IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 547 del r.g. 1994 tra Centra Annarosa con il procuratore domiciliatario dott.ssa L. Tari, ricorrente e l'E.N.P.A.V., convenuto in contumace. Letti gli atti di causa, richiamati gli elementi di fatto posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale la parte ricorrente ha richiesto che sia dichiarata che nulla e' dovuto dalla medesima istante all'E.N.P.A.V. a titolo di iscrizione obbligatoria; ritiene che l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 11 ventiseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in punto di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione non e' manifestamente infondato. Tale art. 11, ventiseiesimo comma, infatti ha introdotto una norma di interpretazione autentica, prescrivendo che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti dei veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto ..". Con tale disposizione normativa, pertanto, si e' circoscritta e limitata la facolta' della iscrizione all'albo professionale solo per quei soggetti che dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 si iscrivono per la prima volta. La prescrizione normativa in parola non si limita a interpretare ma sostanzialmente innova reintroducendo con effetto retroattivo il regime di iscrizione obbligatoria previgente. Cio' costituisce un uso improprio e inadeguato dello strumento giuridico dell'interpretazione autentico e non e' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del canone di ragionevolezza di cui al predetto art. 3 (Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155 e 10 dicembre 1981, n. 187). Inoltre lo stesso art. 11 ventiseiesimo comma, reintroducendo il sistema di iscrizione obbligatoria per i soggetti che si trovano nella posizione giuridica della ricorrente sancisce la duplicazione della tutela obbligatoria (e dei relativi oneri contributivi) dicriminando senza ragione questi soggetti, sia verso i veterinari tenuti al pagamento dei contributi esclusivamente all'E.N.P.A.V., sia per coloro che i quali la doppia iscrizione ha carattere non cogente, ma facoltativo. In tal modo non appare infondata manifestamente l'eccezione di incostituzionalita' in punto di contrasto ancora con l'art. 3 della Costituzione ed, inoltre, con l'art. 38.