Ricorso  ex  art.  39  della  legge  1953  n.  87,  promosso  dal
 presidente, legale rappresentante, della regione Puglia in esecuzione
 della deliberazione della Giunta Regionale  n.  1254  del  27  aprile
 1995,   rappresentato   e  difeso  dal  prof.  avv.  Vincenzo  Caputi
 Jambrenghi per mandato a margine e con lui elettivamente  domiciliato
 in  Roma alla via V. Picardi n. 4/b presso lo studio del dott. Nicola
 Ragni contro il Consiglio dei Ministri in persona del suo  Presidente
 per  la risoluzione del conflitto di attribuzioni sorto a seguito del
 provvedimento, comunicato dal commissario del  Governo  alla  regione
 Puglia  con  nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale
 il Governo ha rinviato per la seconda volta al riesame del  Consiglio
 regionale  il  disegno  di  legge  contenente  "Norme  in  materia di
 riorganizzazione dell'Amministrazione regionale".
                           PREMESSO IN FATTO
    Sottoposto all'esame del Governo un primo  testo  del  disegno  di
 legge   contenente   le   "Norme   in   materia  di  riorganizzazione
 dell'Amministrazione  regionale",  la   regione   Puglia   e'   stata
 destinataria  di  una  prima richiesta di rinvio comunicata con telex
 del 21 ottobre 1994 e fondata su 17 motivi.
    I  rilievi  formulati  dallo  Stato  sono  stati  recepiti   dalla
 deducente in un testo di legge riapprovato dal Consiglio regionale, a
 maggioranza  assoluta  dei  suoi componenti, con deliberazione n. 936
 del 21 febbraio 1995.
    Dopo la riapprovazione del  disegno  di  legge  con  le  modifiche
 richieste  e la sua comunicazione al Commissario del Governo con nota
 n. 1231 del 6 marzo 1995,  l'Autorita'  statale  -  nel  quindicesimo
 giorno  successivo  alla  suddetta  comunicazione  -  ha  disposto un
 ulteriore  rinvio,  contestando  la  legittimita'   delle   soluzioni
 adottate  dalla deducente sotto profili identici a quelli che - mette
 conto rimarcare - sono stati dal Governo posti  contemporaneamente  a
 fondamento   di   un   distinto   ricorso  per  la  "declaratoria  di
 incostituzionalita'" della legge regionale.
                             D I R I T T O
    1) Violazione art. 127 della Costituzione.
    1.1. - Stabilisce la  norma  epigrafata  che  il  Governo,  quando
 ritenga  che  una legge approvata dal Consiglio regionale, "contrasti
 con gli interessi nazionali", la rinvia al Consiglio  regionale  "nel
 termine  fissato  per  l'apposizione  del  visto".  Ove "il Consiglio
 regionale la  approvi  di  nuovo  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
 componenti,  il  Governo  della  Repubblica  puo' nei quindici giorni
 della comunicazione, promuovere la questione di leggittimita' davanti
 alla Corte costituzionale,  o  quella  di  merito  per  contrasto  di
 interessi  davanti  alle  Camere"  (art.  127,  ultimo  comma,  della
 Costituzione).
    Nella specie, il Consiglio regionale pugliese aveva riapprovato il
 testo  del  disegno  di  legge  a  maggioranza  assoluta   dei   suoi
 componenti.
    A fronte di tale qualificata presa di posizione il Governo avrebbe
 potuto  -  non  condividendo,  evidentemente,  alcune delle soluzioni
 adottate dal legislatore regionale  -  affidare  le  sue  rimostranze
 soltanto  ai  rimedi  individuati dalla norma costituzionale. La qual
 cosa, peraltro, e'  avvenuta  con  l'instaurazione  del  giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  sugli stessi punti del disegno di legge
 oggetto della nuova richiesta di rinvio.
    Al  contrario,  il  Governo  -  sull'erroneo  presupposto  che  si
 trattasse  di  una  legge  "nuova" - ha operato un secondo rinvio non
 consentito dall'ordinamento.
    1.2. - Ne' puo' fondatamente dubitarsi che la legge riapprovata in
 seguito al primo rinvio non si configuri come una legge "nuova".
    E' noto, al riguardo, l'orientamento di codesta ecc.ma  Corte  sui
 criteri  per  decidere  in quali casi si sia in presenza di una legge
 nuova.
    Dopo  alcune  iniziali   pronunzie   che   avevano   ancorato   la
 qualificazione  della  "novita'" della legge regionale ad un criterio
 "sostanzialistico" e, segnatamente, al grado di incisivita'  ed  alla
 rilevanza  delle modificazioni apportate in sede di riesame del testo
 della  legge  rinviata  -  cosi'  da  poter  dedurre   dalla   natura
 "sostanziale"  dei  mutamenti  introdotti  la  ricorrenza in concreto
 della volonta' "innovativa"  del  legislatore  regionale  -,  codesta
 Corte,  al  fine di prevenire le inevitabili incertezze connesse alla
 determinazione caso  per  caso  dell'importanza  delle  modificazioni
 introdotte, ha elaborato un criterio formale rigoroso.
    Secondo  quest'ultimo  orientamento, infatti, andavano considerate
 come "non nuove" solamente le leggi che fossero state riapprovate dal
 Consiglio regionale "nel medesimo identico testo  che  aveva  formato
 oggetto  della prima deliberazione e del successivo rinvio" (sentenza
 n. 40 del 1977).
    Siffatto orientamento, foriero di gravi  inconvenienti,  e'  stato
 superato  dal  piu'  recente  indirizzo giurisprudenziale formatosi a
 partire dalla sentenza n. 158 del 1988.
    Secondo tale recente giurisprudenza, infatti,  "deve  considerarsi
 come  non  nuova  qualsiasi  legge regionale rinviata che, in sede di
 riesame, sia stata modificata dal Consiglio regionale  esclusivamente
 nelle  disposizioni  consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero
 in  parti  dell'atto  legislativo  medesimo  prive   di   significato
 normativo (preambolo, formula promulgativa, etc.); mentre, sempreche'
 si  resti  nell'ambito  di  un medesimo procedimento legislativo, una
 legge regionale va considerata come 'nuova', ai sensi  dell'art.  127
 della   Costituzione,  soltanto  nell'ipotesi  (inversa)  in  cui  il
 legislatore  in  sede  di  riesame  abbia   apportato   modificazioni
 (ovviamente  comportanti mutamenti del significato normativo) dirette
 ad inserirsi  in  parti  estranee  rispetto  a  quelle  censurate  o,
 comunque,  dirette  ad incidere su disposizioni non interessate dalle
 osservazioni contenute nel rinvio governativo" (sentenza n.  497  del
 16-29 dicembre 1992).
    Ne  consegue  che la "novita'" della legge e' determinata non gia'
 dalla natura o dall'importanza del mutamento  apportato,  bensi'  dal
 fatto  che  la  prescrizione modificata nel suo significato normativo
 dal legislatore regionale sia o non sia stata coinvolta dalle censure
 contenute nel precedente rinvio governativo.
    Sicche', deve considerarsi "non  nuova"  la  legge  modificata  in
 parti coinvolte dalle censure mosse dal Governo con il primo rinvio.
    1.3. - Proprio la vicenda da ultimo evocata risponde integralmente
 al caso di specie.
    Per vero, i rilievi da ultimo mossi dal Governo riguardano:
      1)  "il  combinato  disposto  degli  articoli  28,  comma terzo,
 lettera d), 29, comma sesto,  e  32"  relativo  alla  "previsione  di
 concorsi  speciali  riservati al personale regionale per la copertura
 di  posti  vacanti   in   qualifiche   superiori   risultanti   dalla
 rideterminazione provvisoria della dotazione organica regionale";
      2)  "l'art.  29,  commi  primo,  secondo  e  terzo  in relazione
 all'art. 28, comma terzo, lett. b)" sulla "immissione ope  legis  nel
 ruolo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato";
      3)  "l'art.  34,  comma primo" sull'interpretazione del "termine
 per la  presentazione  dell'istanza  di  inquadramento  nella  fascia
 funzionale superiore";
      4)   l'art.  32  sulla  "collocazione  provvisoria  in  apposito
 contigente regionale del personale del soppresso E.R.S.A.P.".
    Orbene, il mero confronto del testo dell'articolato regionale  con
 quello  della  prima  richiesta di rinvio consente di ritenere che le
 modifiche introdotte dal Consiglio  regionale  sono  scaturite  dalle
 osservazioni  contenute  nei  punti  3),  5), 6), 7), 8) e 12), della
 precedente richiesta di rinvio.
    Si e' trattato, in altri  termini,  di  una  rielaborazione  della
 normativa introdotta con il disegno di legge inizialmente approvato e
 scaturita  dalla  necessita'  di  superare  le  obiezioni  mosse  dal
 Governo.
    Nel  caso  dell'art.  34,  inoltre,  il  Consiglio  regionale   ha
 proceduto  alla  sostanziale riproposizione del testo originariamente
 controllato.
    Del resto, che si tratti della revisione del testo normativo  gia'
 interessato  dalla precedente richiesta di chiarimenti ne e' convinto
 lo stesso Governo che - infatti - ha riproposto, lo stesso  contrasto
 con  "gli  interessi nazionali" ipotizzato nella seconda richiesta di
 rinvio, nel ricorso per illegittimita' costituzionale  notificato  il
 21  marzo  1995.  In  quella sede dolendosi proprio del fatto che "le
 modifiche apportate non appaiono idonee  a  superare  la  censura  di
 illegittimita' in precedenza formulata" (v. pag. 2 del ricorso).
    E'  quindi  incontestabile che la richiesta di rinvio qui sospinta
 riguardi una legge "non nuova" e nei confronti della  quale  pertanto
 possono  esperirsi  soltanto  i  rimedi  previsti  dall'ultimo  comma
 dell'art. 177 della Costituzione, essendo stata la legge  riapprovata
 a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.