IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  iscritta  al  n.
 547   del   r.g.   1994   tra  Centra  Annarosa  con  il  procuratore
 domiciliatario dott.ssa L. Tari, ricorrente e l'E.N.P.A.V., convenuto
 in contumace.
    Letti gli atti di causa, richiamati gli elementi di fatto posti  a
 fondamento  del  ricorso  introduttivo  del giudizio, con il quale la
 parte ricorrente ha richiesto che sia dichiarata che nulla e'  dovuto
 dalla   medesima   istante  all'E.N.P.A.V.  a  titolo  di  iscrizione
 obbligatoria;  ritiene   che   l'eccezione   di   incostituzionalita'
 dell'art.  11  ventiseiesimo  comma  della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, in punto di contrasto con gli artt. 3 e  38  della  Costituzione
 non e' manifestamente infondato.
    Tale art. 11, ventiseiesimo comma, infatti ha introdotto una norma
 di  interpretazione  autentica,  prescrivendo  che  "la  disposizione
 contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.
 136, deve essere interpretata nel  senso  che  l'iscrizione  all'Ente
 nazionale  di  previdenza ed assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.)
 non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che  si  iscrivono
 per  la prima volta agli albi professionali successivamente alla data
 di entrata in vigore della predetta legge  e  che  si  trovano  nelle
 condizioni  previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i
 provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei  confronti  dei
 veterinari,  gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza
 della precedente normativa, sono nulli di diritto ..".
    Con tale disposizione normativa, pertanto, si  e'  circoscritta  e
 limitata la facolta' della iscrizione all'albo professionale solo per
 quei soggetti che dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 si
 iscrivono per la prima volta.
    La  prescrizione  normativa in parola non si limita a interpretare
 ma sostanzialmente innova reintroducendo con effetto  retroattivo  il
 regime di iscrizione obbligatoria previgente.
    Cio'  costituisce  un  uso  improprio e inadeguato dello strumento
 giuridico dell'interpretazione  autentico  e  non  e'  manifestamente
 infondata  l'eccezione  di  incostituzionalita' in punto di contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione  per  violazione  del  canone  di
 ragionevolezza  di  cui  al  predetto  art. 3 (Corte costituzionale 4
 aprile 1990, n. 155 e 10 dicembre 1981, n. 187).
    Inoltre lo stesso art. 11 ventiseiesimo comma,  reintroducendo  il
 sistema  di  iscrizione  obbligatoria  per  i soggetti che si trovano
 nella posizione giuridica della ricorrente sancisce  la  duplicazione
 della   tutela  obbligatoria  (e  dei  relativi  oneri  contributivi)
 dicriminando senza ragione questi soggetti, sia  verso  i  veterinari
 tenuti al pagamento dei contributi esclusivamente all'E.N.P.A.V., sia
 per coloro che i quali la doppia iscrizione ha carattere non cogente,
 ma facoltativo.
    In  tal  modo  non  appare infondata manifestamente l'eccezione di
 incostituzionalita' in punto di contrasto ancora con l'art.  3  della
 Costituzione ed, inoltre, con l'art. 38.