LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto da
 Zandona' Albano, elettivamente domiciliato in Roma,  via  Marcora  n.
 18/20  presso  Patronato  Acli,  rappresentato e difeso dall'avvocato
 Odoardo Marini come da delega  a  margine  del  ricorso,  ricorrente,
 contro  l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del
 presidente  e  legale  rappresentante,   pro-tempore,   elettivamente
 domiciliato   in  Roma,  via  della  Frezza  n.  17  presso  la  sede
 dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo  De
 Angelis   e   Leonardo   Lironcurti   come  da  delega  in  calce  al
 controricorso, controricorrente, per  l'annullamento  della  sentenza
 del  tribunale  di  Pordenone in data 21 giugno 1992 depositata il 14
 luglio 1992 r.g. n. 2495/1991;
    Udita  nella  pubblica udienza tenutasi il giorno 7 giugno 1994 la
 relazione  della  causa  svolta  dal   Consigliere   relatore   dott.
 Guglielmucci;
    Udito  il  p.m.  nella  persona del sostituto procuratore generale
 dott. Martone che ha  concluso:  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale  in  relazione  agli  artt.  3 e 38 della Costituzione
 della disposizione, interne dello Stato italiano nella parte in  cui,
 non  contempla  ai fini dell'immissione alla prosecuzione volontaria,
 il  periodo  contributivo  maturato  esclusivamente  in  altro  stato
 membro.
    1.  - Albano Zandona' e' un lavoratore italiano che ha lavorato in
 Belgio ove ha avuto una posizione previdenziale:  non  e'  stato  mai
 assicurato,  invece,  nel nostro Paese ove, pertanto, non e' titolare
 di tale posizione.
    Divenuto invalido, ha chiesto - in Italia - la relativa pensione -
 con la domanda del 15 ottobre 1984 -  sulla  base  della  convenzione
 italo-belga: ma con esito negativo.
    Gli  e'  rimasta  preclusa  anche la prosecuzione volontaria della
 contribuzione giacche' egli  non  ha  potuto  utilizzare  -  in  base
 all'art.  9,  paragrafo  2  del  regolamento  CEE  n.  1408/1971  - i
 contributi versati in Belgio per raggiungere il  tetto  necessario  -
 secondo    l'ordinamento    del   nostro   Paese   -   per   ottenere
 l'autorizzazione alla predetta prosecuzione.
    Il tribunale di Pordenone ha infatti ritenuto - conformandosi alla
 interpretazione di questa Corte ed a quella della Corte di  giustizia
 delle  comunita'  europee  -  che  tale  norma - avente efficacia nel
 nostro ordinamento  -  consenta  solo  il  cumulo  fra  contribuzioni
 versate  in  stati  diversi  dal  lavoratore  presupponendo, percio',
 l'affiliazione dello stesso al sistema previdenziale nel  cui  ambito
 si richiede la prosecuzione.
    2.  -  La  decisione e' stata impugnata dallo Zandona' con ricorso
 per cassazione con cui si  denuncia  la  violazione  della  norma  in
 questione  e  si chiede che essa sia interpretata in maniera coerente
 con il principio di libera circolazione  dei  lavoratori  nell'ambito
 degli  stati  membri:  eliminando quindi la discrasia fra liberta' di
 poter rendere la propria prestazione  in  qualsiasi  stato  membro  e
 necessita'  di affiliarsi al sistema previdenziale dello Stato in cui
 si chiede la prestazione previdenziale.
    Sollecita, altresi', il ricorrente un ulteriore ricorso - ai sensi
 dell'art. 177 del trattato istitutivo della Comunita' europea -  alla
 Corte di giustizia delle comunita' europee.
    3.  -  Come  e' noto l'interpretazione della Corte di giustizia ha
 efficacia  di  interpretazione   autentica   della   norma   che   le
 giurisdizioni degli Stati membri le abbiano rimesso: sicche' a fronte
 di  un  ricorso  per  cassazione - allorche' tale interpretazione sia
 intervenuta - non resta alla  S.C.  che  conformarsi  alla  stessa  o
 sollecitare  la Corte di giustizia delle comunita' europee a rivedere
 tale interpretazione.
    Quest'ultima via e' stata infruttuosamente di recente percorsa  da
 questa  Corte (ordinanza 12 luglio 1991) e decisione 20 ottobre 1993,
 sicche' appare allo stato inutile  un'ulteriore  remissione,  tenuto,
 altresi',  presente  la  particolare  completezza  dell'ordinanza nel
 denunziare, oltre che  l'irrazionalita'  di  un  sistema  che  mentre
 accetta  la  liberta' dei lavoratori nell'ambito comunitario pretende
 poi, l'affiliazione al sistema previdenziale dello stato  in  cui  si
 chiede  l'attivazione della sicurezza sociale, anche la disparita' di
 tratamento fra lavoratori che si muovono  nell'ambito  comunitario  e
 quelli  che  operano  in  quello  extracomunitario che dalla legge n.
 398/1987 ricevono rispetto ai primi una piu' completa tutela.
    4. - Senonche', questa Corte ritiene che il sistema normativo  che
 subordina la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi alla
 qualita'   di   assicurato   -   nell'ambito   di  un  certo  sistema
 previdenziale nazionale - contrasti  con  valori  fondamentali  della
 nostra  Carta  costituzionale,  finendo per privare l'uomo-lavoratore
 della  sicurezza  sociale  che  il  sistema  gli  garantisce  proprio
 allorche' la sua capacita' reddituale risulti compromessa.
    La  norma  comunitaria,  come si e' detto, resta - nell'ambito del
 diritto vivente - attualmente cristallizzata  nella  sua  portata  di
 limitazione al cumulo fra contributi versati in sistemi previdenziali
 diversi  presupponendo  percio' - per la utilizzazione degli stessi -
 l'affiliazione al  sistema  previdenziale  nel  quale  si  chiede  la
 prestazione.
    La  norma interna che regola la prosecuzione volontaria - l'art. 1
 della legge n. 47/1983 - individuando gli importi minimi contributivi
 cui la autorizzazione alla stessa e' subordinata - presuppone  a  sua
 volta la qualita' di assicurato.
    Tale  sistema  normativo  impedisce  al lavoratore italiano la cui
 vita lavorativa si sia esaurita esclusivamente in un  altro  paese  -
 nell'ambito  comunitario  - ivi aprendo una posizione previdenziale e
 provvedendo percio' al versamento dei contributi - di  utlizzare  nel
 nostro  paese  tali  contributi - per raggiungere il tetto necessario
 alla prosecuzione volontaria: cosi' di  fatto  restando  escluso  dal
 sistema  di sicurezza sociale della realta' ove egli subisce l'evento
 che pregiudica la sua capacita' produttiva.
    Egli, in tal maniera, resta privo della predetta  tutela  nostante
 che  la norma costituzionale (art. 38, secondo comma) la ricolleghi -
 esclusivamente - alla qualita' di "lavoratore": e  non  a  quella  di
 assicurato;  mostrando  in  tal  maniera di aver ripudiato il sistema
 mutualistico - assicurativo che subordina - invece -  la  prestazione
 previdenziale all'appartenenza - formale - al relativo sistema.
    In  tal  modo l'uomo-lavoratore, nonostante che abbia adempiuto al
 suo dovere etico fondamentale - costituito nella  Repubblica  appunto
 dal  lavoro (artt. 1 e 4, secondo comma, della Costituzione) - rimane
 privo  del  sistema  di  sicurezza   sociale   che   rappresenta   il
 corrispettivo solidaristico della collettivita' nei suoi confronti.
    Rimanendo  privo  dei  sistemi sostitutivi del reddito, egli resta
 escluso  dal  processo  partecipativo  alle  vicende   politiche   ed
 economiche   del   Paese:   cosi'   vedendo   evaso  il  suo  diritto
 all'eguaglianza di fatto (art. 3, secondo comma).
    5. - Ma un  siffatto  uomo-lavoratore  vede,  altresi',  l'endiadi
 inscindibile  lavoro-sicurezza  sociale  regolata  da un rapporto del
 tutto irrazionale.
    Mentre infatti l'acquisita  dimensione  di  uomo  europeo  per  il
 lavoro  lo  porta  ad  un'irrilevanza  del  luogo di esecuzione della
 prestazione lavorativa, l'aspetto della sicurezza sociale - che  come
 si  e'  detto  e' il corrispettivo solidaristico che la collettivita'
 gli deve - resta subordinato alla affiliazione -  formale  -  al  suo
 sistema  previdenziale  nazionale:  in  tal  modo  resta  violato  il
 principio di razionalita' contenuto  nel  primo  comma,  dell'art.  3
 della Costituzione.
    6.   -   In   definitiva,  entrambe  le  predette  norme  appaiono
 contrastare con  gli  anzidetti  principi  costituzionali  laddove  -
 regolando   -   complessivamente   la   prosecuzione  volontaria  dei
 contributi la subordinano alla affiliazione al  regime  previdenziale
 nel quale la stessa si richiede.
    Ritenuta,  pertanto,  la rilevanza e la non manifesta infondatezza
 della questione di costituzionalita' dell'art. 9,  paragrafo  2,  del
 regolamento  CEE  n.  1408/1971  nonche'  dell'art. 1, della legge 18
 febbraio 1983, n. 47 in relazione agli artt. 1, 3, 4  e  38,  secondo
 comma, della Costituzione.