IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in  appello
 proposto  dal  sig. Franchino Pietro rappresentato e difeso dall'avv.
 Pietro Mastrangelo ed  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  L.
 Mantegazza n. 24 (Gardin), contro l'Ente di sviluppo dell'irrigazione
 e  la  trasformazione  fondiaria  in Puglia e Lucania rappresentato e
 difeso dall'avv. Elio Perrone per l'annullamento della  sentenza  del
 tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, n.
 246 del 24 marzo 1987;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ente intimato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 29 aprile 1994  la  relazione  del
 consigliere Riccardo Virgilio e udito, altresi',
 l'avv. Perrone per l'appellante;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    L'appellante  ha  lavorato,  con le mansioni di operatore tecnico,
 alle dipendenze dell'Ente per lo  sviluppo  della  irrigazione  e  la
 trasformazione  fondiaria  in Puglia e Lucania, con sede in Bari, dal
 20 luglio 1965 al 22 novembre 1977, data in cui e' stato collocato  a
 riposo.
    Durante  il  suddetto  periodo l'appellante assume di avere svolto
 lavoro straordinario, anche in giorni festivi e in  orario  notturno,
 ma  l'Ente  non avrebbe mai inteso corrispondere le maggiorazioni per
 il lavoro festivo e notturno,  pur  provvedendo  al  pagamento  dello
 straordinario.
    Dopo  il  collocamento  a riposo, l'Ente non avrebbe computato nel
 calcolo dell'indennita' di fine  rapporto,  l'indennita'  integrativa
 speciale  e  l'assegno  ad  personam,  che avrebbero costituito parte
 fissa della retribuzione.
    Pertanto il Franchino ricorreva al t.a.r.  della  Puglia,  sezione
 decentrata di Lecce, chiedendo la condanna dell'Ente datore di lavoro
 al  pagamento  delle  maggiorazioni  non  corrisposte  per  il lavoro
 festivo e notturno, dell'indennita'  di  fine  rapporto,  ricalcolata
 computando l'indennita' integrativa speciale e l'assegno ad personam,
 per  un  totale  di  lire  15.500.000, oltre alla rivalutazione, agli
 interessi e alle spese.
    L'ente resistente  si  costituiva  eccependo  la  decadenza  e  la
 prescrizione della pretesa e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
    La  sezione  di Lecce del t.a.r. per la Puglia, con la sentenza n.
 246 del 23  marzo  1987,  da  un  lato  ha  respinto  l'eccezione  di
 inammissibilita'   per   decadenza,   sul  presupposto  della  natura
 paritetica anziche' autoritativa dell'atto impugnato,  dall'altro  ha
 dichiarato  prescritto  il  diritto al pagamento delle maggiori somme
 per il lavoro festivo e notturno prestato. Ha  inoltre  rigettato  la
 domanda  diretta  ad  ottenere il computo dell'indennita' integrativa
 speciale nel calcolo dell'indennita' di fine rapporto.
    Appella l'interessato il quale assume di avere comunque interrotto
 la prescrizione e ripropone i motivi disattesi in primo grado.
    Si  e'  costituito  l'ente  il  quale  controdeduce   puntualmente
 insistendo per il rigetto dell'appello.
    A  seguito di ordinanza presidenziale sono stati acquisiti la nota
 che si assume  interruttiva  della  prescrizione  ed  il  regolamento
 organico dell'ente.
    Alla odierna udienza la causa e' stata trattenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    Occorre  previamente esaminare le pretese dell'appellante relative
 al diritto alle maggiorazioni per il lavoro festivo  e  notturno.  Il
 Tribunale ha ritenuto la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. atteso
 che   il   ricorso  e'  stato  proposto  nell'anno  1984  laddove  il
 collocamento a  riposo  dell'interessato  era  avvenuto  in  data  25
 novembre 1977.
    L'appellante  peraltro  ha  esibito  copia  di  una nota datata 27
 novembre 1980 indirizzata all'ente convenuto e da questi ricevuta  il
 17  dicembre  1980 a firma del sig. Franchino Pietro e del suo legale
 con cui intimava il pagamento delle maggiorazioni per lavoro  festivo
 e notturno.
    Trattasi  di  atto  indubbiamente  idoneo  a costituire in mora il
 debitore ex art.  1219,  primo  comma,  c.c.  e  quindi  con  effetto
 interruttivo della prescrizione ex art. 2943, quarto comma, c.c.
    Atteso  peraltro  che  trattasi di rapporto di impiego pubblico di
 ruolo garantito dalla stabilita' la  prescrizione  decorre  anche  in
 costanza  del  rapporto medesimo per cui restano prescritte eventuali
 maggiorazioni   per   lavoro   straordinario   e   festivo   maturate
 anteriormente al 17 dicembre 1975.
    Nel  merito  va  rilevato che il regolamento organico dell'ente da
 ultimo acquisito stabilisce, all'art. 22, che per il lavoro ordinario
 notturno e  festivo  spettano  le  maggiorazioni  secondo  i  criteri
 previsti per il personale operaio dello Stato. Tale disposizione, pur
 essendo  dettata  per  il  lavoro  ordinario, non puo' non applicarsi
 anche allo straordinario sia notturno che festivo. L'art. 20,  quinto
 comma,  del  regolamento  stabilisce  infatti  che l'operaio non puo'
 rifiutare la propria opera oltre l'orario  di  lavoro  o  nei  giorni
 festivi,  ma  ovviamente tale maggiore impegno va compensato con voci
 diverse per l'una e l'altra ipotesi non potendosi  sostenere  che  la
 prima  (e  cioe'  lo  straordinario)  possa  assorbire ex se anche la
 maggiorazione per lavoro notturno e festivo che pure  viene  prevista
 dallo stesso regolamento.
    Per   quanto   concerne   poi   l'ammontare   delle  somme  dovute
 all'appellante, l'ente dovra' operare una ricognizione dei periodi di
 lavoro notturno e festivo effettuati dal Franchino  dal  17  dicembre
 1975 alla data di collocamento a riposo del 27 novembre 1977.
    Sulle somme dovute spettano dalla data di costituzione in mora (17
 dicembre  1989)  gli  interessi legali e la svalutazione monetaria ex
 art. 1224, secondo comma, c.c., da calcolarsi quale differenza tra  i
 predetti  interessi  legali  e  gli  indici ISTAT relativi al livello
 generale dei prezzi.
    Passando ad esaminare il secondo motivo di appello  relativo  alla
 indennita'  di  fine  rapporto va innanzitutto rilevato che in questa
 sede non e' stata riproposta la pretesa, gia' respinta in prime cure,
 di vedere computato anche l'assegno ad personam.
    La questione quindi si concentra sulla computabilita' o meno della
 indennita' integrativa speciale nella indennita' di anzianita'.
    Al riguardo va infatti premesso che il regolamento dell'ente (art.
 54, secondo comma) dispone che costituiscono la base  della  predetta
 indennita'   tutte   le  voci  ed  assegni  pensionabili  fruiti  dal
 lavoratore. A sua volta l'art. 15, quinto comma, prevede  che  spetta
 al  personale  operaio la indennita' integrativa speciale di cui alla
 legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
    In proposito, come e' noto, in pendenza del presente  giudizio  la
 Corte  costituzionale  si  e'  pronunciata  con decisione 5-19 maggio
 1993, n. 243, dichiarando  la  incostituzionalita'  delle  norme  che
 escludono  la  indennita'  integrativa speciale dalla base di calcolo
 per la determinazione della indennita'  di  buonuscita  spettante  al
 personale civile e militare dello Stato.
    Peraltro  la controversia non puo' concludersi senz'altro a favore
 dell'appellante  in  quanto  nella  medesima  decisione  surricordata
 veniva   espressamente   demandato   al   legislatore   ordinario  di
 individuare meccanismi di  computo  secondo  criteri  di  equilibrio,
 compensazione  ed  omogeneizzazione  del trattamento di fine rapporto
 tra dipendenti privati, statali e degli enti locali.
    In conseguenza di tali affermazioni e' stata emanata la  legge  29
 gennaio  1994,  n.  87,  la  quale  si applica anche al ricorrente in
 virtu' dell'art. 3, primo comma, il quale dispone  che  la  legge  si
 applica  anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre
 1984 nonche' a quelli per i quali non siano esauriti giuridicamente i
 rapporti attinenti la liquidazione dell'indennita' di buonuscita.
    Il  Franchino  e' cessato dal servizio prima del 30 novembre 1984,
 ma ha coltivato la presente controversia e, pertanto,  rientra  nella
 categoria   di   coloro   il   cui  rapporto  circa  la  liquidazione
 dell'indennita' di buonuscita non e' ancora esaurito.
    Nei confronti del Franchino non risulta  poi  applicabile  ne'  il
 primo  comma dell'art. 2 e neppure il successivo art. 4, primo comma,
 della citata legge n. 87/1994.
    Il  primo  comma  non  e'  applicabile  in  quanto  il  contributo
 previdenziale  obbligatorio  posto dalla legge a carico del personale
 iscritto alle gestioni previdenziali e' dovuto soltanto  a  decorrere
 dal  1  dicembre  1984  e  presuppone  che  si tratti di personale in
 servizio, tanto e' vero che e' previsto il recupero del contributo in
 48 rate mensili dal 1 dicembre 1994 e che, in caso di cessazione  dal
 servizio,  il residuo viene integralmente recuperato sulla indennita'
 di buonuscita.
    Non si applica  l'art.  4,  primo  comma,  poiche'  l'oggetto  del
 presente  giudizio  concerne  anche altre voci stipendiali oltre alla
 indennita' di buonuscita.
    Rimane peraltro applicabile  alla  fattispecie,  l'art.  1,  comma
 primo, lettera a) e l'art. 2, quarto comma. Invero, l'ente convenuto,
 con  d.P.R.  16  giugno  1977,  n.  666,  e'  stato  dichiarato  ente
 necessario per lo sviluppo economico ex art. 3 della legge  20  marzo
 1975,  n. 7, ed inserito percio' nella quarta categoria della tabella
 allegata a tale legge. Conseguentemente al Franchino spetterebbe  una
 quota  del 30% della indennita' integrativa speciale in luogo del 60%
 spettante ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni.
    Inoltre al Franchino non potrebbe essere  liquidata  alcuna  somma
 per interessi e rivalutazione monetaria richiesta sin dal primo grado
 e cio' in forza del citato art. 2, quarto comma.
    In  proposito  il collegio rileva che questa sezione con ordinanza
 11 febbraio 1994, n. 664, ha ritenuto non manifestamente infondate le
 questioni di legittimita' costituzionale relative  alle  norme  sopra
 citate.  Per la prima e' stato evidenziato il contrasto con gli artt.
 3 e 36 della Costituzione poiche' non si spiega, sul piano  logico  e
 sistematico,  la  discriminazione,  a  questi  fini, tra i dipendenti
 degli enti pubblici non economici ex lege 70/75 e quelli di tutte  le
 altre pubbliche amministrazioni.
    Per  la  seconda  similmente e' stato ravvisato un contrasto con i
 gia' citati articoli 3 e 36 della Costituzione in  quanto  discrimina
 illogicamente  i  crediti in questione rispetto ad ogni altro credito
 ordinario e diminuisce notevolmente il contenuto di  una  prestazione
 che deve considerarsi quale retribuzione differita.
    Su tali considerazioni la Sezione concorda e d'altra parte ritiene
 che  la  soluzione  delle  anzidette  questioni  sia rilevante per la
 integrale definizione della presente controversia.