ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2,
 della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24  (Istituzione  degli
 enti  parco  per  la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
 Migliarino, San Rossore,  Massaciuccoli.  Soppressione  dei  relativi
 consorzi)  in  relazione  alla  legge-quadro  sulle  aree  protette 6
 dicembre 1991, n. 394, promosso con ordinanza emessa  il  13  gennaio
 1995  dal  Pretore  di  Grosseto  nel procedimento penale a carico di
 Vellutini Andrea ed altro, iscritta al n. 219 del registro  ordinanze
 1995  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  12  luglio  1995  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Vellutini Andrea e Cappucini  Claudio,  imputati,  tra  l'altro,  del
 reato di cui agli artt. 110 del codice penale, 1-sexies della legge 8
 agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettera.
 b),  f)  e  g)  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n. 616, il Pretore di
 Grosseto, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1995, ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  117  della  Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  2,  della  legge
 Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione  degli  enti  parco
 per  la  gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,
 San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei  relativi  consorzi)  in
 relazione  alla  legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.
 394;
      che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nel prevedere
 che il rilascio del nulla-osta  dell'Ente  Parco  tiene  luogo  delle
 autorizzazioni  previste  dalla  normativa statale per gli interventi
 nelle zone sottoposte a vincoli  idrogeologici  e  paesaggistici,  si
 porrebbe  in  contrasto  con la disposizione di cui all'art. 13 della
 legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 -  ai  sensi
 del   quale   il  nulla-osta  e'  funzionale  alla  emanazione  delle
 concessioni o autorizzazioni  relative  ad  interventi,  impianti  ed
 opere  all'interno  del  parco  -  cosi'  determinando  la violazione
 dell'art. 117 della Costituzione in quanto verrebbe meno la rilevanza
 penale di un fatto previsto come reato dalla normativa statale;
      che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale  non  si  sono
 costituite  le  parti  private  ne' ha spiegato intervento la regione
 interessata.
    Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere notificata al Presidente
 della  Giunta regionale nell'ipotesi in cui sia in questione la legge
 di una regione;
      che nel caso, pur essendo stata denunziata una  norma  di  legge
 regionale, il giudice a quo ha erroneamente notificato l'ordinanza di
 rimessione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri invece che al
 Presidente della Giunta regionale della regione interessata  che  non
 ha avuto cosi' modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte;
      che,  pertanto, come gia' affermato (ordinanza n. 202 del 1983),
 essendo venuto a mancare un essenziale  adempimento  della  procedura
 prevista  dal  citato  art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
 questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.