ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  commi
 ventiseiesimo,  trentaduesimo  e  trentatreesimo del decreto-legge 30
 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
 modificazioni, nella legge 28 febbraio  1983,  n.  53,  promosso  con
 l'ordinanza  emessa  il 15 settembre 1994 dal Giudice conciliatore di
 Nizza Monferrato nel procedimento civile vertente tra  Micello  Volpe
 Concetta  e  Pintore  Francesco,  iscritta  al  n.  59  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1995 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto che il Giudice  conciliatore  di  Nizza  Monferrato,  nel
 corso  d'un giudizio di pagamento di somme richieste dalla venditrice
 d'un autoveicolo al suo avente causa, per avere la stessa  pagato  la
 tassa  di  circolazione  (in  conseguenza  della mancata trascrizione
 della  compravendita  nel  Pubblico  registro  automobilistico),  con
 ordinanza emessa il 15 settembre 1994, ha sollevato - in  riferimento
 agli  artt.  3  e  53  della Costituzione - questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  5,  commi  ventiseiesimo,  trentaduesimo  e
 trentatreesimo  del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
 materia tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  28
 febbraio 1983, n. 53;
      che,  a  parere  del  giudice  a  quo,  la  norma impugnata, nel
 determinare la tassa prescindendo dalla  capacita'  contributiva  del
 soggetto  obbligato,  in  ragione  delle sole risultanze del Pubblico
 registro  automobilistico,  e  non  gia'  dell'effettiva  proprieta',
 concreterebbe   una   violazione   del   principio   della  capacita'
 contributiva, nonche' della  parita'  di  trattamento  rispetto  alla
 situazione dei proprietari di cespiti immobiliari;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  la  quale  ha
 concluso   per   la   declaratoria  di  inammissibilita',  ovvero  di
 infondatezza;
    Considerato che la questione e' stata gia' dichiarata non  fondata
 da  questa  Corte,  sul  duplice  rilievo  che  la  tassa colpisce la
 proprieta' o il possesso dell'autoveicolo in se' e non  quale  indice
 rilevatore   di   ricchezza,  e  che  e'  del  tutto  ragionevole  il
 riferimento alle risultanze del Pubblico registro automobilistico per
 agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione (cfr. sentenza
 n. 164 del 1993);
      che il giudice a quo non aggiunge  argomenti  nuovi  o  diversi,
 salvo  alcune  considerazioni  in  via  ipotetica  circa  l'eventuale
 differenza di capacita' contributiva tra le  parti  del  giudizio  in
 corso  dinanzi a lui (concernente peraltro l'obbligazione al rimborso
 di  una  somma   corrispondente   alla   tassa   ed   alla   connessa
 responsabilita'  per la mancata trascrizione) nonche' ulteriori e non
 pertinenti osservazioni circa il regime  fiscale  del  reddito  degli
 immobili;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;