IL PRETORE
    Esaminati gli atti del procedimento n. 8093/94 r.g. Dib.;
    Rilevato che in pendenza del presente giudizio e' stato emanato il
 d.-l. 7 gennaio 1995, n.  3,  recante  "disposizioni  in  materia  di
 riutilizzo  dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
 in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in
 materia di smaltimento dei rifiuti", che incide  sulle  disposizioni,
 anche penali, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
    Ritenuto che il decreto-legge sopra richiamato appare in contrasto
 con  gli  artt.  9,  10,  25,  32  e 77 della Costituzione e che tale
 questione e' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;
    Considerata  l'opportunita'  di  sottoporre  d'ufficio al giudizio
 della Corte costituzionale la questione di legittimita'  degli  artt.
 12,  comma  4 e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995 n. 3 per violazione delle
 norme costituzionali sopra indicate;
                             O S S E R V A
    Babuin Nadia veniva tratta a giudizio per rispondere del reato  di
 cui  all'art.  26 del d.P.R. n. 915/1982 per avere nella sua qualita'
 di titolare dell'omonima  ditta  svolgente  attivita'  di  lavasecco,
 esercitato in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del
 d.P.R. n. 915/1982 attivita' di smaltimento-stoccaggio provvisorio di
 rifiuti  tossici  nocivi  costituiti  da decalite esausta proveniente
 dall'attivita' e provvisoriamente stoccati all'interno dell'azienda.
    Reato commesso in San Vito di Fagagna fino al 13 aprile 1993.
    Dall'espletata istruttoria e' emerso che la ditta in data 6  marzo
 1990   aveva   comunicato   alla  direzione  regionale  dell'ambiente
 l'attivita' posta in essere di  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti
 tossici  nocivi.  E'  risultato  altresi'  che  la  ditta nel periodo
 antecedente al rilascio dell'autorizzazione aveva stoccato  nell'area
 di  pertinenza  dell'azienda modesti quantitativi di decalite esausta
 che conferiva regolarmente  per  lo  smaltimento  alla  ditta  "Rampi
 s.n.c." di Porto Mantovano (Mantova).
    Quanto   alla   rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'
 enunciata in epigrafe si precisa quanto segue:
      alla  fattispecie  in  esame  potrebbero  astrattamente  trovare
 applicazione  le  disposizioni  degli  artt. 12, comma 4 in relazione
 all'art.  15  del  d.l.  n.  3/95  con  conseguente   proscioglimento
 dell'imputata,  pertanto,  e' evidente che non si puo' procedere alla
 definizione del presente giudizio se non all'esito della  valutazione
 di costituzionalita' della anzidetta normativa.