Ricorso per conflitto di attribuzione per la regione Campania, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtu' di mandato in calce al presente atto dagli avvocati Paolo Tesauro e Sergio Ferrari, (il secondo dell'avvocatura regionale) giusta delibera Giunta regionale n. 1995/434 ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, largo Messico, 7; contro il Ministero dei trasporti e della navigazione, in persona del Ministro pro-tempore, per l'annullamento della circolare di detto Ministro (trasporti) 12 gennaio 1995 D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 - prot. n. 82 - avente ad oggetto: "Disposizioni appli- cative del decreto ministeriale 12 gennaio 1994 relative alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" (cosidetto "servizio fuori-linea"), nonche' degli atti presupposti, conseguenziali e, comunque, connessi, e per la declaratoria della competenza regionale regionale sulla materia in contestazione. F A T T O Il Ministero dei trasporti con decreto del 4 luglio 1994 detto' "direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa (il considetto "servizio fuori-linea"). La regione Campania (postea solo "R"), ritenendo detto provvedimento invasivo della sua competenza, cosi' come tutelata dalla normativa vigente, sollevo' il conflitto di attribuzione e la relativa procedura, pende innanzi a codesta Corte. E' poi intervenuta la circolare, qui in gravame che risulta assunta nel quadro della riserva di adozione di normativa di ulteriore dettaglio applicativo di cui all'art. 6 di detto decreto. La semplice lettura comparativa di decreto e (ora) circolare dimostra che la nuova normativa, oltre a contenere i vizi gia' denunciati con il precedente ricorso, ha anche un angolo di incidenza diverso rispetto a quello di cui al decreto con un allargamento della "attivita'" di controllo attribuita al Ministero e direttamente incidente sulla competenza regionale, oltre che sulle attivita' esplicabili dai concessionari di servizi pubblici ad ottenuta autorizzazione soggetta, per quanto appresso si dira', al controllo del concedente (Regione, ecc.). Il servizio considetto "fuori-linea" e' quello che autobus (mezzi) destinati a servizi di linea, (ed a questo vincolati con annotazione nel libretto di circolazione), possono essere ulteriormente autorizzati a svolgere, venendo cosi' facultati ad operare nel quadro del servizio di noleggio (da rimessa). Merita di essere ricordato che, per i mezzi adibiti al trasporto di persone, l'immatricolazione e' possibile solo se il mezzo e' destinato ad uno dei servizi autorizzati ai sensi della normativa vigente (noleggio da rimessa/linea) restando vincolato allo stesso servizio. La rigidita' di questo parametro porta alla conseguenza che, senza la praticabilita' delle deroghe in valutazione (in pratica osmosi del mezzo tra i due servizi), possono sorgere delicati problemi di ordine economico e pratico. Forse un es. potra' meglio chiarire la problematica. Un autobus vincolato al servizio scolastico deve essere ammortizzato nei costi di acquisto e gestione solo nel quadro del servizio stesso, con l'onere dell'Amministrazione di appartenenza di sopportare i costi dell'inattivita' estiva (periodi di vancanza); la possibilita' di immetterlo sul fuori-linea (quindi nel quadro del noleggio da rimessa) ne permette un piu' completo sfruttamento commerciale (con vantaggio potenziale anche della comunita' locale di aver un mezzo in piu' da noleggiare ad es. per le colonie estive ecc.). L'alternabilita' e' vantaggiosa anche per i noleggiatori in quanto vi e' la possibilita' del "viceversa" possono essere immesse su "servizi di lenea" mezzi destinati al noleggio per intensificare, occasionalmente, servizi e/o sostituire mezzi avariati (mercato riservato per reciprocita', solo ai noleggiatori). Al fine di fornire una completa visione della questione appare utile precisare l'origine "storica" della vigente normativa. Nella vigenza del vecchio codice l'autorizzazione all'osmosi era disciplinata in un'unica norma (art. 57, comma 2) ed il Ministero era competente al rilascio dell'unico provvedimento che autorizzava l'uso del mezzo per fuorilinea. A tale, unico, provvedimento si riconnetteva, di conseguenza, sia la valutazione sulla compatibilita' della deroga rispetto al servizio al quale il mezzo e' vincolato, sia quella tecnica. All'attivarsi delle competenze regionali (ex d.P.R. n. 616/1977) e conseguente sdoppiamento delle stesse, sorse conflitto sull'attribuzione del potere autorizativo tra "ente concedente" (regione, provincia, comune e Stato stesso limitatamente ai servizi residuali triregionali ed internazionali) e "Ministero" quale deputato al controllo tecnico. Si passava dalla competenza generale del Ministero che operava da (unico) ente concedente con competenza sia tecnica che funzionale, alla ripartita e bisognava stabilire, nel silenzio della normativa transitoria, a quale delle due nuove attribuzioni (Stato - Tecnica - Regioni funzionale) si collegasse il potere autorizzatorio per il servizio di valutazione. In sede giurisdizionale il problema e' stato risolto nel senso che all'ente concedente va riconosciuta la competenza a valutare la compatbilita' funzionale del servizio da espletare rispetto al servizio di linea al quale il mezzo e' vincolato; al Ministero quella tecnica (in tutti i suoi aspetti) (C.d.S., Sez. VI, n. 245/1993). Il nuovo codice ha recepito i principi sulle ripartizioni normativizzandoli e disciplinandoli per la fase esecutiva nei modi di esercizio. Ed infatti all'art. 87/4 e' attribuita la competenza agli enti concedenti di valutare la compatibilita' dell'autorizzazione con il servizio in vincolo (riproduzione del sistema precedente). All'art. 82/6 risulta attribuita la competenza tecnica al Ministero e per esso agli uffici periferici della M.C.T.C. da esercitarsi, secondo direttive predeterminate generali. Nella pratica cosi' si e' data una ratio alla norma conforme alle finalita' del sistema. Il discorso appare semplice, tutti i mezzi per i quali possono essere ottenute le due autorizzazioni all'osmosi sono gia' collaudati per un servizio per "conto terzi"; sono soggetti a controlli sia di usura sia di vetusta'. Sono sempre idonei, in via di principio, al servizio "conto terzi" che e' ricompreso nella classificazione codicistica nella medesima categoria di quello che vanno ad espletare, se autorizzati. Al momento dell'acquisto/collaudo era nota la destinazione "specifica" (ad es. linea di collegamento tra due comuni confinanti - il cosiddetto servizi sub-urbano); per effetto della specifica destinazione (vedi retro, in parentesi, l'es.), l'esercizio puo' essere assentito ad es. in presenza di sedili di plastica rigida in unita' singola, o altro esempio frequente, con esclusione dell'obbligo della ruota di scorta, perche' sostituita dall'intervento ausiliario dei servizi di assistenza. La situazione che si determina e' che per le loro caratteristiche intrinseche (delle quali quelle che precedono, sono solo un esempio) non tutti i mezzi in servizio di linea hanno una caratterizzazione strutturale che rende possibile l'osmosi. Da qui l'esistenza di una normativa che in generale indichi le condizioni "tecniche" necessarie per poter essere autorizzati al "fuori -linea" (per rimanere negli esempi deve avere sedili imbottiti, la ruota di scorta, ecc.). Ma vi e' di piu'. L'art. 82/6 postula (prevede in forma cogente) la preventiva determinazione dei relativi criteri in quanto tale previsione si inquadra nella necessita' di mettere l'acquirente/concessionario nella condizione di predeterminare, e programmare, il possibile utilizzo del mezzo e per effetto definire le possibilita' di ammortamento. Sia consentito, anche in questo caso, il ricorso ad un esempio per compiutamente esplicitare il concetto. L'acquirente di un mezzo per servizio sub-urbano puo' decidere di acquistare risparmiando una spesa integrativa minima un mezzo con sedili in plastica dura e senza ruota di scorta e (il mezzo) lo esclude dal potenziale accesso al "fuori-linea". Puo' invece integrare, in crescita, il prezzo ed acquista un mezzo con caratteristiche aggiuntive non strettamente necessarie per il servizio al quale deve essere destinato/vincolato (nell'ottica dell'es. "ha sedili imbottiti e ruota di scorta"). Cio' posto va precisato che l'osmosi deve avere ex art. 82/6 carattere "eccezionale" (costituisce derogabilita' del vincolo occasionale e temporalmente limitata cosi' definita dalla Corte costituzionale sent. cit.). La localizzazione normativa data alla caratterizzazione (il termine eccezionale figura nell'art. 82/6 che disciplina i compiti "tecnici" del Ministero) ha subito ingenerato il dubbio se i limiti del controllo tecnico potessero condurre la competenza ministeriale fuori da quella che e' l'interpretazione da darsi sui due articoli in questione (82/87) con riferimento al riparto della competenza imposta dal dettato costituzionale in applicazione (art. 117). Da detto dubbio e' scaturito il conflitto (sollevato dalla regione Liguria) e risolto da questa Corte con la sentenza n. 2/1993 che accerta e ribadisce, con la vincolativita' propria che conferisce alle proprie decisioni il giudice dei conflitti, che e' lo stesso giudice delle leggi, fissando proprio i principi e i limiti sopra delineati e riportati. In epoca successiva alla pubblicazione della sent. il Ministero e' intervenuto sulla questione prima con il decreto impugnato della regione Campania con il citato ricorso e poi con la circolare qui impugnata. Con la normativa impugnata nel ricordato precedente conflitto e nel presente il Ministero, assumendo ad esplicito unico riferimento la riserva di cui all'art. 82/6 (per chiarezza quello che attribuisce il controllo "tecnico" al Ministero) ha dato un contenuto diverso da quello imposto dall'unica delle due norme indicate che attribuisce una competenza regolamentare (vedi l'epigrafe del decreto e quella degli articoli 1 e 4). Il dato assume particolare rilevanza ai fini della censura in formulazione in quanto, cosi' operando, si e' attivata la competenza con il fine diverso da quello voluto dalla norma. La disciplina richiesta era quella sulle condizioni tecniche ma cio' non e'. Se e' cosi' capovolto il quadro programmatico disegnato nel cod. strada (retro precisato) che attribuisce il compito per il Ministero di fissare le condizioni tecniche e si va ad incidere contenutisticamente sulla competenza regionale. La lettura del primo provvedimento (decreto ministeriale impugnato nel primo ricorso e le censure ivi formulate vengono qui richiamate e considerate ritrascritte) e del provvedimento di ulteriore attuazione, (circolare qui impugnata), dimostra come si e' ulteriormente definito il disegno ministeriale a danno della competenza regionale. Nel nuovo atto si legge infatti: l'autorizzazione deve essere richiesta per ogni singola attivita'; devono essere indicate le "ragioni" della "distrazione" del mezzo; deve essere indicata la targa del veicolo che si va a restituire; periodo della distrazione da un mese ad un anno massimo; percorso e modalita' del servizio che si va a svolgere; bolletta di versamento a favore dello Stato; l'ufficio provinciale verifichera' la sussistenza delle ragioni di eccezionalita' che giustificano la distrazione e delle compatibilita' delle caratteristiche tecniche dell'autobus con le modalita' e condizioni di esercizio del servizio di linea e rilascera' allorche' ne sussistono le condizioni la autorizzazione . .; cosi' concretandosi operativamente il denunciato sconfinamento a danno delle Regioni. La regione Campania gravemente lesa nelle sue competenze del provvedimento indicato ed impugna per i seguenti motivi in D I R I T T O Violazione di legge, art. 117 della Costituzione e sent. Corte costituzionale n. 2/1993. Le Regioni sono ex art. 117 della Costituzione attributarie di tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, (per l'attuazione crf. d.P.R. n. 1977/616, articoli 84, 85, 86). Per effetto del dettato ora richiamato il trasporto su ruote di persone riservato alla mano pubblica (Stato/Regioni) dalla legge 1939 n. 1822 e' ripartito secondo la derivazione costituzionale. Sempre per effetto della normativa vigente il sistema e' stato trasferito alle Regioni, salvi i settori definiti residuali che sono rimasti allo Stato e che si concretano: nei servizi internazionali di interesse nazionale, nelle linee tri-regionali e dei servizi di gran turismo (la residualita' da' allo Stato competenza per detti settori oltre che di normativa primaria (ovvio) concernente e amministrativa) nonche' quella tecnica generale. Riportando questi principi generali nel settore di specifica attuazione in considerazione si registra una riproduzione della problematica generale. L'autorizzazione allo storno del veicolo del servizio di linea per il noleggio comporta doppia valutazione di compatibilita' del servizio a farsi con quello di linea, di idoneita' tecnica del mezzo al diverso servizio. La prima valutazione di spettanza dell'ente concedente, la seconda dello Stato quale unico deputato all'aspetto tecnico. Tale situazione determina che l'atto facultante ha configurazione complessa concorrendo a determinare la formazione autonome amministrazioni destinate a valutare due aspetti non interdipendenti, ma necessari entrambi. La logica pero' pone la valutazione tecnica in condizione preliminare e determinante (solo il mezzo idoneo puo' essere stornato). Come retro ricordato nella ricostruzione storica nella vigenza del vecchio codice che prevedeva una unica autorizzazione nacque questione sugli effetti dello sdoppiamento operato dall'attivazione normativa della competenza regionale (risolto giurisdizionalmente con la ricordata riconosciuta duplicazione di competenza (cfr. restro circ. cit.). Nella vigenza del nuovo codice la problematica che duplica fin dal livello normativo la competenza e' risorta avendo ora come oggetto il contenuto delle due attribuzioni. Con il secondo provvedimento in questione lo Stato ha acquisito altre funzioni rientranti nella competenza regionale. Cosi' e' sorto il conflitto di attribuzione. Nello specifico settore in questione (competenza al rilascio della autorizzazione al "servizio fuori-linea") i dubbi sui limiti delle rispettive competenze tra Stato e Regioni sono stati definiti dalla sentenza n. 2/1993 nel senso di riconoscere attribuita allo Stato la sola competenza tecnica da esercitarsi, secondo quanto prescritto dal codice 82/6, in modo da garantire l'esercizio del controllo funzionale alle Regioni. E' forse piu' preciso riconoscere che dopo la decisione di questa Corte il problema si e' riproposto in altri termini: contenuto rispettivamente di competenza tecnica e funzionale (alias quali attribuzioni e, quindi, quali controlli si riconnettono alla prima (tecnica) e quali alla seconda (funzionale)). Il Ministero con il provvedimento in questione per la prima volta (e modificando il proprio orientamento) aggrega alla competenza "tecnica" prima un potere di controllare quanto operato dalla Regione nell'ambito della competenza propria (nella circolare si chiede che alla domanda per ottenere il nulla osta tecnico sia allegata l'autorizzazione regionale per il controllo di merito da parte dello Stato) e cosi' spostando in modo inequivocabile la competenza reale a provvedere (controllare vuol dire poter caducare nel merito) ed in aggiunta lo Stato si attribuisce il sindacato (sempre di merito) sull'attivita' che i mezzi possono andare a svolgere. In ministeriale l'attribuzione del controllo tecnico legittima l'organo attributario al controllo di merito dell'altra funzione. Violazione di legge, art. 117 della Costituzione e sent. Corte costituzionale n. 2/1993 - Diverso profilo. Discorso particolarmente delicato, e' quello sulla attivita' che l'autorizzato al "fuori-linea" puo' svolgere ad autorizzazione ottenuta e che da sempre rientra nella libera scelta dello stesso concessionario valutabile legittimamente solo dall'ente concedente con riferimento alla compatibilita' con il servizio dal quale il mezzo viene "distaccato" (se si accetta il riparto operato da questa Corte nella precedente decisione). Nel provvedimento (circolare) si da' classificazione casistica alle attivita' espletabili e, poi, si prevede anche un controllo per ogni singolo caso collegando questa attivita' alla funzione tecnica. Cio' equivale a riconoscere attribuito allo Stato (e per esso al Ministero) la competenza al rilascio delle autorizzazioni anche per quanto di competenza delle Regioni proprio secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 2/1993 (merito e fine della autorizzazione ritornano all'amministrazione centrale). Violazione di legge art. 117 della Costituzione e sentenza Corte costituzionale n. 2/1993 - Secondo profilo. Discorso separato meritano i pagamenti di "Diritti" allo Stato, riconosciuti dalla stessa sentenza di competenza regionale. Nelle circolari sono riattribuiti allo Stato. La censura va articolata contenusticamente richiamando detta decisione n. 2/1993 dove il problema e' affrontato e testualmente risolto a favore delle Regioni ora il Ministero le richieste (in testuale contrasto con la decisione) a suo favore. Violazione di legge art. 82, comma 6 - Nuovo codice della strada - Eccesso di potere. La norma sopraindividuata recita testualmente " .. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa". E' evidente, come gia' precisato nella parte in fatto, che la predeterminazione dei criteri ed il carattere generale degli stessi consentono un razionale svolgimento delle competenze attribuite alla Regione secondo gli schemi piu' volte fatti ( ex art. 87/4). Utilizzando la riserva di norme "attuative" dell'art. 82/6 prima col decreto (cfr. primo ricorso) ed, ora, con la "circolare" (qui impugnata) di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, vi e' ulteriore riserva, il Ministero ha riempito formalmente la riserva stessa ma ponendo in essere un "comportamento omissivo" mancano le norme tecniche (quali caratteristiche debbono avere i mezzi per poter essere utilizzati nella doppia attivita' (servizio di linea/noleggio) e quindi ottenere l'attribuzione. Tale vuoto crea le premesse per l'invasione di competenze dell'ente regionale. Come conseguenza dell'omissione, infatti, l'ente concedente (R) non sa, in via di principio, quali mezzi hanno le caratteristiche tecniche che ne consentono l'uso al fine diverso. I provvedimenti autorizzatori, rilasciati ex art. 87/4, quindi devono essere nuovamente vagliati: di fatto si instaura il controllo di merito (Corte costituzionale), ma d'altronde la circolare prevede che il controllo ministeriale sia di merito, e quindi si invade la conpetenza della R cosi' come delimitata dalla sentenza n. 2/93. Incidente di legittimita' costituzionale - Violazione costituzione art. 77 e legge delegante 13 giugno 1991 n. 190 art. 5. La risoluzione del conflitto di attribuzioni qui sollevato comporta l'applicazione della legge delegante 1991/1990 cit. e dei d.lgs. n. 214 del 28 giugno 1993 e n. 360/1993 che assumendo a riferimento la legge delegante hanno modificato il primo d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N. Cod. St.) allungando i termini. E' pacifico che elementi determinanti perche' potessero essere adottati prima il decreto ministeriale e poi la circolare in questione, sono state le proroghe introdotte con i d.lgs. cit. che hanno modificato il Nuovo codice della strada che e' il primo dei d.lgs. Nella trattazione che segue si cerchera' di dimostrare come 1) non vi era nella legge delegante l'autorizzazione ad adottare i d.lgs. di proroga e, 2) la adozione dei d.lgs. di proroga non solo non era autorizzata, ma si pone in contrasto con il principio voluto dalla delega che all'adozione del Nuovo Codice seguisse un completamento tempestivo di tutta la normativa. Al completamento avrebbe dovuto attivarsi il dies a quo di una vacatio legis che avrebbe permesso un adeguata organizzazione del passaggio dal vecchio al nuovo codice. Rinviandosi per il dettaglio alla successiva trattazione, si puo' evidenziare che la normativa di attuazione, per la quale il Codice prevedeva sei mesi di vacatio legis, e' entrata in vigore lo stesso giorno dell'adozione. La legge delegante, sulla cui base e' stato adottato il Codice della strada (decreto legislativo), ha fissato come richiesto dall'art. 76 della Costituzione il termine per adozione del codice; termine che e' stato rispettato. All'art. 5 ha poi facultato il Ministero di apportare correzioni ed integrazioni al Codice della stada. La norma recita testualmente: "Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice della strada, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissato dall'art. 2 e previo parere delle commissioni di cui all'art. 4". Avvalendosi di tale delega, e' stato emanato il d.lgs. n. 214 del 28 maggio 1993, con il quale il Governo ha prorogato tutti i termini fissati dal codice per la normativa di attuazione. Il coacervo normativo in valutazione pone tre quesiti di legittimita' (per i quali valutera' la Corte la rilevanza e la giudicabilita' in questa sede o la remissione a se stesa quale giudice a quo). E' compatibile con l'art. 77 della Costituzione una disciplina delegante (quel retrotrascritto art. 5) che faculti alla reincisione sulla norma adottata a fini correttivi assumendo "a parametro" gli stessi fini della stessa norma. In tale ipotesi non si attribuisce una delega permanente bloccata solo nel termine finale in contrasto con il disposto costituzionale e delle normative di attuazione (legge n. 400) che consente l'esercizio della delega in piu' volte ma senza reincisione. La globale organizzazione delle norme transitorie del nuovo Codice della strda, quale risulta dal titolo VII, appare strutturata in modo da far si' che norme di primo grado e norme attuative entrassero in vigore contemporaneamente dopo un lungo periodo di vacatio legis (che oscilla fra i sei e gli otto mesi), destinato - evidentemente - a rendere possibile una conoscenza ed un adeguamento alla nuova normativa da parte degli uffici chiamati a darvi attuazione. Al fine di realizzare questo risultato, per alcune norme e' stata fissata in termini espliciti la data di entrata in vigore (v. per tutti art. 240 che stabilisce la data del 1 gennaio 1993 come data di entrata in vigore del Codice, pubblicato nel precedente aprile), per altre sono state stabilite delle gradazioni temporali. Per quanto riguarda il termine per l'adozione dei decreti di cui all'art. 82, con una precedente circolare (n. 19 del 1993) si fa riferimento al combinato disposto degli articoli 231/1 e 235/5 che fissano rispettivamente, il primo il criterio di ordine generale che tutti i decreti previsti per l'attuazione di tutte le norme del Codice "sono emanati" nel termine dei sei mesi dall'inizio di vigenza del Codice (e cioe' entro il 1 luglio 1993), l'altro (235/5) prevede, con riferimento alle disposizioni della sez. seconda del capo III del titolo III (82/92), una sospensione dell'applicazione delle stesse per un ulteriore termine di sei mesi dopo l'inizio di vigenza del Codice. E' evidente la correlazione con il principio generale retroricordato che ha l'obiettivo della contemporanea entrata in vigore di norme primarie e subordinate di questa programmazione procedurale. La sospensione di efficacia di alcune disposizioni del nuovo Codice dopo l'entrata in vigore (1 gennaio 1993 1 luglio 1993) corrispondeva temporalmente al semestre assegnato al Ministero per l'adozione dei decreti di cui all'art. 232/1, e permetteva l'entrata in vigore della normativa nella sua globalita', indispensabile per un razionale funzionamento del sistema. A favore di questa interpretazione non si pone solo il dato logico, ma anche quello grammaticale: l'art. 235, quinto comma, non opera un rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 82 (vigente dal 1 gennaio 1993), ma opera invece una sospensione di efficacia: la norma e' vigente dal 1 gennaio 1993 ma applicabile soltanto dal 1 luglio 1993, data entro la quale avrebbero dovuto essere adottati i decreti ministeriali. Con il decreto legislativo n. 214/1993 e' stato operato il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III del Codice della strada dal 1 luglio 1993 al 1 ottobre 1993. Ne e' conseguito in primo luogo che il termine concesso al Ministero per l'adozione dei decreti attuativi, sarebbe scaduto sei mesi dopo il 1 ottobre 1993, cioe' il 1 aprile 1994. I decreti in questione sono stati adottati il 4 luglio 1994 e, quindi, dopo la scadenza del termine illegittimamente prorogato. Ed in secondo luogo che la normativa di attuazione alla quale si riconnetteva la necessita' programmatoria - fatta salva e resa possibile - dall'iniziale vacatio semestrale successiva all'emanazione e' entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Lo stesso discorso si ripete per la qui impugnata. Fra queste il Ministero ha ricompreso il decreto legislativo con il quale si e' prorogato il termine per l'adozione della presunta circolare in gravame.