IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui sopra, a carico di Innocenti Giancarlo, imputato del reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge n. 319/1976, osserva che il p.m. di udienza ha richiesto pronunzia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, motivando che la norma citata si pone in contrasto con gli artt. 3, 9 e 10 della Costituzione. Cio' posto, il pretore osserva che la richiesta del p.m. e' fondata e si ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9 e 10, 32 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, il quale, nella sua integrale stesura, prevede la modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e, sospendendo il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il pretore rileva che gia' in precedenza, con ordinanze dell'11 ottobre 1994 e del 28 ottobre 1994, nei procedimenti penali a carico di Ferraiolo Alessandro e Gelli Paolo e di Innocenti Giancarlo, imputati del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976, il pretore di Grosseto si e' pronunziato in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 19 settembre 1994, n. 537, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per le argomentazioni in esse ordinanze esposte. Considerato che il citato decreto-legge, decaduto per non essere stato convertito in legge, e' stato sostituito integralmente e senza alcuna modifica per quanto concerne l'indicato art. 3, con il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3. Che, in merito a quest'ultimo decreto-legge, con recente ordinanza, in data 31 gennaio 1995, il pretore di Grosseto ha sollevato ugualmente la questione di legittimita' costituzionale.