ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge
 della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione
 dei lavori pubblici in Sicilia), promosso con ordinanza emessa  il  1
 febbraio  1994  dal  Giudice  per  le  indagini preliminari presso la
 Pretura di Enna nel procedimento penale a carico di Antonio  Gagliano
 e  Salvatore  Termine,  iscritta al n. 591 del registro ordinanze del
 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1995 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 febbraio 1994 -  nel  corso
 di   un   giudizio  con  rito  abbreviato  nei  confronti  di  alcuni
 amministratori  pubblici,  imputati  della  contravvenzione  prevista
 dall'art.   1-sexies  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
 introdotto dalla legge di conversione 8  agosto  1985,  n.  431,  per
 avere  modificato,  attraverso l'esecuzione di opere edilizie a pochi
 metri dalla linea di battigia del  lago  di  Pergusa,  lo  stato  dei
 luoghi della zona sottoposta a vincolo paesaggistico - il Giudice per
 le  indagini  preliminari  presso la Pretura di Enna ha sollevato, in
 riferimento  agli  artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 della  legge  della  Regione
 Siciliana  29  aprile  1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori
 pubblici in Sicilia), nella parte in cui prevede che quando si tratta
 di opere  pubbliche  in  zone  soggette  a  tutela  il  parere  della
 Sovrintendenza   ai   beni   culturali   e   ambientali   si  intende
 favorevolmente reso in mancanza di pronunzia entro  90  giorni  dalla
 richiesta,   mentre   la   necessita'   di   autorizzazione  espressa
 risponderebbe ad un principio vincolante anche  per  la  legislazione
 regionale;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente della Regione Siciliana, il
 quale ha eccepito l'inammissibilita' della  questione  per  manifesta
 irrilevanza.  Difatti  nella  zona  considerata  sarebbe radicalmente
 vietata ogni attivita' costruttiva, sia  perche'  essa  ricade  nella
 fascia  di  rispetto di 100 metri dalla linea di costa del lago (art.
 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30  aprile  1991,  n.
 15), sia perche' e' inclusa in una riserva naturale integrale (art. 6
 della legge della Regione Siciliana 9 agosto 1988, n. 14);
    Considerato   che,   come   risulta   dalla  stessa  ordinanza  di
 rimessione, le opere in questione sono state realizzate a meno di 100
 metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, e  che  l'area  e'
 soggetta  a  vincolo  di inedificabilita' assoluta ai sensi dell'art.
 15, lettera d), della legge della Regione Siciliana 12  giugno  1976,
 n.  78 e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30
 aprile  1991,  n.  15,  come  del  resto   ha   anche   rilevato   la
 Sovrintendenza  per  i  beni  culturali  e ambientali dichiarando non
 luogo a pronunciarsi nel merito del progetto sottoposto al suo esame;
      che non sussiste il necessario nesso di pregiudizialita' tra  la
 questione  di legittimita' costituzionale e la decisione del giudizio
 principale, perche' manca del tutto il presupposto per  applicare  la
 norma  denunciata,  non  dovendosi  fare  ricorso alla disciplina del
 silenzio  assenso  prevista  nella  procedura  per  il  parere  della
 Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;
      che   di   conseguenza   deve  essere  dichiarata  la  manifesta
 inammissibilita' della questione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.