ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 459,  secondo  e
 terzo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,  promossi  con due
 ordinanze emesse il 17 novembre 1993  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso la Pretura di Parma, iscritte ai nn. 152 e 153 del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  di  Parma  ha  sollevato,  con  due  ordinanze  di  identico
 contenuto, questione di legittimita' costituzionale,  in  riferimento
 all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 459, secondo e terzo comma,
 del  codice  di procedura penale, "nella parte in cui non consente al
 giudice per le indagini preliminari di applicare  immediatamente  una
 pena  diversa,  anche  diminuita fino alla meta' del minimo edittale,
 oppure superiore, rispetto a quella richiesta dalla  pubblica  accusa
 nel   procedimento   per   decreto,  con  subitanea  definizione  del
 processo";
      che, ad avviso del  remittente,  l'obbligo  per  il  giudice  di
 restituire  gli  atti  al pubblico ministero, nel caso in cui ritenga
 incongrua la misura della pena indicata nella richiesta, comporta una
 dinamica  "farraginosa",  che  appesantisce  anziche'   snellire   il
 procedimento,  ed  incide  negativamente  nella  organizzazione degli
 uffici   giudiziari   sotto   il   profilo   del    buon    andamento
 dell'amministrazione, con pericolo anche di prescrizione dei reati;
      che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della
 questione;
    Considerato che, concernendo identica questione, i  giudizi  vanno
 riuniti e decisi congiuntamente;
      che,  secondo  la  ormai costante giurisprudenza di questa Corte
 (cfr. sentt. nn. 376 e 428 del 1993 e ordd. nn. 434 del  1993  e  275
 del  1994),  il  principio  del  buon  andamento e dell'imparzialita'
 dell'amministrazione,  alla  cui  realizzazione   l'art.   97   della
 Costituzione  vincola  la disciplina dell'organizzazione dei pubblici
 uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi  dell'amministrazione
 della   giustizia,  attiene  esclusivamente  alle  leggi  concernenti
 l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro  funzionamento  sotto
 l'aspetto  amministrativo,  mentre  e'  del  tutto  estraneo  al tema
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in
 relazione  ai  diversi provvedimenti che costituiscono espressione di
 tale esercizio;
      che,   pertanto,   la   questione   deve    essere    dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;