Ricorso ex art. 39 della legge 1953 n. 87, promosso dal presidente, legale rappresentante, della regione Puglia in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1254 del 27 aprile 1995, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per mandato a margine e con lui elettivamente domiciliato in Roma alla via V. Picardi n. 4/b presso lo studio del dott. Nicola Ragni contro il Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente per la risoluzione del conflitto di attribuzioni sorto a seguito del provvedimento, comunicato dal commissario del Governo alla regione Puglia con nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale il Governo ha rinviato per la seconda volta al riesame del Consiglio regionale il disegno di legge contenente "Norme in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale". PREMESSO IN FATTO Sottoposto all'esame del Governo un primo testo del disegno di legge contenente le "Norme in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale", la regione Puglia e' stata destinataria di una prima richiesta di rinvio comunicata con telex del 21 ottobre 1994 e fondata su 17 motivi. I rilievi formulati dallo Stato sono stati recepiti dalla deducente in un testo di legge riapprovato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con deliberazione n. 936 del 21 febbraio 1995. Dopo la riapprovazione del disegno di legge con le modifiche richieste e la sua comunicazione al Commissario del Governo con nota n. 1231 del 6 marzo 1995, l'Autorita' statale - nel quindicesimo giorno successivo alla suddetta comunicazione - ha disposto un ulteriore rinvio, contestando la legittimita' delle soluzioni adottate dalla deducente sotto profili identici a quelli che - mette conto rimarcare - sono stati dal Governo posti contemporaneamente a fondamento di un distinto ricorso per la "declaratoria di incostituzionalita'" della legge regionale. D I R I T T O 1) Violazione art. 127 della Costituzione. 1.1. - Stabilisce la norma epigrafata che il Governo, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale, "contrasti con gli interessi nazionali", la rinvia al Consiglio regionale "nel termine fissato per l'apposizione del visto". Ove "il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo' nei quindici giorni della comunicazione, promuovere la questione di leggittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere" (art. 127, ultimo comma, della Costituzione). Nella specie, il Consiglio regionale pugliese aveva riapprovato il testo del disegno di legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A fronte di tale qualificata presa di posizione il Governo avrebbe potuto - non condividendo, evidentemente, alcune delle soluzioni adottate dal legislatore regionale - affidare le sue rimostranze soltanto ai rimedi individuati dalla norma costituzionale. La qual cosa, peraltro, e' avvenuta con l'instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale sugli stessi punti del disegno di legge oggetto della nuova richiesta di rinvio. Al contrario, il Governo - sull'erroneo presupposto che si trattasse di una legge "nuova" - ha operato un secondo rinvio non consentito dall'ordinamento. 1.2. - Ne' puo' fondatamente dubitarsi che la legge riapprovata in seguito al primo rinvio non si configuri come una legge "nuova". E' noto, al riguardo, l'orientamento di codesta ecc.ma Corte sui criteri per decidere in quali casi si sia in presenza di una legge nuova. Dopo alcune iniziali pronunzie che avevano ancorato la qualificazione della "novita'" della legge regionale ad un criterio "sostanzialistico" e, segnatamente, al grado di incisivita' ed alla rilevanza delle modificazioni apportate in sede di riesame del testo della legge rinviata - cosi' da poter dedurre dalla natura "sostanziale" dei mutamenti introdotti la ricorrenza in concreto della volonta' "innovativa" del legislatore regionale -, codesta Corte, al fine di prevenire le inevitabili incertezze connesse alla determinazione caso per caso dell'importanza delle modificazioni introdotte, ha elaborato un criterio formale rigoroso. Secondo quest'ultimo orientamento, infatti, andavano considerate come "non nuove" solamente le leggi che fossero state riapprovate dal Consiglio regionale "nel medesimo identico testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio" (sentenza n. 40 del 1977). Siffatto orientamento, foriero di gravi inconvenienti, e' stato superato dal piu' recente indirizzo giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza n. 158 del 1988. Secondo tale recente giurisprudenza, infatti, "deve considerarsi come non nuova qualsiasi legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero in parti dell'atto legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo, formula promulgativa, etc.); mentre, sempreche' si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale va considerata come 'nuova', ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, soltanto nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore in sede di riesame abbia apportato modificazioni (ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo) dirette ad inserirsi in parti estranee rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo" (sentenza n. 497 del 16-29 dicembre 1992). Ne consegue che la "novita'" della legge e' determinata non gia' dalla natura o dall'importanza del mutamento apportato, bensi' dal fatto che la prescrizione modificata nel suo significato normativo dal legislatore regionale sia o non sia stata coinvolta dalle censure contenute nel precedente rinvio governativo. Sicche', deve considerarsi "non nuova" la legge modificata in parti coinvolte dalle censure mosse dal Governo con il primo rinvio. 1.3. - Proprio la vicenda da ultimo evocata risponde integralmente al caso di specie. Per vero, i rilievi da ultimo mossi dal Governo riguardano: 1) "il combinato disposto degli articoli 28, comma terzo, lettera d), 29, comma sesto, e 32" relativo alla "previsione di concorsi speciali riservati al personale regionale per la copertura di posti vacanti in qualifiche superiori risultanti dalla rideterminazione provvisoria della dotazione organica regionale"; 2) "l'art. 29, commi primo, secondo e terzo in relazione all'art. 28, comma terzo, lett. b)" sulla "immissione ope legis nel ruolo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"; 3) "l'art. 34, comma primo" sull'interpretazione del "termine per la presentazione dell'istanza di inquadramento nella fascia funzionale superiore"; 4) l'art. 32 sulla "collocazione provvisoria in apposito contigente regionale del personale del soppresso E.R.S.A.P.". Orbene, il mero confronto del testo dell'articolato regionale con quello della prima richiesta di rinvio consente di ritenere che le modifiche introdotte dal Consiglio regionale sono scaturite dalle osservazioni contenute nei punti 3), 5), 6), 7), 8) e 12), della precedente richiesta di rinvio. Si e' trattato, in altri termini, di una rielaborazione della normativa introdotta con il disegno di legge inizialmente approvato e scaturita dalla necessita' di superare le obiezioni mosse dal Governo. Nel caso dell'art. 34, inoltre, il Consiglio regionale ha proceduto alla sostanziale riproposizione del testo originariamente controllato. Del resto, che si tratti della revisione del testo normativo gia' interessato dalla precedente richiesta di chiarimenti ne e' convinto lo stesso Governo che - infatti - ha riproposto, lo stesso contrasto con "gli interessi nazionali" ipotizzato nella seconda richiesta di rinvio, nel ricorso per illegittimita' costituzionale notificato il 21 marzo 1995. In quella sede dolendosi proprio del fatto che "le modifiche apportate non appaiono idonee a superare la censura di illegittimita' in precedenza formulata" (v. pag. 2 del ricorso). E' quindi incontestabile che la richiesta di rinvio qui sospinta riguardi una legge "non nuova" e nei confronti della quale pertanto possono esperirsi soltanto i rimedi previsti dall'ultimo comma dell'art. 177 della Costituzione, essendo stata la legge riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.