ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  26,
 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi correttivi di
 finanza pubblica), promossi con le ordinanze emesse  il  15  novembre
 1994  dal  Pretore  di  Cagliari,  il  10 ottobre 1994 dal Pretore di
 Cosenza, il 18 ottobre dal Pretore di Bologna, sezione distaccata  di
 Imola,  il 7 gennaio 1995 dal Pretore di Busto Arsizio, il 1 dicembre
 1994 dal Pretore di Lecco (n. 2 ordinanze)  iscritte  rispettivamente
 ai  nn.  11,  55,  61,  141,  177 e 178 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 12,
 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Madeddu Salvatore, di Tommaso
 Tullio Antonio, dell'Ente nazionale di previdenza ed  assistenza  dei
 veterinari  (ENPAV) nonche' gli atti di intervento del Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  15  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  15 novembre 1994 il Pretore di
 Cagliari, nel corso di un giudizio  promosso  da  Rosanio  Angelo  ed
 altri  medici  veterinari  per  l'accertamento  della  inesistenza di
 qualsiasi obbligo contributivo nei  confronti  dell'E.N.P.A.V.  (Ente
 Nazionale  di  Previdenza  ed Assistenza dei Veterinari) per gli anni
 1991, 1992 e 1993, ha sollevato - con riferimento all'art. 3 Cost.  -
 questione  incidentale  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11,
 comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537; disposizione questa  che  -
 nell'intento   di   ristabilire   il   presupposto   dell'imposizione
 contributiva nei confronti  dei  veterinari  che  avevano  esercitato
 l'opzione  e con il ricorso ad una norma interpretativa dell'art. 32,
 comma 1, della legge n. 136 del 1991 - ha ripristinato  a  carico  di
 questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.;
      che  in  analoghi  giudizi  la  medesima  disposizione  e' stata
 censurata - anche in riferimento agli artt.  2,  23,  38,  41,  primo
 comma,  42, secondo e terzo comma, 53, 97, 101, 102 e 104 Cost. - dal
 Pretore di Cosenza con ordinanza del 10 ottobre 1994, dal Pretore  di
 Bologna,  sezione  distaccata  di Imola, con ordinanza del 18 ottobre
 1994, dal Pretore di Busto Arsizio con ordinanza del 7 gennaio  1995,
 dal Pretore di Lecco con due ordinanze del 1 dicembre 1994;
      che  in  particolare  l'art.  11, comma 26, cit. viene censurato
 nella parte in cui nei confronti dei  veterinari  (iscritti  all'albo
 professionale,  ma  che svolgevano esclusivamente attivita' di lavoro
 dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i
 quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., ripristina
 con  effetto  retroattivo  -   mediante   una   disposizione   (solo)
 formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1›, della legge n. 136
 del  1991,  ma  in  realta'  innovativa  -  l'obbligo  di  iscrizione
 all'E.N.P.A.V. con conseguente nullita' di diritto dei  provvedimenti
 di  cancellazione  gia' adottati a seguito dell'esercitata rinuncia e
 conseguenziale obbligo di versare i  contributi  previdenziali  anche
 per il periodo pregresso;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata
 manifestamente infondata;
      che si e' costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione  di
 costituzionalita' sia dichiarata inammissibile od infondata;
      che  si sono costituite anche alcune parti private chiedendo che
 la disposizione censurata sia dichiarata incostituzionale;
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identita'  di
 oggetto;
      che  con  sentenza  n. 88 del 1995 questa Corte ha gia' ritenuto
 non fondate analoghe questioni  di  costituzionalita'  dell'art.  11,
 comma  26,  legge  24 dicembre 1993, n. 537 sollevate con riferimento
 agli artt. 2, 3, 38, 53, 101, 102 e 104 Cost.;
      che  -  quanto  agli  ulteriori  parametri  invocati dai giudici
 rimettenti - non puo'  dirsi  violato  l'art.  23  Cost.  perche'  la
 censura  e'  testualmente  esplicata  soltanto  con  riferimento alla
 capacita' contributiva del veterinario (obbligatoriamente) assicurato
 e quindi con riferimento, in realta',  soltanto  all'art.  53  Cost.,
 profilo  gia'  esaminato nella citata pronuncia, mentre la riserva di
 legge prescritta dall'art. 23  Cost.  risulta,  comunque,  rispettata
 nella fattispecie;
      che  neppure  possono  dirsi violati sia l'art. 41, primo comma,
 Cost. atteso che l'obbligatorieta'  della  iscrizione  all'E.N.P.A.V.
 non  viola in alcun modo l'autonomia privata essendo giustificata dal
 fine di assicurare la tutela previdenziale di tutti gli iscritti, sia
 l'art. 97 Cost. perche' l'iscrizione obbligatoria non e' senza  causa
 e  non  vi  e'  quindi  alcuna  indiretta  lesione del buon andamento
 dell'ente, avendo  il  veterinario  iscritto  comunque  diritto  alle
 prestazioni erogate dall'ente medesimo;
      che,  infine,  nemmeno  e'  violato  l'art.  42, secondo e terzo
 comma, Cost. perche' - a prescindere dalla pertinenza del parametro -
 sussiste comunque l'esigenza di tutela previdenziale della  categoria
 che giustifica l'obbligo contributivo;
      che pertanto le questioni sono sotto ogni profilo manifestamente
 infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.