Ricorso  per  conflitto di attribuzione per la regione Campania, in
 persona  del   presidente   della   Giunta   regionale   pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso,  in  virtu' di mandato in calce al presente
 atto dagli avvocati Paolo  Tesauro  e  Sergio  Ferrari,  (il  secondo
 dell'avvocatura   regionale)  giusta  delibera  Giunta  regionale  n.
 1995/434 ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma,  largo
 Messico, 7; contro il Ministero dei trasporti e della navigazione, in
 persona  del Ministro pro-tempore, per l'annullamento della circolare
 di detto Ministro (trasporti) 12 gennaio 1995 D.C. III Div. 32 del 12
 gennaio 1995 - prot. n. 82 - avente ad oggetto: "Disposizioni  appli-
 cative  del  decreto  ministeriale  12  gennaio  1994  relative  alla
 distrazione degli  autobus  dal  servizio  di  linea  al  noleggio  e
 viceversa"  (cosidetto  "servizio  fuori-linea"),  nonche' degli atti
 presupposti,  conseguenziali  e,  comunque,  connessi,   e   per   la
 declaratoria  della  competenza  regionale regionale sulla materia in
 contestazione.
                               F A T T O
    Il Ministero dei trasporti con decreto del 4  luglio  1994  detto'
 "direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di
 linea al noleggio e viceversa (il considetto "servizio fuori-linea").
 La  regione Campania (postea solo "R"), ritenendo detto provvedimento
 invasivo della sua competenza, cosi' come  tutelata  dalla  normativa
 vigente,   sollevo'  il  conflitto  di  attribuzione  e  la  relativa
 procedura, pende innanzi a  codesta  Corte.  E'  poi  intervenuta  la
 circolare,  qui  in  gravame  che  risulta  assunta  nel quadro della
 riserva di adozione di normativa di ulteriore  dettaglio  applicativo
 di cui all'art. 6 di detto decreto.
    La  semplice  lettura  comparativa  di  decreto  e (ora) circolare
 dimostra che la nuova  normativa,  oltre  a  contenere  i  vizi  gia'
 denunciati con il precedente ricorso, ha anche un angolo di incidenza
 diverso rispetto a quello di cui al decreto con un allargamento della
 "attivita'"  di  controllo  attribuita  al  Ministero  e direttamente
 incidente sulla  competenza  regionale,  oltre  che  sulle  attivita'
 esplicabili   dai  concessionari  di  servizi  pubblici  ad  ottenuta
 autorizzazione soggetta, per quanto appresso si dira',  al  controllo
 del concedente (Regione, ecc.).
    Il servizio considetto "fuori-linea" e' quello che autobus (mezzi)
 destinati  a servizi di linea, (ed a questo vincolati con annotazione
 nel  libretto  di   circolazione),   possono   essere   ulteriormente
 autorizzati a svolgere, venendo cosi' facultati ad operare nel quadro
 del servizio di noleggio (da rimessa).
    Merita  di  essere ricordato che, per i mezzi adibiti al trasporto
 di persone, l'immatricolazione e'  possibile  solo  se  il  mezzo  e'
 destinato  ad  uno  dei  servizi autorizzati ai sensi della normativa
 vigente (noleggio da rimessa/linea) restando  vincolato  allo  stesso
 servizio.  La  rigidita'  di  questo parametro porta alla conseguenza
 che, senza la praticabilita' delle deroghe in valutazione (in pratica
 osmosi del  mezzo  tra  i  due  servizi),  possono  sorgere  delicati
 problemi  di  ordine  economico e pratico. Forse un es. potra' meglio
 chiarire la problematica. Un autobus vincolato al servizio scolastico
 deve essere ammortizzato nei costi di acquisto e  gestione  solo  nel
 quadro  del  servizio  stesso,  con  l'onere  dell'Amministrazione di
 appartenenza di sopportare i costi dell'inattivita'  estiva  (periodi
 di  vancanza);  la possibilita' di immetterlo sul fuori-linea (quindi
 nel quadro del noleggio da rimessa)  ne  permette  un  piu'  completo
 sfruttamento   commerciale  (con  vantaggio  potenziale  anche  della
 comunita' locale di aver un mezzo in piu' da noleggiare ad es. per le
 colonie estive ecc.).
    L'alternabilita' e' vantaggiosa anche per i noleggiatori in quanto
 vi e' la possibilita'  del  "viceversa"  possono  essere  immesse  su
 "servizi  di  lenea"  mezzi  destinati al noleggio per intensificare,
 occasionalmente,  servizi  e/o  sostituire  mezzi  avariati  (mercato
 riservato per reciprocita', solo ai noleggiatori).
    Al  fine  di  fornire  una completa visione della questione appare
 utile precisare l'origine "storica" della  vigente  normativa.  Nella
 vigenza   del   vecchio   codice   l'autorizzazione   all'osmosi  era
 disciplinata in un'unica norma (art. 57, comma 2) ed il Ministero era
 competente al rilascio dell'unico provvedimento che autorizzava l'uso
 del  mezzo  per  fuorilinea.  A   tale,   unico,   provvedimento   si
 riconnetteva, di conseguenza, sia la valutazione sulla compatibilita'
 della deroga rispetto al servizio al quale il mezzo e' vincolato, sia
 quella  tecnica.  All'attivarsi delle competenze regionali (ex d.P.R.
 n. 616/1977) e conseguente sdoppiamento delle stesse, sorse conflitto
 sull'attribuzione  del  potere  autorizativo  tra  "ente  concedente"
 (regione,  provincia,  comune e Stato stesso limitatamente ai servizi
 residuali  triregionali  ed  internazionali)  e   "Ministero"   quale
 deputato  al  controllo tecnico. Si passava dalla competenza generale
 del Ministero che operava da (unico) ente concedente  con  competenza
 sia tecnica che funzionale, alla ripartita e bisognava stabilire, nel
 silenzio  della  normativa  transitoria,  a  quale  delle  due  nuove
 attribuzioni (Stato - Tecnica - Regioni funzionale) si collegasse  il
 potere  autorizzatorio  per  il  servizio  di  valutazione.  In  sede
 giurisdizionale il problema e' stato risolto nel senso  che  all'ente
 concedente  va riconosciuta la competenza a valutare la compatbilita'
 funzionale del servizio da espletare rispetto al servizio di linea al
 quale il mezzo e' vincolato; al Ministero quella tecnica (in tutti  i
 suoi aspetti) (C.d.S., Sez. VI, n. 245/1993).
    Il   nuovo  codice  ha  recepito  i  principi  sulle  ripartizioni
 normativizzandoli e disciplinandoli per la fase esecutiva nei modi di
 esercizio.
    Ed infatti all'art. 87/4 e' attribuita  la  competenza  agli  enti
 concedenti  di  valutare la compatibilita' dell'autorizzazione con il
 servizio in vincolo (riproduzione del sistema  precedente).  All'art.
 82/6 risulta attribuita la competenza tecnica al Ministero e per esso
 agli   uffici  periferici  della  M.C.T.C.  da  esercitarsi,  secondo
 direttive predeterminate generali. Nella pratica cosi' si e' data una
 ratio alla norma conforme alle finalita'  del  sistema.  Il  discorso
 appare semplice, tutti i mezzi per i quali possono essere ottenute le
 due  autorizzazioni  all'osmosi  sono gia' collaudati per un servizio
 per "conto terzi"; sono soggetti a controlli  sia  di  usura  sia  di
 vetusta'. Sono sempre idonei, in via di principio, al servizio "conto
 terzi"  che  e'  ricompreso  nella  classificazione codicistica nella
 medesima categoria di quello che vanno ad espletare, se  autorizzati.
 Al   momento   dell'acquisto/collaudo   era   nota   la  destinazione
 "specifica" (ad es. linea di collegamento tra due comuni confinanti -
 il  cosiddetto  servizi  sub-urbano);  per  effetto  della  specifica
 destinazione  (vedi  retro,  in  parentesi,  l'es.), l'esercizio puo'
 essere assentito ad es. in presenza di sedili di plastica  rigida  in
 unita'   singola,   o   altro   esempio   frequente,  con  esclusione
 dell'obbligo   della   ruota   di    scorta,    perche'    sostituita
 dall'intervento ausiliario dei servizi di assistenza.
    La  situazione che si determina e' che per le loro caratteristiche
 intrinseche (delle quali quelle che precedono, sono solo un  esempio)
 non  tutti  i  mezzi in servizio di linea hanno una caratterizzazione
 strutturale che rende possibile l'osmosi. Da qui l'esistenza  di  una
 normativa che in generale indichi le condizioni "tecniche" necessarie
 per  poter  essere  autorizzati al "fuori -linea" (per rimanere negli
 esempi deve avere sedili imbottiti, la ruota di scorta, ecc.).
    Ma vi e' di piu'. L'art. 82/6 postula (prevede in  forma  cogente)
 la  preventiva  determinazione  dei  relativi  criteri in quanto tale
 previsione    si    inquadra    nella    necessita'    di     mettere
 l'acquirente/concessionario  nella  condizione  di  predeterminare, e
 programmare, il possibile utilizzo del mezzo e per  effetto  definire
 le possibilita' di ammortamento.
    Sia consentito, anche in questo caso, il ricorso ad un esempio per
 compiutamente  esplicitare  il concetto. L'acquirente di un mezzo per
 servizio sub-urbano puo'  decidere  di  acquistare  risparmiando  una
 spesa integrativa minima un mezzo con sedili in plastica dura e senza
 ruota  di  scorta  e  (il mezzo) lo esclude dal potenziale accesso al
 "fuori-linea". Puo' invece  integrare,  in  crescita,  il  prezzo  ed
 acquista  un  mezzo  con  caratteristiche aggiuntive non strettamente
 necessarie per il servizio al quale deve  essere  destinato/vincolato
 (nell'ottica dell'es. "ha sedili imbottiti e ruota di scorta").
    Cio'  posto  va  precisato  che  l'osmosi  deve avere ex art. 82/6
 carattere  "eccezionale"  (costituisce  derogabilita'   del   vincolo
 occasionale  e  temporalmente  limitata  cosi'  definita  dalla Corte
 costituzionale sent. cit.).
    La  localizzazione  normativa  data  alla  caratterizzazione   (il
 termine  eccezionale  figura  nell'art. 82/6 che disciplina i compiti
 "tecnici" del Ministero) ha subito ingenerato il dubbio se  i  limiti
 del  controllo  tecnico potessero condurre la competenza ministeriale
 fuori da quella che e' l'interpretazione da darsi sui due articoli in
 questione (82/87) con riferimento al riparto della competenza imposta
 dal dettato costituzionale in applicazione (art. 117).
    Da detto dubbio e' scaturito il conflitto (sollevato dalla regione
 Liguria) e risolto da questa Corte con  la  sentenza  n.  2/1993  che
 accerta  e  ribadisce,  con  la vincolativita' propria che conferisce
 alle proprie decisioni il giudice dei conflitti,  che  e'  lo  stesso
 giudice  delle  leggi,  fissando  proprio i principi e i limiti sopra
 delineati e riportati.
    In epoca successiva alla pubblicazione della sent. il Ministero e'
 intervenuto sulla questione prima  con  il  decreto  impugnato  della
 regione  Campania  con  il  citato ricorso e poi con la circolare qui
 impugnata.
    Con la normativa impugnata nel ricordato  precedente  conflitto  e
 nel  presente  il Ministero, assumendo ad esplicito unico riferimento
 la riserva di cui all'art. 82/6 (per chiarezza quello che attribuisce
 il controllo "tecnico" al Ministero) ha dato un contenuto diverso  da
 quello  imposto  dall'unica  delle due norme indicate che attribuisce
 una competenza regolamentare (vedi l'epigrafe del  decreto  e  quella
 degli articoli 1 e 4).
    Il  dato  assume  particolare  rilevanza  ai fini della censura in
 formulazione in quanto, cosi' operando, si e' attivata la  competenza
 con  il  fine  diverso  da  quello  voluto dalla norma. La disciplina
 richiesta era quella sulle condizioni tecniche ma cio' non e'. Se  e'
 cosi'  capovolto  il  quadro  programmatico disegnato nel cod. strada
 (retro precisato) che attribuisce il  compito  per  il  Ministero  di
 fissare    le    condizioni    tecniche   e   si   va   ad   incidere
 contenutisticamente sulla competenza regionale.
    La lettura del primo provvedimento (decreto ministeriale impugnato
 nel primo ricorso e le censure ivi formulate vengono qui richiamate e
 considerate  ritrascritte)   e   del   provvedimento   di   ulteriore
 attuazione,   (circolare   qui   impugnata),   dimostra  come  si  e'
 ulteriormente  definito  il  disegno  ministeriale  a   danno   della
 competenza    regionale.   Nel   nuovo   atto   si   legge   infatti:
 l'autorizzazione deve essere richiesta per  ogni  singola  attivita';
 devono  essere  indicate  le "ragioni" della "distrazione" del mezzo;
 deve essere indicata la targa del veicolo che  si  va  a  restituire;
 periodo  della  distrazione da un mese ad un anno massimo; percorso e
 modalita' del servizio che si va a svolgere; bolletta di versamento a
 favore dello Stato; l'ufficio provinciale verifichera' la sussistenza
 delle ragioni di eccezionalita' che  giustificano  la  distrazione  e
 delle  compatibilita' delle caratteristiche tecniche dell'autobus con
 le modalita' e condizioni  di  esercizio  del  servizio  di  linea  e
 rilascera'  allorche' ne sussistono le condizioni la autorizzazione .
 .; cosi' concretandosi operativamente il denunciato  sconfinamento  a
 danno delle Regioni.
    La  regione  Campania  gravemente  lesa  nelle  sue competenze del
 provvedimento indicato ed impugna per i seguenti motivi in
                             D I R I T T O
    Violazione di legge, art. 117 della  Costituzione  e  sent.  Corte
 costituzionale n. 2/1993.
    Le  Regioni  sono  ex  art. 117 della Costituzione attributarie di
 tramvie  e  linee  automobilistiche   d'interesse   regionale,   (per
 l'attuazione  crf.  d.P.R.  n.  1977/616,  articoli  84, 85, 86). Per
 effetto del dettato ora richiamato il trasporto su ruote  di  persone
 riservato alla mano pubblica (Stato/Regioni) dalla legge 1939 n. 1822
 e'  ripartito  secondo  la  derivazione  costituzionale.  Sempre  per
 effetto della normativa vigente il sistema e' stato  trasferito  alle
 Regioni,  salvi  i  settori  definiti residuali che sono rimasti allo
 Stato e che si concretano: nei servizi  internazionali  di  interesse
 nazionale,  nelle  linee  tri-regionali e dei servizi di gran turismo
 (la residualita' da' allo Stato competenza per  detti  settori  oltre
 che  di  normativa  primaria  (ovvio)  concernente  e amministrativa)
 nonche' quella tecnica generale.
    Riportando questi  principi  generali  nel  settore  di  specifica
 attuazione  in  considerazione  si  registra  una  riproduzione della
 problematica generale.
    L'autorizzazione allo storno del veicolo del servizio di linea per
 il  noleggio  comporta  doppia  valutazione  di  compatibilita'   del
 servizio  a farsi con quello di linea, di idoneita' tecnica del mezzo
 al diverso servizio. La  prima  valutazione  di  spettanza  dell'ente
 concedente,  la  seconda dello Stato quale unico deputato all'aspetto
 tecnico.  Tale  situazione  determina  che   l'atto   facultante   ha
 configurazione  complessa  concorrendo  a  determinare  la formazione
 autonome  amministrazioni  destinate  a  valutare  due  aspetti   non
 interdipendenti,  ma  necessari  entrambi.  La  logica  pero' pone la
 valutazione tecnica in condizione preliminare e determinante (solo il
 mezzo idoneo puo' essere stornato).
    Come retro ricordato nella ricostruzione storica nella vigenza del
 vecchio  codice  che  prevedeva  una  unica   autorizzazione   nacque
 questione  sugli  effetti dello sdoppiamento operato dall'attivazione
 normativa della competenza regionale (risolto giurisdizionalmente con
 la ricordata riconosciuta duplicazione  di  competenza  (cfr.  restro
 circ. cit.).
    Nella vigenza del nuovo codice la problematica che duplica fin dal
 livello normativo la competenza e' risorta avendo ora come oggetto il
 contenuto delle due attribuzioni.
    Con  il  secondo  provvedimento in questione lo Stato ha acquisito
 altre funzioni rientranti nella competenza regionale.
    Cosi' e' sorto il conflitto di attribuzione.
    Nello specifico settore in questione (competenza al rilascio della
 autorizzazione al "servizio fuori-linea") i dubbi  sui  limiti  delle
 rispettive  competenze  tra Stato e Regioni sono stati definiti dalla
 sentenza n. 2/1993 nel senso di riconoscere attribuita allo Stato  la
 sola competenza tecnica da esercitarsi, secondo quanto prescritto dal
 codice   82/6,   in  modo  da  garantire  l'esercizio  del  controllo
 funzionale alle Regioni. E' forse piu' preciso riconoscere  che  dopo
 la  decisione  di  questa Corte il problema si e' riproposto in altri
 termini: contenuto rispettivamente di competenza tecnica e funzionale
 (alias  quali attribuzioni e, quindi, quali controlli si riconnettono
 alla prima (tecnica) e quali alla seconda (funzionale)).
    Il Ministero con il provvedimento in questione per la prima  volta
 (e  modificando  il  proprio  orientamento)  aggrega  alla competenza
 "tecnica" prima un potere di controllare quanto operato dalla Regione
 nell'ambito della competenza propria (nella circolare si  chiede  che
 alla  domanda  per  ottenere  il  nulla  osta  tecnico  sia  allegata
 l'autorizzazione regionale per il controllo di merito da parte  dello
 Stato) e cosi' spostando in modo inequivocabile la competenza reale a
 provvedere  (controllare  vuol  dire poter caducare nel merito) ed in
 aggiunta lo Stato si attribuisce  il  sindacato  (sempre  di  merito)
 sull'attivita' che i mezzi possono andare a svolgere. In ministeriale
 l'attribuzione  del controllo tecnico legittima l'organo attributario
 al controllo di merito dell'altra funzione.
   Violazione di legge, art. 117  della  Costituzione  e  sent.  Corte
 costituzionale n. 2/1993 - Diverso profilo.
    Discorso  particolarmente  delicato, e' quello sulla attivita' che
 l'autorizzato  al  "fuori-linea"  puo'  svolgere  ad   autorizzazione
 ottenuta  e  che  da  sempre rientra nella libera scelta dello stesso
 concessionario valutabile legittimamente  solo  dall'ente  concedente
 con  riferimento  alla  compatibilita'  con  il servizio dal quale il
 mezzo viene "distaccato" (se si accetta il riparto operato da  questa
 Corte  nella  precedente decisione). Nel provvedimento (circolare) si
 da' classificazione casistica alle attivita' espletabili e,  poi,  si
 prevede  anche  un  controllo per ogni singolo caso collegando questa
 attivita'  alla  funzione  tecnica.  Cio'  equivale   a   riconoscere
 attribuito  allo  Stato  (e  per  esso al Ministero) la competenza al
 rilascio delle autorizzazioni anche per quanto  di  competenza  delle
 Regioni  proprio  secondo  la  sentenza della Corte costituzionale n.
 2/1993   (merito    e    fine    della    autorizzazione    ritornano
 all'amministrazione centrale).
    Violazione  di  legge art. 117 della Costituzione e sentenza Corte
 costituzionale n. 2/1993 - Secondo profilo.
    Discorso separato meritano i pagamenti di  "Diritti"  allo  Stato,
 riconosciuti  dalla  stessa  sentenza  di competenza regionale. Nelle
 circolari sono riattribuiti allo  Stato.  La  censura  va  articolata
 contenusticamente  richiamando  detta  decisione  n.  2/1993  dove il
 problema e' affrontato e testualmente risolto a favore delle  Regioni
 ora   il  Ministero  le  richieste  (in  testuale  contrasto  con  la
 decisione) a suo favore.
   Violazione di legge art. 82, comma 6 - Nuovo codice della strada  -
 Eccesso di potere.
   La   norma   sopraindividuata  recita  testualmente  "  ..  Analoga
 autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio della Direzione generale
 della M.C.T.C. agli autobus destinati  a  servizio  di  noleggio  con
 conducente,  i  quali  possono  essere  impiegati, in via eccezionale
 secondo direttive emanate dal Ministero  dei  trasporti  con  decreti
 ministeriali,  in  servizio  di linea e viceversa". E' evidente, come
 gia' precisato nella parte in fatto,  che  la  predeterminazione  dei
 criteri ed il carattere generale degli stessi consentono un razionale
 svolgimento  delle  competenze  attribuite  alla  Regione secondo gli
 schemi piu' volte fatti ( ex art. 87/4).
    Utilizzando  la  riserva di norme "attuative" dell'art. 82/6 prima
 col decreto (cfr. primo ricorso) ed, ora,  con  la  "circolare"  (qui
 impugnata)  di  cui  all'art.  6  del  decreto  ministeriale,  vi  e'
 ulteriore riserva, il Ministero ha riempito  formalmente  la  riserva
 stessa  ma  ponendo  in essere un "comportamento omissivo" mancano le
 norme tecniche (quali caratteristiche debbono avere i mezzi per poter
 essere utilizzati nella doppia attivita' (servizio di linea/noleggio)
 e quindi ottenere l'attribuzione. Tale vuoto  crea  le  premesse  per
 l'invasione  di  competenze  dell'ente  regionale.  Come  conseguenza
 dell'omissione, infatti, l'ente concedente (R)  non  sa,  in  via  di
 principio,  quali  mezzi  hanno  le  caratteristiche  tecniche che ne
 consentono l'uso al  fine  diverso.  I  provvedimenti  autorizzatori,
 rilasciati ex art. 87/4, quindi devono essere nuovamente vagliati: di
 fatto  si  instaura il controllo di merito (Corte costituzionale), ma
 d'altronde la circolare prevede che il controllo ministeriale sia  di
 merito,  e  quindi  si  invade  la  conpetenza  della  R  cosi'  come
 delimitata dalla sentenza n. 2/93.
   Incidente di legittimita' costituzionale - Violazione  costituzione
 art. 77 e legge delegante 13 giugno 1991 n. 190 art. 5.
   La risoluzione del conflitto di attribuzioni qui sollevato comporta
 l'applicazione  della  legge delegante 1991/1990 cit. e dei d.lgs. n.
 214 del 28 giugno 1993 e n. 360/1993 che assumendo a  riferimento  la
 legge  delegante  hanno modificato il primo d.lgs. 30 aprile 1992, n.
 285 (N. Cod. St.) allungando i  termini.  E'  pacifico  che  elementi
 determinanti  perche'  potessero  essere  adottati  prima  il decreto
 ministeriale e poi la circolare in questione, sono state le  proroghe
 introdotte  con  i  d.lgs.  cit. che hanno modificato il Nuovo codice
 della strada che e' il primo dei d.lgs. Nella trattazione  che  segue
 si  cerchera'  di dimostrare come 1) non vi era nella legge delegante
 l'autorizzazione ad adottare i d.lgs. di proroga e,  2)  la  adozione
 dei  d.lgs.  di  proroga  non solo non era autorizzata, ma si pone in
 contrasto con il principio voluto dalla delega che  all'adozione  del
 Nuovo  Codice  seguisse  un  completamento  tempestivo  di  tutta  la
 normativa. Al completamento avrebbe dovuto attivarsi il dies a quo di
 una vacatio legis che avrebbe permesso un adeguata organizzazione del
 passaggio dal vecchio al nuovo codice. Rinviandosi per  il  dettaglio
 alla  successiva trattazione, si puo' evidenziare che la normativa di
 attuazione, per la quale il Codice  prevedeva  sei  mesi  di  vacatio
 legis, e' entrata in vigore lo stesso giorno dell'adozione.
    La  legge  delegante,  sulla  cui base e' stato adottato il Codice
 della  strada  (decreto  legislativo),  ha  fissato  come   richiesto
 dall'art.  76  della Costituzione il termine per adozione del codice;
 termine che e' stato rispettato.  All'art.  5  ha  poi  facultato  il
 Ministero  di  apportare  correzioni  ed integrazioni al Codice della
 stada. La norma recita testualmente: "Entro tre anni  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  del  nuovo  Codice della strada, il Governo puo'
 adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
 integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
 direttivi fissato dall'art. 2 e previo parere  delle  commissioni  di
 cui  all'art.  4".  Avvalendosi  di  tale delega, e' stato emanato il
 d.lgs. n. 214 del  28  maggio  1993,  con  il  quale  il  Governo  ha
 prorogato  tutti  i  termini  fissati  dal codice per la normativa di
 attuazione.
    Il   coacervo   normativo  in  valutazione  pone  tre  quesiti  di
 legittimita' (per i quali  valutera'  la  Corte  la  rilevanza  e  la
 giudicabilita'  in  questa  sede  o  la  remissione  a se stesa quale
 giudice a quo).
    E' compatibile con l'art. 77  della  Costituzione  una  disciplina
 delegante  (quel retrotrascritto art. 5) che faculti alla reincisione
 sulla norma adottata a fini correttivi assumendo  "a  parametro"  gli
 stessi  fini  della  stessa norma. In tale ipotesi non si attribuisce
 una delega permanente bloccata solo nel termine finale  in  contrasto
 con il disposto costituzionale e delle normative di attuazione (legge
 n.  400) che consente l'esercizio della delega in piu' volte ma senza
 reincisione.
   La globale organizzazione delle norme transitorie del nuovo  Codice
 della strda, quale risulta dal titolo VII, appare strutturata in modo
 da  far  si' che norme di primo grado e norme attuative entrassero in
 vigore contemporaneamente dopo un lungo periodo di vacatio legis (che
 oscilla fra i sei e gli otto mesi), destinato  -  evidentemente  -  a
 rendere  possibile  una  conoscenza  ed  un  adeguamento  alla  nuova
 normativa da parte degli uffici chiamati a darvi attuazione. Al  fine
 di  realizzare questo risultato, per alcune norme e' stata fissata in
 termini espliciti la data di entrata in vigore (v. per tutti art. 240
 che stabilisce la data del 1› gennaio 1993 come data  di  entrata  in
 vigore  del Codice, pubblicato nel precedente aprile), per altre sono
 state stabilite delle gradazioni temporali.
    Per quanto riguarda il termine per l'adozione dei decreti  di  cui
 all'art.  82,  con  una  precedente  circolare (n. 19 del 1993) si fa
 riferimento al combinato disposto degli articoli 231/1  e  235/5  che
 fissano  rispettivamente, il primo il criterio di ordine generale che
 tutti i decreti previsti per  l'attuazione  di  tutte  le  norme  del
 Codice "sono emanati" nel termine dei sei mesi dall'inizio di vigenza
 del  Codice  (e  cioe'  entro  il  1›  luglio  1993), l'altro (235/5)
 prevede, con riferimento alle disposizioni  della  sez.  seconda  del
 capo  III  del  titolo III (82/92), una sospensione dell'applicazione
 delle stesse per un ulteriore termine di sei mesi  dopo  l'inizio  di
 vigenza  del  Codice.  E'  evidente  la correlazione con il principio
 generale  retroricordato  che  ha  l'obiettivo  della   contemporanea
 entrata   in  vigore  di  norme  primarie  e  subordinate  di  questa
 programmazione procedurale.
    La sospensione di  efficacia  di  alcune  disposizioni  del  nuovo
 Codice  dopo  l'entrata  in  vigore  (1› gennaio 1993 1› luglio 1993)
 corrispondeva temporalmente al semestre assegnato  al  Ministero  per
 l'adozione  dei decreti di cui all'art. 232/1, e permetteva l'entrata
 in vigore della normativa nella sua globalita', indispensabile per un
 razionale   funzionamento   del   sistema.   A   favore   di   questa
 interpretazione  non  si  pone  solo  il dato logico, ma anche quello
 grammaticale:  l'art.  235,  quinto  comma,  non  opera   un   rinvio
 dell'entrata in vigore dell'art. 82 (vigente dal 1› gennaio 1993), ma
 opera invece una sospensione di efficacia: la norma e' vigente dal 1›
 gennaio  1993  ma applicabile soltanto dal 1› luglio 1993, data entro
 la quale avrebbero dovuto essere adottati i decreti ministeriali.
    Con il  decreto  legislativo  n.  214/1993  e'  stato  operato  il
 differimento   dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
 titolo III del Codice della strada dal 1› luglio 1993 al  1›  ottobre
 1993.
    Ne  e'  conseguito  in  primo  luogo  che  il  termine concesso al
 Ministero per l'adozione dei decreti attuativi, sarebbe  scaduto  sei
 mesi  dopo  il 1› ottobre 1993, cioe' il 1› aprile 1994. I decreti in
 questione sono stati adottati il 4 luglio 1994  e,  quindi,  dopo  la
 scadenza  del termine illegittimamente prorogato. Ed in secondo luogo
 che  la  normativa  di  attuazione  alla  quale  si  riconnetteva  la
 necessita'   programmatoria   -   fatta  salva  e  resa  possibile  -
 dall'iniziale vacatio semestrale successiva all'emanazione e' entrata
 in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Lo stesso discorso si
 ripete per la qui impugnata.
    Fra queste il Ministero ha ricompreso il decreto  legislativo  con
 il  quale  si  e'  prorogato il termine per l'adozione della presunta
 circolare in gravame.