IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dal sig. Franchino Pietro rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Mastrangelo ed elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza n. 24 (Gardin), contro l'Ente di sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania rappresentato e difeso dall'avv. Elio Perrone per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, n. 246 del 24 marzo 1987; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ente intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 29 aprile 1994 la relazione del consigliere Riccardo Virgilio e udito, altresi', l'avv. Perrone per l'appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O L'appellante ha lavorato, con le mansioni di operatore tecnico, alle dipendenze dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, dal 20 luglio 1965 al 22 novembre 1977, data in cui e' stato collocato a riposo. Durante il suddetto periodo l'appellante assume di avere svolto lavoro straordinario, anche in giorni festivi e in orario notturno, ma l'Ente non avrebbe mai inteso corrispondere le maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, pur provvedendo al pagamento dello straordinario. Dopo il collocamento a riposo, l'Ente non avrebbe computato nel calcolo dell'indennita' di fine rapporto, l'indennita' integrativa speciale e l'assegno ad personam, che avrebbero costituito parte fissa della retribuzione. Pertanto il Franchino ricorreva al t.a.r. della Puglia, sezione decentrata di Lecce, chiedendo la condanna dell'Ente datore di lavoro al pagamento delle maggiorazioni non corrisposte per il lavoro festivo e notturno, dell'indennita' di fine rapporto, ricalcolata computando l'indennita' integrativa speciale e l'assegno ad personam, per un totale di lire 15.500.000, oltre alla rivalutazione, agli interessi e alle spese. L'ente resistente si costituiva eccependo la decadenza e la prescrizione della pretesa e, comunque, l'infondatezza del ricorso. La sezione di Lecce del t.a.r. per la Puglia, con la sentenza n. 246 del 23 marzo 1987, da un lato ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per decadenza, sul presupposto della natura paritetica anziche' autoritativa dell'atto impugnato, dall'altro ha dichiarato prescritto il diritto al pagamento delle maggiori somme per il lavoro festivo e notturno prestato. Ha inoltre rigettato la domanda diretta ad ottenere il computo dell'indennita' integrativa speciale nel calcolo dell'indennita' di fine rapporto. Appella l'interessato il quale assume di avere comunque interrotto la prescrizione e ripropone i motivi disattesi in primo grado. Si e' costituito l'ente il quale controdeduce puntualmente insistendo per il rigetto dell'appello. A seguito di ordinanza presidenziale sono stati acquisiti la nota che si assume interruttiva della prescrizione ed il regolamento organico dell'ente. Alla odierna udienza la causa e' stata trattenuta in decisione. D I R I T T O Occorre previamente esaminare le pretese dell'appellante relative al diritto alle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno. Il Tribunale ha ritenuto la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. atteso che il ricorso e' stato proposto nell'anno 1984 laddove il collocamento a riposo dell'interessato era avvenuto in data 25 novembre 1977. L'appellante peraltro ha esibito copia di una nota datata 27 novembre 1980 indirizzata all'ente convenuto e da questi ricevuta il 17 dicembre 1980 a firma del sig. Franchino Pietro e del suo legale con cui intimava il pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno. Trattasi di atto indubbiamente idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 1219, primo comma, c.c. e quindi con effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, quarto comma, c.c. Atteso peraltro che trattasi di rapporto di impiego pubblico di ruolo garantito dalla stabilita' la prescrizione decorre anche in costanza del rapporto medesimo per cui restano prescritte eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo maturate anteriormente al 17 dicembre 1975. Nel merito va rilevato che il regolamento organico dell'ente da ultimo acquisito stabilisce, all'art. 22, che per il lavoro ordinario notturno e festivo spettano le maggiorazioni secondo i criteri previsti per il personale operaio dello Stato. Tale disposizione, pur essendo dettata per il lavoro ordinario, non puo' non applicarsi anche allo straordinario sia notturno che festivo. L'art. 20, quinto comma, del regolamento stabilisce infatti che l'operaio non puo' rifiutare la propria opera oltre l'orario di lavoro o nei giorni festivi, ma ovviamente tale maggiore impegno va compensato con voci diverse per l'una e l'altra ipotesi non potendosi sostenere che la prima (e cioe' lo straordinario) possa assorbire ex se anche la maggiorazione per lavoro notturno e festivo che pure viene prevista dallo stesso regolamento. Per quanto concerne poi l'ammontare delle somme dovute all'appellante, l'ente dovra' operare una ricognizione dei periodi di lavoro notturno e festivo effettuati dal Franchino dal 17 dicembre 1975 alla data di collocamento a riposo del 27 novembre 1977. Sulle somme dovute spettano dalla data di costituzione in mora (17 dicembre 1989) gli interessi legali e la svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c., da calcolarsi quale differenza tra i predetti interessi legali e gli indici ISTAT relativi al livello generale dei prezzi. Passando ad esaminare il secondo motivo di appello relativo alla indennita' di fine rapporto va innanzitutto rilevato che in questa sede non e' stata riproposta la pretesa, gia' respinta in prime cure, di vedere computato anche l'assegno ad personam. La questione quindi si concentra sulla computabilita' o meno della indennita' integrativa speciale nella indennita' di anzianita'. Al riguardo va infatti premesso che il regolamento dell'ente (art. 54, secondo comma) dispone che costituiscono la base della predetta indennita' tutte le voci ed assegni pensionabili fruiti dal lavoratore. A sua volta l'art. 15, quinto comma, prevede che spetta al personale operaio la indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. In proposito, come e' noto, in pendenza del presente giudizio la Corte costituzionale si e' pronunciata con decisione 5-19 maggio 1993, n. 243, dichiarando la incostituzionalita' delle norme che escludono la indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo per la determinazione della indennita' di buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato. Peraltro la controversia non puo' concludersi senz'altro a favore dell'appellante in quanto nella medesima decisione surricordata veniva espressamente demandato al legislatore ordinario di individuare meccanismi di computo secondo criteri di equilibrio, compensazione ed omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto tra dipendenti privati, statali e degli enti locali. In conseguenza di tali affermazioni e' stata emanata la legge 29 gennaio 1994, n. 87, la quale si applica anche al ricorrente in virtu' dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che la legge si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 nonche' a quelli per i quali non siano esauriti giuridicamente i rapporti attinenti la liquidazione dell'indennita' di buonuscita. Il Franchino e' cessato dal servizio prima del 30 novembre 1984, ma ha coltivato la presente controversia e, pertanto, rientra nella categoria di coloro il cui rapporto circa la liquidazione dell'indennita' di buonuscita non e' ancora esaurito. Nei confronti del Franchino non risulta poi applicabile ne' il primo comma dell'art. 2 e neppure il successivo art. 4, primo comma, della citata legge n. 87/1994. Il primo comma non e' applicabile in quanto il contributo previdenziale obbligatorio posto dalla legge a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali e' dovuto soltanto a decorrere dal 1 dicembre 1984 e presuppone che si tratti di personale in servizio, tanto e' vero che e' previsto il recupero del contributo in 48 rate mensili dal 1 dicembre 1994 e che, in caso di cessazione dal servizio, il residuo viene integralmente recuperato sulla indennita' di buonuscita. Non si applica l'art. 4, primo comma, poiche' l'oggetto del presente giudizio concerne anche altre voci stipendiali oltre alla indennita' di buonuscita. Rimane peraltro applicabile alla fattispecie, l'art. 1, comma primo, lettera a) e l'art. 2, quarto comma. Invero, l'ente convenuto, con d.P.R. 16 giugno 1977, n. 666, e' stato dichiarato ente necessario per lo sviluppo economico ex art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 7, ed inserito percio' nella quarta categoria della tabella allegata a tale legge. Conseguentemente al Franchino spetterebbe una quota del 30% della indennita' integrativa speciale in luogo del 60% spettante ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. Inoltre al Franchino non potrebbe essere liquidata alcuna somma per interessi e rivalutazione monetaria richiesta sin dal primo grado e cio' in forza del citato art. 2, quarto comma. In proposito il collegio rileva che questa sezione con ordinanza 11 febbraio 1994, n. 664, ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme sopra citate. Per la prima e' stato evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione poiche' non si spiega, sul piano logico e sistematico, la discriminazione, a questi fini, tra i dipendenti degli enti pubblici non economici ex lege 70/75 e quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Per la seconda similmente e' stato ravvisato un contrasto con i gia' citati articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto discrimina illogicamente i crediti in questione rispetto ad ogni altro credito ordinario e diminuisce notevolmente il contenuto di una prestazione che deve considerarsi quale retribuzione differita. Su tali considerazioni la Sezione concorda e d'altra parte ritiene che la soluzione delle anzidette questioni sia rilevante per la integrale definizione della presente controversia.