IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Letta l'istanza presentata dal procuratore  dell'azienda  agricola
 Giandomenico  Consalvo,  con la quale e' stata sollevata questione di
 legittimita' costituzionale in ordine al contrasto dell'art. 648  del
 c.p.c. con gli artt. 34 e 24 della Costituzione;
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16 marzo 1995;
                             O S S E R V A
    L'istante lamenta che l'art. 648 del c.p.c. viola gli artt. 3 e 24
 della  Costituzione  nella  parte in cui non prevede la revocabilita'
 dell'ordinanza  di  concessione  della  provvisoria  esecuzione   del
 decreto ingiuntivo opposto.
    L'incostituzionalita'    della    norma,    sotto    il    profilo
 dell'irrazionale   disparita'   di   trattamento   e    dell'ingiusta
 compressione  del  diritto  di  difesa,  viene  eccepita in relazione
 all'art. 186-ter del c.p.c., il quale, invece, nel prevedere  che  il
 giudice  istruttore  puo', su istanza del creditore, pronunciare, con
 ordinanza, ingiunzione di pagamento o di  consegna  (provvisoriamente
 esecutiva  quando  ricorrano i presupposti di cui all'art. 648, primo
 comma, del c.p.c.),  espressamente  attribuisce  al  giudice  che  ha
 pronunciato l'ingiunzione il potere di modificarla o di revocarla.
    La   risoluzione   della   sollevata   questione  di  legittimita'
 costituzionale e' sicuramente rilevante ai fini della definizione del
 giudizio, atteso che la stessa riguarda la revoca dell'ordinanza  che
 concede  la  provvisoria  esecuzione  del  decreto ingiuntivo opposto
 emessa nel corso dell'opposizione. Ne  consegue  che  la  risoluzione
 della  questione  in un modo o nell'altro finisce inevitabilmente con
 l'incidere sul giudizio in corso.
    In ordine, poi, alla fondatezza o meno della questione, si osservi
 che l'art. 648 del c.p.c. attribuisce al giudice istruttore il potere
 di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
 con ordinanza espressamente dichiarata  non  impugnabile.  In  virtu'
 dell'art.  177,  n.  2,  del c.p.c., tale ordinanza e', altresi', non
 modificabile ne' revocabile dal giudice che l'ha pronunciata.
    Orbene, sussiste, senza dubbio, un contrasto tra le due  norme  in
 esame,  laddove,  in un caso (art. 648), l'ordinanza con cui e' stata
 concessa la provvisoria esecuzione  del  decreto  ingiuntivo  opposto
 viene  dotata  del carattere della stabilita', mentre nell'altro caso
 (art. 186-ter) l'ordinanza con cui viene  pronunciata  un'ingiunzione
 provvisoriamente  esecutiva  rimane  nella disponibilita' del giudice
 che l'ha pronunciata. Piu' precisamente, non e' tanto  il  potere  di
 revoca, ai sensi dell'art. 186-ter, ad ingenerare dubbi di disparita'
 di  trattamento, posto che, sia pure in sede di pronuncia sul merito,
 il tribunale, se ritiene che il decreto ingiuntivo opposto sia  stato
 malamente  emesso,  lo  revoca,  quantunque  sia  stata  concessa  la
 provvisoria esecuzione dello stesso, ma e' il  potere  di  modificare
 l'ordinanza  emessa  ex  art.  186-ter  (posto  che  la  revoca della
 provvisoria  esecuzione  nient'altro  e'  se  non  una  modifica  del
 precedente provvedimento) a far ritenere difficilmente giustificabile
 l'attuale formulazione dell'art. 648.
    Ed  invero, va posto nel giusto rilievo che l'art. 186-ter rinvia,
 in  ordine  ai   presupposti   che   legittimano   l'emanazione   del
 provvedimento de quo, proprio all'art. 633 del c.p.c., a sottolineare
 l'identita'  delle due situazioni, in cui l'unica differenza riguarda
 la competenza ed il momento  processuale  della  relativa  pronuncia.
 Differenza  che, pero', non pare sufficiente a giustificare una tanto
 sensibile differenza  di  regime  giuridico  dei  due  provvedimenti,
 rivestiti, oltre tutto, della stessa forma (ordinanza).
    In  realta',  in seguito all'introduzione dell'art. 186-ter, si e'
 venuta a creare una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 situazioni  sostanzialmente identiche, per cui la sollevata questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  648  del   c.p.c.,   con
 riferimento   all'art.   3  della  Costituzione,  e'  certamente  non
 manifestamente infondata.
    Tale disparita'  di  trattamento  si  risolve,  altresi',  in  una
 ingiustificata  compressione  del  diritto di difesa, con conseguente
 non  manifesta  infondatezza  dell'eccezione  di  incostituzionalita'
 dell'art.   648   del   c.p.c.  con  riferimento  all'art.  24  della
 Costituzione. La stabilita' dell'ordinanza emessa ai sensi  dell'art.
 648  limita,  infatti, il diritto di difesa dell'ingiunto riguardo ad
 un provvedimento che, si badi, viene emesso normalmente in  una  fase
 in  cui l'istruzione della causa e' ancora alle prime battute, con la
 conseguente, inevitabile sommarieta' della cognizione del giudice che
 ha  pronunciato  l'ordinanza  stessa.  Anche  sotto  questo  profilo,
 dunque, l'art. 648 del c.p.c. appare in contrasto  con  un  principio
 costituzionalmente  tutelato,  quale  quello  di  difesa, oltre tutto
 quando, come si e' gia' osservato, per  una  situazione  identica  il
 legislatore  ha  adottato  espressamente  una  diversa soluzione, che
 riconosce alla parte interessata una piu' ampia tutela delle  proprie
 ragioni.
    Va,  quindi,  disposta  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale e la conseguente  sospensione  del  giudizio  in
 corso fino alla decisione della Corte.