LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3001/93 del 17
 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di
 Palermo sulla istanza  di  rimborso  dell'imposta  sulle  plusvalenze
 realizzate  su  intervento  ablativo ex art. 11, comma 5 e s.s. della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente  a
 Palermo.
    Il  signor  Petyx  Federico  Maria  propone ricorso davanti questa
 commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di
 Palermo,  a  cui  lo  stesso  aveva  inoltrato  istanza  di  rimborso
 dell'imposta  versata  sulle  plusvalenze  percepite  in  seguito  ad
 intervento ablativo (art. 11, quinto comma e  segg.  della  legge  30
 dicembre   1991,   n.   413),   sostenendo   la   totale  inesistenza
 dell'obbligazione tributaria.