IL PRETORE Esaminati gli atti del procedimento n. 8093/94 r.g. Dib.; Rilevato che in pendenza del presente giudizio e' stato emanato il d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3, recante "disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti", che incide sulle disposizioni, anche penali, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; Ritenuto che il decreto-legge sopra richiamato appare in contrasto con gli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione e che tale questione e' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio; Considerata l'opportunita' di sottoporre d'ufficio al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimita' degli artt. 12, comma 4 e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995 n. 3 per violazione delle norme costituzionali sopra indicate; O S S E R V A Babuin Nadia veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 per avere nella sua qualita' di titolare dell'omonima ditta svolgente attivita' di lavasecco, esercitato in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 attivita' di smaltimento-stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici nocivi costituiti da decalite esausta proveniente dall'attivita' e provvisoriamente stoccati all'interno dell'azienda. Reato commesso in San Vito di Fagagna fino al 13 aprile 1993. Dall'espletata istruttoria e' emerso che la ditta in data 6 marzo 1990 aveva comunicato alla direzione regionale dell'ambiente l'attivita' posta in essere di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici nocivi. E' risultato altresi' che la ditta nel periodo antecedente al rilascio dell'autorizzazione aveva stoccato nell'area di pertinenza dell'azienda modesti quantitativi di decalite esausta che conferiva regolarmente per lo smaltimento alla ditta "Rampi s.n.c." di Porto Mantovano (Mantova). Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalita' enunciata in epigrafe si precisa quanto segue: alla fattispecie in esame potrebbero astrattamente trovare applicazione le disposizioni degli artt. 12, comma 4 in relazione all'art. 15 del d.l. n. 3/95 con conseguente proscioglimento dell'imputata, pertanto, e' evidente che non si puo' procedere alla definizione del presente giudizio se non all'esito della valutazione di costituzionalita' della anzidetta normativa.