LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3001/93 del 17 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo sulla istanza di rimborso dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su intervento ablativo ex art. 11, comma 5 e s.s. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente a Palermo. Il signor Petyx Federico Maria propone ricorso davanti questa commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di Palermo, a cui lo stesso aveva inoltrato istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze percepite in seguito ad intervento ablativo (art. 11, quinto comma e segg. della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sostenendo la totale inesistenza dell'obbligazione tributaria.