ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 81, secondo
 comma, del codice penale, promosso con ordinanza  emessa  l'8  aprile
 1994  dal  Pretore  di  Brescia  nel  procedimento penale a carico di
 Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al
 n. 407 del  registro  ordinanze  1994  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  28, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1995 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore  di  Brescia
 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
 di  legittimita'  dell'art. 81, secondo comma, del codice penale "nei
 limiti  in  cui  non  consente  l'applicazione  del  beneficio  della
 continuazione ai reati colposi";
      che, ad avviso del remittente, detta preclusione costituisce una
 violazione  del  principio della parita' di trattamento in quanto, in
 caso di contravvenzioni colpose, il trattamento sanzionatorio risulta
 piu' grave di quello applicabile in caso di analoghe  contravvenzioni
 dolose;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'inammissibilita', o comunque per l'infondatezza, della
 questione;
    Considerato  che  nel  medesimo  provvedimento  di  rimessione  il
 giudicante da' atto di non aver ancora stabilito la natura  dolosa  o
 colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame;
      che  pertanto la questione, presentandosi, allo stato, meramente
 eventuale e priva dell'indispensabile requisito della  rilevanza,  va
 ritenuta manifestamente inammissibile (v. ordd. nn. 76, 370, 412, 498
 e 566 del 1990);
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  avanti
 la Corte costituzionale.