IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause  iscritte  ai  n.
 1427 e 1437/1442 del r.a.c.l. 1994 e promosse da:
      Rosanio Angelo, Melis Pasquale, Boi Giancarlo, Liciardi Manuele,
 Addis  Giuseppe,  Concas  Andrea, Madeddu Salvatore, Mura Gianfranco,
 Pau Massimo, Mulliri Francesco, Serru Aldo, Fanari  Ugo,  Lochi  Pier
 Giorgio, Sanna Francesco, Pani Andrea, Malica Augusto, Usai Leonardo,
 Mura  Angelo, Usai Paolo, Collu Carlo, Cocco Antonio, Senes Giovanni,
 Bitti Pio Leonardo, Floris Marco Giampiero,  Collu  Giuseppe,  Matzeu
 Fausto,  Piredda Sebastiano, Espa Antonello, Piombo Paola Anna Maria,
 Meloni Mauro, Cotza Adriano, Deidda Settimo, Sedda  Giuseppe,  Basciu
 Graziano,  Gioi  Francesco,  Crobu  Maurizio,  Solinas  Lucia, Deiana
 Carlo, Deiana Bernardino, Fanni Roberto, Carboni Maria Bernarda, Saba
 Eugenio  Massimo,  Falchi  Bianca  Maria,  Piscedda  Carlo,   Cambula
 Salvatorangelo,  Zezza  Francesco,  Siddi Maria Rita, Musio Giuseppe,
 Trogu Agostino, Carboni Giansalvatore, Caddeo Antonio, Mura  Corrado,
 Fois  Quinto,  Casu  Antonio, Crastus Emanuele, Miculan Angelo, Piras
 Gianfranco, Palmas Michele Angelo, Demontis Giancarlo,  Mua  Alberto,
 Giua Rosaria, Cossu Giovanni, Piras Pierluigi, Rolesu Sandro, Curreli
 Gian   Carlo,   Congia   Claretta,   Sulis  Fausto,  Scarano  Cesare,
 elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio  degli  avv.ti
 Benvenuto  e  Salvatore Pilurzu, che li rappresentano e difendono per
 delega a margine del ricorso e Anedda Ignazio, Demontis Cesare, Mereu
 Renzo,   Mereu   Maurizio,   Spanu   Pierangelo,   Todde    Giovanni,
 elettivamente  domiciliati  in  Cagliari  presso  lo studio del dott.
 proc. Mauro Zonca, che li rappresenta e difende per delega a  margine
 dei  ricorsi,  ricorrenti  contro  l'Ente  Nazionale di Previdenza ed
 Assistenza dei Veterinari - E.N.P.A.V., elettivamente domiciliato  in
 Cagliari  presso  lo studio del dott. proc. Giovanni Pruneddu, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo de Camelis per delega
 a margine della comparsa di costituzione in giudizio, resistente.
                            FATTO E DIRITTO
    Con ricorsi 18 febbraio 1994 e 21  febbraio  1994  successivamente
 riuniti  per  motivi di connessione i medici veterinari menzionati in
 epigrafe esponevano che essendo iscritti all'Ordine professionale dei
 veterinari,  ma  esercitando  esclusivamente  attivita'   di   lavoro
 dipendente,  a norma dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136,
 avevano chiesto e ottenuto di non essere piu' iscritti all'E.N.P.A.V.
 con conseguente esonero dall'onere dei contributi previdenziali.
    I ricorrenti lamentavano che l'art. 12  della  legge  24  dicembre
 1993,  n.  537,  aveva intepretato la predetta disposizione nel senso
 che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non e' piu' obbligatoria soltanto per
 i  veterinari  che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli   albi
 professionali  successivamente  alla  data di entrata in vigore della
 predetta legge e avevano imposto il versamento entro  60  giorni  dei
 contributi arretrati, a pena delle sanzioni di legge, per cui avevano
 ricevuto  dall'E.N.P.A.V.  in  data  21 gennaio 1994 la comunicazione
 dell'importo da ciascuno dovuto  e  il  bollettino  per  il  relativo
 versamento.
    I  ricorrenti  sostenevano  che la norma che in via interpretativa
 aveva   ripristinato   retroattivamente   l'obbligo   di   iscrizione
 all'E.N.P.A.V.  e  imposto  il  versamento  dei  contributi arretrati
 appariva in radicale contrasto con gli artt. 2,  3,  38  e  87  della
 Costituzione  e  pertanto  convenivano  in  giudizio l'E.N.P.A.V. per
 l'accertamento   dell'insussistenza   di   qualsiasi   loro   obbligo
 contributivo   previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
 prospettata questione di legittimita' costituzionale.
    L'E.N.P.A.V. si costituiva in giudizio  chiedendo  il  rigetto  di
 ogni avversa domanda.
    Per  un  migliore comprensione dei termini della questione occorra
 premettere che l'art. 2 della legge 18 agosto 1962,  n.  1357,  aveva
 disposto,  al  secondo  comma,  che  "l'iscrizione  all'E.N.P.A.V. e'
 obbligatoria  per  tutti  i   veterinari   di   eta'   inferiore   ai
 (sessantacinque  anni  iscritti negli albi professionali" e, al terzo
 comma, che "possono essere iscritti  all'ente,  a  domanda,  anche  i
 veterinari non iscritti negli albi professionali".
    La  regola  dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. di
 tutti i veterinari  iscritti  negli  albi  professionali  mutava  con
 l'emanazione  della  legge  12  aprile  1991, n. 136, che all'art. 24
 prevedeva  l'iscrizione  obbligatoria  soltanto  per   i   veterinari
 "iscritti   agli   albi  professionali  che  esercitavano  la  libera
 professione  o  svolgono  attivita'  professionale  come   lavoratori
 autonomi  convenzionati  con associazioni, enti o soggetti pubblici o
 privati" e l'iscrizione facoltativa per i veterinari  "iscritti  agli
 albi  professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro
 dipendente o  attivita'  di  lavoro  autonomo,  per  le  quali  siano
 iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria".
    Con  la  legge di riforma, che tendeva a eliminare la duplicazione
 dei trattamenti previdenziali  obbligatori  come  gia'  disposto  per
 numerose altre categorie professionali, i veterinari che esercitavano
 un   tipo   di   lavoro   garantito  da  altre  forme  di  previdenza
 obbligatoria, potevano  essere  iscritti  all'I.N.P.S.  unicamente  a
 domanda  e  non  piu'  in  base  alla  semplice  iscrizione agli albi
 professionali.
    Il terzo comma dell'art. 24 disciplinava le modalita' di passaggio
 dalla forma di iscrizione obbligatoria  a  quella  facoltativa  e  di
 esercizio della facolta' di rinuncia all'iscrizione.
    Con  norma  di  chiusura  l'art. 32, primo comma, disponeva che "a
 decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogato  il
 secondo  comma  dell'art.  2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357". In
 conformita' alla nuova disciplina i ricorrenti hanno chiesto  di  non
 essere  piu'  iscritti all'E.N.P.A.V. pur rimanendo iscritti all'albo
 professionale e l'E.N.P.A.V. ha accolto le loro  domande  provvedendo
 alla cancellazione dell'iscrizione.
    Senonche'  l'art.  11  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, al
 ventiseiesimo comma, ha introdotto una norma  espressamente  definita
 come  di  interpretazione  autentica  sancendo  che  "la disposizione
 contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.
 136,  deve   essere   interpretata   nel   senso   che   l'iscrizione
 all'E.N.P.A.V. non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che
 si   iscrivono   per   la   prima   volta   agli  albi  professionali
 successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
 che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma  dell'art.
 24   della   medesima;  i  provvedimenti  di  cancellazione  adottati
 dall'ente  nei  confronti  dei  veterinari,  gia'   obbligatoriamente
 iscritti  all'ente  stesso  in forza della precedente normativa, sono
 nulli di  diritto"  e  aggiungendo  che  "gli  obblighi  relativi  al
 pagamento   dei  contributi  dovuti  per  il  periodo  successivo  al
 provvedimento  di  cancellazione  debbono  essere   adempiuti   entro
 sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge", termine
 poi  prorogato  con rateizzazione del dovuto dall'art. 70 del d.l. 29
 aprile 1994, n. 257.
    I ricorrenti hanno eccepito l'incostituzionalita'  della  predetta
 norma,  che  in  via interpretativa ha rispristinato retroattivamente
 l'obbligo dell'iscrizione all'E.N.P.A.V.  con  conseguente  pagamento
 dei  contributi  arretrati nei confronti dei veterinari gia' iscritti
 obbligatoriamente in forza della normativa precedente.
    La  prospettata  questione  di  illegittimita'  costituzionale  e'
 rilevante  nel giudizio, poiche' i ricorrenti in caso di declaratoria
 di incostituzionalita' della norma intepretativa  vedrebbero  accolta
 la domanda di accertamento dell'inesistenza di qualsiasi loro obbligo
 contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V.
    La medesima questione appare anche non manifestamente infondata in
 relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Come  hanno rilevato altri giudici di merito gia' pronunciatisi in
 argomento, il legislatore ha definito interpretativa una norma che ha
 invece  natura  innovativa  allo  scopo  di   attribuirle   efficacia
 retroattiva.
    Secondo  un  costante  insegnamento  della Corte costituzionale la
 potesta'  normativa  di  interpretazione  autentica  presuppone   una
 situazione  di  obiettiva  incertezza  sul significato della norma da
 interpretare, che ricorre quando la norma riveli gravi anfibologie  o
 abbia    dato    luogo    a   contrastanti   applicazioni   in   sede
 giurisprudenziale e si esplica  solo  sul  significato  della  norma,
 senza  modificarne il dato testuale unicamente al fine di chiarire il
 suo contenuto oppure per escludere o evidenziare uno dei  significati
 possibili (cfr. da ultimo Corte costituzionale n. 39/1993).
    Nel  caso  in  esame  la norma interpretativa aveva il significato
 chiarissimo  di  rendere  facoltativa   e   non   piu'   obbligatoria
 l'iscrizione  all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari esercenti un tipo
 di  lavoro  garantito  da  altre  forme  di  previdenza,  compresi  i
 veterinari  gia'  iscritti  all'Ente per i quali anzi si disciplinava
 l'esercizio della rinuncia all'iscrizione, e in  oltre  tre  anni  di
 vigenza non aveva dato luogo ad alcun contrasto interpretativo.
    Il   legislatore   nell'interpretare   la  norma  come  abrogativa
 dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. solamente per i  veterinari
 iscritti  all'albo professionale da una certa data e nel disporre per
 i  veterinari  iscritti  in  precedenza  la  nullita'  ex  tunc   dei
 provvedimenti  di  cancellazione  dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. e il
 recupero dei contributo pregressi non si e' limitato  a  chiarire  il
 contenuto  della  norma imponendo uno dei possibili significati senza
 modificare il dato testuale,  ma  ha  introdotto  in  via  falsamente
 intepretativa  una  disposizione  normativa  innovativa  con  effetto
 retroattivo, al fine dichiarato di sanare lo  squilibrio  finanziario
 dell'E.N.P.A.V.  determinato  dal  massiccio esodo dei veterinari che
 avevano rinunciato all'iscrizione all'ente perche' fruivano di  altra
 forma di previdenza obbligatoria.
    Al  riguardo occorre ricordare che "l'irretroattivita' costituisce
 un principio generale del nostro ordinamento e, se pur  non  elevato,
 fuori  della  materia  penale, a dignita' costituzionale, rappresenta
 pur  sempre  una  regola  essenziale  del  sistema   a   cui,   salva
 un'effettiva    causa    giustificatrice,    il    legislatore   deve
 ragionevolmente  attenersi,  in  quanto  la  certezza  dei   rapporti
 preferiti  costituisce  un indubbio cardine della civile convivenza e
 della tranquillita' dei cittadini" (cfr. Corte  cost.  n.  155/1990).
 Per questi motivi le "disposizioni retroattive non possono trasmodare
 in   un   regolamento   irrazionale  e  incidere  arbitrariamente  su
 situazioni  sostanziali  poste  in  essere   da   leggi   precedenti,
 frustrando  l'affidamento  del  cittadino  sulla sicurezza giuridica"
 (cfr. Corte cost. n. 349/1985).
    Nel caso in  esame  non  appare  sorretta  da  alcuna  ragionevole
 giustificazione    la    discriminazione   introdotta   della   norma
 intepretativa tra i veterinari iscritti per la prima  volta  all'albo
 professionale  dopo  l'entrata in vigore della legge n. 136/1991, che
 possono  sottrarsi  all'obbligo  dell'iscrizione  all'E.N.P.A.V.   se
 esercitano  attivita'  di  lavoro  dipendente o autonoma garantita da
 altra forma di previdenza obbligatoria, e i veterinari gia'  iscritti
 all'albo professionale all'entrata in vigore della legge n. 136/1991,
 che   pur   esercitando   la   stessa  attivita'  lavorativa  restano
 obbligatoriamenteiscritti  all'E.N.P.A.V.  per  tutto  il tempo della
 loro futura attivita' con un onere di doppia previdenza e sono tenuti
 anche a pagare i contributi maturati  nel  periodo  di  cancellazione
 dall'iscrizione  senza  avere  piu'  diritto  ad  alcune  prestazioni
 corrispettive come indennita' una tantum o  previdenze  straordinarie
 previste dall'art. 1 della legge n. 136/1991.
    Tale  disposizine, incidendo con effetto retroattivo in situazioni
 sostanziali poste in essere nel  vigore  della  precedente  legge  n.
 136/1991,  presta  l'affidamento  di  una  determinata  categoria  di
 cittadini  nella  sicurezza  giuridica,  che   costituisce   elemento
 fondamentale di uno stato di diritto.
    L'esigenza di sanare lo squilibrio finanziario dell'E.N.P.A.V. non
 costituisce   di  per  se'  ragione  sufficiente  a  giustificare  la
 violazione del principio di ragionevolezza (cfr. per  analogia  Corte
 cost. n. 39/1993).
    Poiche'  la  norma  interpretativa  in  esame  ha  riservato a una
 delimitata categoria di veterinari un irragionevole  trattamento  che
 appare  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la prospettata
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  deve   essere   rimesa
 all'esame della Corte costituzionale.