ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e
 Trento notificati il 17 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 25
 ed il 28 ottobre 1994, per conflitti di attribuzione sorti a  seguito
 dei  decreti  del Ministro per la Funzione pubblica del 9 e 24 agosto
 1994, entrambi concernenti la nomina della Commissione paritetica  di
 cui all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed
 iscritti ai nn. 39 e 40 del registro conflitti 1994;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il  Giudice  relatore
 Fernando Santosuosso;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano e  l'avvocato  Valerio  Onida  per  la  Provincia
 autonoma  di  Trento  e  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,   la
 Provincia  autonoma  di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione
 nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in  relazione
 ai  decreti  del  Ministro della Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24
 agosto 1994, con i quali  il  Governo  ha  provveduto  a  nominare  i
 componenti  di  parte  statale  della Commissione paritetica prevista
 dall'art. 107 dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige  (il  secondo
 decreto  sostituisce  interamente  il  primo,  e differisce da quello
 soltanto  in  ordine  alla  nomina  di  un  componente  eletto  dalla
 Provincia di Trento). I motivi di doglianza riguardano tuttavia non i
 decreti    complessivamente    considerati,   bensi'   esclusivamente
 l'indicazione,  in  essi  contenuta,  di  uno  dei  componenti   come
 Presidente della Commissione paritetica: indicazione che la Provincia
 ricorrente  ritiene  contrastante sia con le attribuzioni provinciali
 ex  art.  107  dello  statuto,  sia  con  il   principio   di   leale
 collaborazione tra Stato e provincia autonoma.
    2.  - Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto
 di attribuzione  nei  confronti  dei  decreti  predetti.  Osserva  in
 proposito   la  Provincia  che,  nel  silenzio  sul  punto  specifico
 dell'art. 107 dello statuto, deve trovare applicazione  il  principio
 generale  per  cui  ciascun  organo  collegiale disciplina la propria
 organizzazione e  il  proprio  funzionamento  nei  limiti  di  quanto
 stabilito  dalle  norme  di  diritto  ad  esso  applicabili, e dunque
 stabilendo  autonomamente  tutto  cio'  che  non  e' regolato in modo
 vincolante da dette norme: onde la scelta del presidente, non essendo
 stabilito diversamente, spetta alla Commissione.
    3. - In relazione ad entrambi i conflitti,  si  e'  costituito  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   concludendo   nel   senso
 dell'inammissibilita'  o,  comunque,  dell'infondatezza, dei ricorsi.
 Sostiene la difesa erariale che il principio di pariteticita', di cui
 all'art. 107 dello  statuto,  attiene  al  solo  aspetto  strutturale
 (cioe'  alla  composizione)  della  Commissione  e  non pure a quelli
 organizzatori o funzionali, giacche'  la  garanzia  assicurata  dalla
 norma  riguarda  l'eguale  rappresentanza degli interessi di cui sono
 esponenti, rispettivamente, lo Stato e gli enti locali di autonomia.
    4. -  In  prossimita'  dell'udienza,  hanno  presentato  ulteriori
 memorie sia la Provincia autonoma di Trento che la Provincia autonoma
 di Bolzano, insistendo sulle tesi gia' espresse.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione sottoposta all'esame della Corte e' se spetti
 allo Stato, e per  esso  al  Ministro  della  Funzione  pubblica,  la
 designazione  del  presidente  della  Commissione paritetica prevista
 dall'art. 107 dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e, di conseguenza, se siano legittimi
 in parte qua i decreti del Ministro per la Funzione pubblica 9 agosto
 1994 e 24 agosto 1994.
    2.  -  I  ricorsi  della Provincia di Bolzano e di Trento hanno ad
 oggetto gli stessi decreti, ed in relazione al medesimo profilo.
    La evidente connessione consente di  riunire  i  giudizi,  perche'
 siano decisi con unica sentenza.
    3.  -  Va  pregiudizialmente  rilevato  che,  come  gia' detto, il
 secondo decreto  sostituisce  interamente  il  primo,  differendo  da
 quello in relazione ad uno dei componenti designati in rappresentanza
 della Provincia di Trento. Deve pertanto restringersi il conflitto in
 esame  al  secondo  decreto  che  supera  ed assorbe il precedente, e
 dichiarare di conseguenza inammissibile per carenza di  interesse  il
 conflitto sollevato nei confronti del primo.
    4.  -  Devono  inoltre  indicarsi  altri  due  limiti del presente
 conflitto. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ha teso a precisare  in
 questo  giudizio  che  il  conflitto  riguarda  solo  la  Commissione
 paritetica di cui al primo comma dell'art. 107 dello Statuto (quella,
 cioe', composta da dodici membri),  e  non  la  Commissione  speciale
 prevista  dal  secondo  comma,  composta  da  sei membri, per le sole
 materie attribuite alla competenza della Provincia di  Bolzano.  Tale
 precisazione  e'  condivisa  da  questa  Corte in quanto coerente con
 l'oggetto  del  presente  conflitto,  limitato  alla  verifica  della
 legittimita' del decreto impugnato in relazione al disposto dell'art.
 107.
    Infine,  va avvertito che il presente giudizio concerne unicamente
 l'ipotesi della designazione del presidente nel momento in cui  viene
 insediata una nuova Commissione paritetica.
    5.  -  Il problema posto dal conflitto di attribuzione, di cui ora
 va esaminato il  merito,  puo'  essere  cosi'  sintetizzato:  se,  in
 mancanza  di  una esplicita indicazione normativa circa la scelta del
 presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107  dello
 statuto  del  Trentino-Alto  Adige, il criterio per questa scelta - a
 prescindere  dalla prassi finora seguita per il Trentino-Alto Adige e
 per altre regioni a statuto speciale - sia ricavabile  dalla  portata
 implicita  della  norma  stessa,  ovvero  dallo specifico sistema dei
 rapporti tra Stato, Regione e Province autonome,  ovvero  ancora,  in
 difetto, dai principi generali sugli organi collegiali.
    La  difesa  dello  Stato  e  quella  della  Provincia  di  Bolzano
 ritengono - sia pure per giungere a  conclusioni  opposte  -  che  il
 predetto  criterio  sia  implicitamente  deducibile  da  due elementi
 enunciati  dalla  stessa  norma  in  questione:  la   portata   della
 "pariteticita'"  e la natura della "competenza" della Commissione. La
 Provincia di Trento aggiunge a questi argomenti quello ricavabile dai
 principi generali in tema di  organizzazione  e  funzionamento  degli
 organi collegiali per i quali non vi sia una specifica disciplina.
    6.  -  Sul  primo argomento non appare convincente la difesa dello
 Stato nel sostenere che la "pariteticita'" sia riferita dallo statuto
 soltanto alla composizione dell'organo e non anche all'organizzazione
 ed al funzionamento dello stesso, e che dovrebbe inquadrarsi solo  in
 questo secondo ambito la scelta del presidente. In realta', - a parte
 la  questione  se  la  indicazione  del presidente attenga anche alla
 composizione oltre che all'organizzazione ed al  funzionamento  della
 Commissione  -  l'art.  107  citato  riferisce  la pariteticita' alla
 Commissione complessivamente considerata e,  quindi,  non  solo  alla
 nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta
 un  ruolo  essenziale  per  il  suo funzionamento, coerentemente alla
 finalita' della sua istituzione.
    Da cio' consegue che, stante la posizione  paritetica  degli  enti
 coinvolti  dall'ambito  di attivita' della Commissione, la nomina del
 presidente non possa derivare unicamente da  uno  solo  dei  predetti
 enti;  mentre  la  parita'  di  posizione  giuridica  dei vari membri
 presuppone  che  il  conferimento  ad  uno  di  essi  del  ruolo   di
 presidente,  cui sono istituzionalmente connesse specifiche funzioni,
 non possa prescindere dalla scelta da parte degli  altri  componenti,
 salva  l'ipotesi  di una previa intesa tra gli enti interessati, come
 sopra indicato.
    Quanto  poi  alla  considerazione  che   la   nomina   unilaterale
 governativa   del  presidente  si  giustificherebbe  a  motivo  della
 funzione consultiva di detta Commissione in ordine all'emanazione  di
 decreti  legislativi  da  parte  dello  Stato,  appare  prevalente la
 considerazione che la Commissione e' stata istituita  come  strumento
 di  collaborazione  fra  Stato, Regione e Province autonome e percio'
 come organo finalizzato alla ricerca  di  una  sintesi  positiva  tra
 posizioni  ed interessi potenzialmente diversi. Una delle conseguenze
 di questo sistema dei rapporti e'  che  -  come  i  componenti  della
 Commissione  paritetica  sono  nominati in rappresentanza dei quattro
 enti - cosi' anche  il  suo  presidente  non  puo'  che  derivare  da
 un'intesa  fra gli stessi enti ovvero dalla scelta dei componenti che
 li rappresentano in seno alla Commissione.
    7. - Se  ne  deve  concludere  che  questa  scelta  in  una  delle
 modalita'  sopraindicate  non  puo'  comunque ravvisarsi nella nomina
 unilaterale da parte del Governo.
    Una volta ritenuto che questo  risultato  discende  implicitamente
 dalla  portata  dell'art. 107 dello statuto e dallo specifico sistema
 dei  rapporti  fra  Stato,  Regione  e  Province  autonome,  non   e'
 necessario   approfondire  se  la  conclusione  stessa  possa  essere
 giustificata  -  come  sostiene  la  Provincia  di Trento - anche dai
 principi generali sugli organi collegiali.