ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione  Liguria,  notificato
 il  3  giugno  1994, depositato in Cancelleria il 22 giugno 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto  del  Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
 delle  fonti di energia e delle industrie di base - n. 680740 in data
 30 marzo 1994, avente ad oggetto "3M Italia S.p.A.  -  autorizzazione
 alla  installazione  ed esercizio di una centrale di cogenerazione da
 63 MW circa presso il proprio stabilimento di Ferrania, Provincia  di
 Savona", ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
    Uditi l'avvocato Gian Paolo Zanchini  per  la  Regione  Liguria  e
 l'Avvocato  dello  Stato  Pier  Giorgio  Ferri  per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 3 giugno 1994, la  Regione  Liguria
 ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
 ordine al decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato  - Direzione generale delle fonti di energia e delle
 industrie  di  base,  n.  680740  in  data  30  marzo  1994,  da essa
 conosciuto in data 7 aprile 1994, avente ad oggetto "3M Italia S.p.A.
 - autorizzazione alla installazione ed esercizio di una  centrale  di
 cogenerazione  da  63  MW  circa  presso  il  proprio stabilimento di
 Ferrania, provincia di Savona".
    Secondo la ricorrente, l'esercizio della  potesta'  autorizzatoria
 da parte statale, nel caso di specie, si porrebbe in contrasto con il
 riparto  di  competenze tra Stato e regioni in materia di prevenzione
 dell'inquinamento  atmosferico  e  di  regime  autorizzatorio   delle
 emissioni nell'atmosfera.
    Si  rileva,  al  riguardo, nel ricorso, che l'art. 6 del d.P.R. 24
 maggio 1988, n.  203,  attribuisce  alle  regioni  la  competenza  al
 rilascio  delle  autorizzazioni agli impianti che producono emissioni
 in   atmosfera.   Il   successivo   art.   17   esclude,    peraltro,
 l'applicabilita'  dell'art.  6  alle centrali termoelettriche ed alle
 raffinerie di ol/' minerali.
    Secondo  la  Regione  Liguria,  detta  norma   riconoscerebbe   la
 competenza statale solo con riferimento a quegli impianti per i quali
 l'energia elettrica rappresenta il prodotto finale.
    A tale conclusione essa perviene attraverso il rilievo che in base
 alla  definizione  fornita dal Paragrafo I, numero 2, del decreto del
 Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, recante un atto
 di indirizzo e coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del
 d.P.R. n. 203, si puo' identificare  l'"impianto"  con  l'insieme  di
 macchinari  teleologicamente  organizzati  per  fornire  un  prodotto
 finale specificamente individuato.
    Per contro, lo stesso decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  quando  individua  la nozione di "centrale termoelettrica"
 per sottrarla alla sfera autorizzatoria regionale,  ex  art.  17  del
 d.P.R.   n.   203,   si  riferirebbe  all'impianto  finalizzato  alla
 produzione di  energia  elettrica,  cioe'  all'impianto  che  produce
 energia elettrica quale bene finale.
    E  tale  scelta  appare  alla ricorrente ragionevole, perche' essa
 consentirebbe  allo  Stato  di  vigilare  direttamente   sull'impatto
 inquinante   prodotto  dalle  imprese  del  settore  energetico,  che
 tradizionalmente, e per  molteplici  aspetti,  ricade  sotto  il  suo
 controllo.
    Nel caso in esame, invece, lo Stato avrebbe preteso di autorizzare
 non l'esercizio di una centrale termoelettrica nel senso definito dal
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri del 1989, ma un
 impianto di cogenerazione ad uso interno con il quale la 3M S.p.A. di
 Ferrania  alimenta  energeticamente  il   proprio   stabilimento   di
 produzione di materiale fotografico.
    A sostegno della propria tesi, la Regione Liguria ha richiamato la
 sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1989, secondo la quale
 il  d.P.R. n. 203 ha accentrato a livello statale (solo) i principali
 poteri anti-inquinamento nel settore energetico, cioe' quelli  legati
 alla costruzione di centrali termoelettriche.
    2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 ministri  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando,  poi,  nell'imminenza
 dell'udienza,  una  memoria  con  la  quale insiste nelle conclusioni
 rassegnate, ritenendo  che  qualsiasi  impianto  che,  attraverso  un
 processo   termico,   indipendentemente  dall'alimentazione  e  dalle
 finalita',  produca  energia  elettrica,  rientra  nella   sfera   di
 competenza  statale in base al punto 4 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, come  modificato  dall'art.  1
 del  d.P.R.  25  luglio  1991.  Questo  stabilisce  che  per centrali
 termoelettriche, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988, si
 intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi  al
 ciclo  di  produzione  dell'energia,  ivi  compresi  gli  impianti di
 alimentazione.
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti  dello  Stato  in   ordine   al   decreto   del   Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
 delle  fonti di energia e delle industrie di base - n. 680740 in data
 30 marzo 1994, avente ad oggetto "3M - Italia S.p.A. - autorizzazione
 all'installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione da 63
 MW circa presso il proprio stabilimento  di  Ferrania,  Provincia  di
 Savona".
    Sostiene  la  ricorrente  che  con  tale provvedimento il predetto
 dicastero, in pretesa applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
 recante norme  in  materia  di  qualita'  dell'aria  relativamente  a
 specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti
 industriali,  avrebbe  esorbitato dalla sfera delle proprie potesta',
 violando il riparto di competenze tra Stato e regioni in  materia  di
 prevenzione  dell'inquinamento atmosferico e di regime autorizzatorio
 delle emissioni in atmosfera.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    La contestazione delle attribuzioni esercitate dallo Stato con  il
 decreto  impugnato  muove  da  un  erroneo presupposto interpretativo
 concernente la nozione di  "centrale  termoelettrica"  fornita  dalla
 normativa vigente.
     Com'e'   noto,   l'assetto   delle   competenze   in  materia  di
 inquinamento era stato, originariamente, dettato, in attuazione degli
 artt. 117 e 118 della Costituzione, dagli artt. 101 e 102 del  d.P.R.
 24  luglio  1977,  n.  616,  il  primo dei quali aveva disposto - per
 quanto in questa sede rileva - il trasferimento  alle  regioni  delle
 funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
 dello  Stato  in  ordine alla tutela dall'inquinamento atmosferico di
 impianti termici ed industriali  e  da  qualunque  altra  fonte,  con
 esclusione  di  quello  prodotto  da  scarichi  veicolari  (art. 101,
 secondo comma, lettera c)); il secondo aveva, invece, mantenuto ferma
 in capo allo Stato la competenza alla fissazione  dei  limiti  minimi
 inderogabili   di   accettabilita'   delle  emissioni  ed  immissioni
 inquinanti nell'atmosfera (art. 102, primo comma, numero 1).
    La definizione del riparto  di  competenze  cosi'  operata  aveva,
 peraltro,  carattere  precario,  limitata com'era, e come evidenziato
 nel rapporto finale sui lavori della cosiddetta Commissione Giannini,
 ad una indicazione "scarna, inadeguata e insufficiente".
    La esigenza di una nuova, e piu' puntuale disciplina della materia
 e' all'origine della successiva legge 16 aprile 1987,  n.  183,  che,
 all'art.  15, delegava il Governo ad emanare un decreto di attuazione
 delle direttive CEE in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
 specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto   dagli
 impianti industriali.
    In attuazione della delega venne emanato il d.P.R. 24 maggio 1988,
 n.  203,  che,  all'art.  6,  attribuisce  alle  regioni il potere di
 rilascio delle autorizzazioni per la costruzione  di  nuovi  impianti
 che  producono  emissioni inquinanti. Peraltro, il successivo art. 17
 esclude l'applicabilita' della predetta  disposizione  alle  centrali
 termoelettriche ed alle raffinerie di ol/' minerali.
    3.  -  La  Regione  Liguria,  fondandosi  su di una ingiustificata
 interpretazione riduttiva della  citata  disposizione,  riconosce  la
 potesta' autorizzatoria statale solo in riferimento a quegli impianti
 per  i  quali  l'energia  elettrica rappresenta il "prodotto finale",
 traendo  argomento  dalla  definizione  di  "impianto"   oggetto   di
 autorizzazione,  quale  fornita  dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 203
 del 1988, secondo cui e' tale  "lo  stabilimento,  o  altro  impianto
 fisso  che  serva  per usi industriali o di pubblica utilita' e possa
 provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati
 alla difesa nazionale".
    La  riferita  interpretazione  sarebbe  suffragata,   secondo   la
 ricorrente,  dalla precisazione, contenuta nel decreto del Presidente
 del Consiglio dei  ministri  21  luglio  1989,  recante  un  atto  di
 indirizzo   e   coordinamento   alle   regioni   per  l'attuazione  e
 l'interpretazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che al Paragrafo
 I, numero 2, chiarisce che "uno stabilimento puo'  essere  costituito
 da piu' impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento
 e'  l'insieme  delle  linee  produttive  finalizzate ad una specifica
 produzione .."; e  al  Paragrafo  I,  numero  4,  che  "per  centrali
 termoelettriche,  previste dall'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n.
 203, si intendono tutti gli impianti  e  i  componenti  funzionali  e
 connessi  al  ciclo  di  produzione  dell'energia,  ivi  compresi gli
 impianti di alimentazione ..".
    Da cio' la regione inferisce che la nozione di "impianto"  sarebbe
 legata  al  concetto  di  specifica  produzione, cioe' alla finalita'
 della produzione di uno specifico bene finale.
    Le centrali termoelettriche sottratte  alla  sfera  autorizzatoria
 regionale   sarebbero,  invece,  da  individuare  nei  soli  impianti
 caratterizzati  dalla  destinazione  alla   produzione   di   energia
 elettrica  quale  bene  finale,  mentre, con il decreto impugnato, lo
 Stato avrebbe preteso di autorizzare ex art. 17 del d.P.R. n. 203  un
 impianto  di  cogenerazione  con  il  quale  la 3M S.p.A. di Ferrania
 alimenta energeticamente il proprio  stabilimento  di  produzione  di
 materiale fotografico.
    4.  - La interpretazione sopra riferita e' arbitraria, siccome non
 sorretta ne' dal dato testuale - dal quale emerge che il  legislatore
 ha inteso ricollegare il concetto di centrale termoelettrica, ai fini
 dell'attribuzione della relativa potesta' autorizzatoria al Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, al solo elemento
 della produzione di energia elettrica attraverso un processo  termico
 - ne' dal contesto normativo nel quale il dato stesso si colloca.
    Al riguardo, e' sufficiente rilevare che il settore elettrico, fin
 dall'epoca  della  legge  sulla  cosiddetta  nazionalizzazione  delle
 imprese produttrici di energia elettrica 6 dicembre 1962, n. 1643, e'
 stato considerato una componente  essenziale  di  tutto  lo  sviluppo
 economico del Paese, ed uno strumento al servizio di vitali interessi
 della collettivita', sicche' questa Corte, gia' con la sentenza n. 13
 del  1964,  ritenne di spettanza del legislatore statale il potere di
 regolare  con  criteri  unitari,  e, come tali, valevoli per tutto il
 territorio nazionale, la produzione, oltre che la  distribuzione,  di
 energia elettrica in genere.
    La  medesima  esigenza e' all'origine dell'accentramento a livello
 statale delle autorizzazioni relative alla  costruzione  di  centrali
 termoelettriche,  a  norma  dell'art. 81, ultimo comma, del d.P.R. n.
 616 del 1977, e successivamente, dell'art. 17 del d.P.R. n.  203  del
 1988,  sul  presupposto,  gia'  vagliato  da  questa Corte e ritenuto
 "tutt'altro che irragionevole", di unificare  nella  mano  statale  i
 principali poteri anti-inquinamento nel settore energetico" (sentenza
 n. 101 del 1989).
    Vero e' che la successiva legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'art. 22,
 ha  introdotto  una  liberalizzazione  della  produzione  di  energia
 elettrica a  mezzo  di  impianti  che  utilizzano  fonti  di  energia
 rinnovabili  ed  assimilate,  tra  cui  la  cogenerazione  di energia
 elettrica e calore.
    Peraltro,  l'art.  35  della  medesima  legge  ha  confermato   la
 perdurante  vigenza  delle  competenze  e  delle  procedure stabilite
 dall'ordinamento    in    materia    di    tutela    ambientale    ed
 igienico-sanitaria  -  tra  le  quali  sono evidentemente comprese le
 autorizzazioni rilasciate ex art. 17 del citato  d.P.R.  n.  203  del
 1988  -  per  le  attivita'  e  per gli impianti previsti dalla legge
 stessa.
    5. - D'altro canto, quanto alla  ragionevolezza  della  previsione
 normativa,  e'  evidente  che  il  legislatore  ha  inteso  riferirsi
 all'elemento obiettivo della produzione di energia elettrica mediante
 centrale  termoelettrica,   sia   per   la   rilevanza,   sul   piano
 dell'ambiente-inquinamento    atmosferico,   di   tale   sistema   di
 produzione, sia per le necessarie valutazioni in ordine alle esigenze
 unitarie attinenti ai profili delle fonti energetiche termiche (con i
 relativi  aspetti  degli  oneri  anche  finanziari  e   di   bilancia
 commerciale).  Cio'  in  modo  da  consentire  una ponderazione degli
 interessi in gioco, da un lato la preminente tutela  dell'ambiente  e
 della  qualita'  della  vita, dall'altro gli interessi dell'attivita'
 produttiva e della iniziativa economica  (di  qui  l'attribuzione  al
 Ministero dell'industria).
    Ai suddetti fini sarebbe arbitraria la introduzione, oltre il dato
 testuale  della norma, di una distinzione della destinazione dell'uso
 della energia prodotta da centrale termoelettrica se ad  uso  diretto
 (coincidenza  tra  produttore ed utilizzatore: c.d. autoproduttore) o
 ad uso  di  distribuzione  e  cessione,  in  quanto  ambedue  i  casi
 rientrano  nell'obiettivo  che  il  legislatore si e' proposto in una
 scelta di discrezionalita' legislativa tutt'altro che  irragionevole,
 come sopra accennato.
    In  ambedue i casi sussistono quelle esigenze della autorizzazione
 statale.
    Del resto l'energia elettrica, ancorche' prodotta per finalita' di
 distribuzione o  nell'ambito  di  uno  stabilimento  industriale  per
 consumo  diretto  (a parte la possibilita' di trasferire l'energia ad
 altra sede o ad altro stabilimento dello stesso  autoproduttore)  non
 e'  in  senso giuridico-economico un prodotto propriamente finale, in
 quanto come energia e'  destinata  ad  essere  trasformata  in  altra
 energia, cioe' termica, meccanica, luminosa, ed impiegata a sua volta
 in    altra   attivita'   produttiva   o   in   altra   utilizzazione
 (illuminazione, utilizzatori terminali ecc.).
    Ne'   l'intervento   statale   in   sede  di  autorizzazione  alla
 installazione ed esercizio di una centrale di energia  termoelettrica
 impedisce  alla  regione  di  esercitare  i  poteri  di prevenzione e
 controllo delle emissioni nell'atmosfera proprie  dello  stabilimento
 industriale,   alla   cui  utilizzazione  e'  destinata  la  centrale
 termoelettrica.
    Infatti, la regione conserva tutti gli altri poteri in  ordine  al
 settore   produttivo  (diverso  dall'impianto  termoelettrico)  dello
 stabilimento, potendo valutare anche i profili  di  sommatoria  delle
 emissioni  inquinanti  ed imporre le eventuali prescrizioni incidenti
 su detta  attivita'  produttiva  industriale;  allo  stesso  modo  la
 regione   conserva,  nell'ambito  di  una  leale  collaborazione,  la
 facolta' di concorrere con pareri  e  osservazioni  ad  una  completa
 istruttoria   del   Ministero  dell'industria  in  sede  di  rilascio
 dell'autorizzazione per la centrale termoelettrica.
    6. - Deve, da ultimo, essere  rilevato  che,  in  ottemperanza  al
 dettato del predetto art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 203 del 1988, il
 Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato - come
 risulta dal preambolo del decreto impugnato - ha acquisito il  parere
 della  Regione  Liguria in ordine alla istanza della 3M Italia S.p.A.
 di autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale  di
 cogenerazione per la produzione di calore e di energia elettrica.