Governo il potere di sostituire l'art. 7,  comma
 10,  del  decreto  legge  n. 232 del 1993 con l'art. 7, comma 10, dei
 decreti-legge n. 359 e 453 del 1993; c) in subordine  alla  richiesta
 sub  b),  nella contestata ipotesi che si qualificasse la legge n. 20
 del 1994  come  legge  di  conversione,  dichiarare  l'illegittimita'
 costituzionale  degli  artt. 3, comma 13 e 8, comma 1, della legge n.
 20 del 1994 per violazione dell'art. 77, comma 3, Cost.";
    Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11
 marzo 1953 n. 87, questa Corte e' chiamata preliminarmente a decidere
 con ordinanza in  Camera  di  consiglio,  senza  contraddittorio,  se
 esista  la  materia  di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua
 competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi
 e oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo;
      che,  per  quanto  concerne   i   presupposti   soggettivi,   va
 riconosciuta  alla  Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di
 controllo preventivo di  legittimita'  sugli  atti  del  Governo,  la
 legittimazione  a  sollevare  il  conflitto,  dal  momento  che  tale
 funzione, per quanto ausiliare, risulta  caratterizzata  dalla  piena
 autonomia  dell'organo  investito del suo esercizio (v. sent. 406 del
 1989);
      che il ricorso viene proposto  nei  confronti  del  Governo,  in
 persona  del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione
 del fatto che il comportamento del Ministro del  tesoro,  oggetto  di
 censura,  e'  inteso  riferito  alla  responsabilita'  collegiale del
 Governo connessa  all'interpretazione  dell'art.  7,  comma  10,  del
 decreto-legge  17 luglio 1993, n. 232, nonche' all'adozione del nuovo
 testo di tale articolo da parte dei decreti-legge 14 settembre  1993,
 n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453;
      che,  per  quanto  concerne  i presupposti oggettivi, il ricorso
 denuncia la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme
 costituzionali, in quanto riferita al potere di controllo  preventivo
 di legittimita' sugli atti del Governo spettante alla Corte dei conti
 ai sensi dell'art. 100, comma 2, della Costituzione;
      che,   pertanto,  in  questa  fase  delibativa,  il  ricorso  va
 dichiarato  ammissibile,  salva   e   impregiudicata   la   pronuncia
 definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilita'.