IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 26 ottobre 1994 con procedimento penale a carico di Aloisi Sergio, imputato: A) del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perche' in qualita' di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Silcart S.p.a. con stabilimento in Anzola Emilia, impresa esercente attivita' di produzione di carta siliconata, effettuava scarichi di acque reflue in pubblica fognatura contenenti valori inquinanti (parametri COD e BOD) superiori ai limiti fissati dall'amministazione comunale per gli scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla tabella C della citata legge. In Anzola Emilia, accertato il 1 agosto 1991 (prelievo 8 luglio 1991); B) del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 perche' nella qualita' di cui al capo A) continuava ad effettuare lo scarico della acque reflue in pubblica fognatura dopo che, con ordinanza sindacale in data 19 settembre 1991, era stata intimata la cessazione immediata dello scarico. In Anzola Emilia accertato il 3 ottobre 1991; C) del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 perche', nella qualita' di cui al capo A) continuava a scaricare le acque reflue in pubblica fognatura dopo che era stata intimata la cessazione immediata di detto scarico con il provvedimento di cui al capo B). In Anzola Emilia il 10 ottobre 1991. Il pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di Aloisi Sergio, imputato della contravvenzione di cui all'art. 21, primo comma, e 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, quest'ultimo modificato dall'art. 3 del d.-l. n. 537/1994; ritenuto che il p.m. di udienza dott. Pierluigi Di Bari ha richiesto di pronunciarsi in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 3 per la possibile violazione degli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione, osserva: tale norma, depenalizzando le ipotesi di versamento di sostanze con carico inquinante eccedente i limiti stabiliti dalla legge e contenente la sanzione penale dell'ammenda nei soli casi di superamento dei limiti di accettabilita' in misure eccedenti il 20 per cento, pone un trattamento irrazionalmente differenziato dall'art. 21, primo comma. Viene infatti attuato un arbitrario rovesciamento della gravita' delle sanzioni tra il primo e terzo comma penalizzando maggiormente una situazione di natura formale (quale e' la mancanza di autorizzazione allo scarico, che rimane punita con le pene alternative dell'arresto e dell'ammenda) rispetto a quelle di natura sostanziale dell'effettivo scarico di sostanze inquinanti oltre i limiti consentiti (punito con la sanzione amministrativa o, nei casi piu' gravi, con la sola ammenda). Di immediato rilievo appare anche il contrasto con l'art. 10 della Costituzione in relazione agli obblighi assunti dal nostro Paese di fronte alla Comunita' europea. La nostra inadempienza alle direttive in tema di inquinamento idrico, gia' sanzionato dalla Corte europea di giustizia, non puo' piu' essere giustificata dai lunghi termini legislativi necessari a dare attuazione alla norma CEE ove si imbocchi, proprio sul piano legislativo, una via ulteriormente e gravemente divergente. Tutto questo poi in palese contrasto con l'autorevole recentissimo invito della Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 20-23 giugno 1994) al legislatore "al fine di scongiurare il prodursi di ulteriori squilibri e di ulteriori arbitrarie discriminazioni, di pervenire ad una piu' puntuale opera di coordinamento del regime dei divieti". La rilevanza della questione e' desumibile dalla circostanza che ove si ritenesse provata la tesi della pubblica accusa, si dovrebbe procedere ad irrogare una condanna ad una pena detentiva o pecuniaria per la contravvenzione all'art. 21, primo comma, mentre si dovrebbe pronunciare sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di cui all'art. 21, terzo comma, per intervenuta prescrizione, atteso che la modifica apportata dall'art. 3 del d.-l. n. 537/1994 con la prescrizione della sola ammenda per estinguere il reato dopo il termine massimo di tre anni, in luogo del termine di quattro anni e sei mesi stabilito in precedenza.