ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 81, secondo comma, del codice penale "nei limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi"; che, ad avviso del remittente, detta preclusione costituisce una violazione del principio della parita' di trattamento in quanto, in caso di contravvenzioni colpose, il trattamento sanzionatorio risulta piu' grave di quello applicabile in caso di analoghe contravvenzioni dolose; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita', o comunque per l'infondatezza, della questione; Considerato che nel medesimo provvedimento di rimessione il giudicante da' atto di non aver ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame; che pertanto la questione, presentandosi, allo stato, meramente eventuale e priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, va ritenuta manifestamente inammissibile (v. ordd. nn. 76, 370, 412, 498 e 566 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.