ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con sei ordinanze in data 12 luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, iscritte ai nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Federico Maria Petyx e di Maria Grazia Petyx nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Uditi l'Avvocato Leonardo Perrone per Federico Maria Petyx e per Maria Grazia Petyx e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, con sei ordinanze di contenuto identico emesse il 12 luglio 1994 (R.O. nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 1995), nei giudizi sui ricorsi proposti rispettivamente da Federico Maria Petyx (R.O. nn. 34, 35 e 36) e Maria Grazia Petyx (R.O. nn. 37, 38 e 39) avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze, relative alle somme percepite nel 1991 a titolo di indennita' - in seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza di terreni, avvenuta il 22 marzo 1975, divenuta successivamente illegittima per decorrenza del quinquennio e causa di un contenzioso definito con sentenza intervenuta nell'anno 1990 - la Commissione tributaria di primo grado di Palermo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che il remittente, premesso che la disposizione denunciata assoggetta retroattivamente ad imposizione fiscale le indennita' percepite in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, rileva che, nella fattispecie, l'imposizione fiscale incide "su importi che non sono fonte di insolita ricchezza, bensi' un ricavo di un mero recupero a conforto di un soppiantamento operato da parte di un ente pubblico su un privato bene", con carenza di "quel presupposto di prelievo impositivo su un vero e proprio produttore di ricchezza, cadendo cosi' il requisito soggettivo per quel tributo"; che si osserva, inoltre, che "un evento passato non puo' costituire un attuale rivelatore di ricchezza", quando esso si sia verificato in un tempo remoto, in cui non era neanche prevedibile l'istituzione della imposizione; che si sono costituite le parti private che, nell'assumere l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, hanno chiesto che la Corte con sentenza interpretativa di rigetto, dichiari - ancorche' la percezione delle somme sia avvenuta nel 1991 - non applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia perche' si tratta di occupazione acquisitiva illegittima, sia perche' la stessa si sarebbe verificata nel 1980, a seguito di decreti di occupazione del 1975; che, nel giudizio, e' intervenuto altresi' il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che i giudizi, promossi con ordinanze di contenuto identico, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che le ordinanze di rimessione, sono, in punto di rilevanza della questione ai fini del decidere, prive del benche' minimo cenno di motivazione; che, d'altro canto le parti private sollevano in ordine alla disposizione impugnata problemi applicativi, che spetta non a questa Corte, bensi' al giudice a quo, risolvere; problemi che incidono anche sulla rilevanza della proposta questione; che, pertanto, la questione, cosi' come prospettata, e' manifestamente inammissibile;