ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1995 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Vellutini Andrea ed altro, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Vellutini Andrea e Cappucini Claudio, imputati, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 110 del codice penale, 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettera. b), f) e g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nel prevedere che il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco tiene luogo delle autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi nelle zone sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici, si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 13 della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - ai sensi del quale il nulla-osta e' funzionale alla emanazione delle concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco - cosi' determinando la violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto verrebbe meno la rilevanza penale di un fatto previsto come reato dalla normativa statale; che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si sono costituite le parti private ne' ha spiegato intervento la regione interessata. Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere notificata al Presidente della Giunta regionale nell'ipotesi in cui sia in questione la legge di una regione; che nel caso, pur essendo stata denunziata una norma di legge regionale, il giudice a quo ha erroneamente notificato l'ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri invece che al Presidente della Giunta regionale della regione interessata che non ha avuto cosi' modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte; che, pertanto, come gia' affermato (ordinanza n. 202 del 1983), essendo venuto a mancare un essenziale adempimento della procedura prevista dal citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.