ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 5,
 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13,  "Disciplina
 degli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  e degli scarichi civili
 (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con una  ordinanza
 emessa l'8 ottobre 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a
 carico  di  Marengo  Renzo  e  Luigi  Solaro,  iscritta al n. 735 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica  n.  52,  prima  serie  speciale,  dell'anno  1993  e  due
 ordinanze emesse il 10 e il 26  novembre  1993  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di  Asti nei procedimenti
 penali a carico di Galvagno Giorgio e Massobrio  Francesco,  iscritte
 al  n.  786  del  registro  ordinanze  1993  e  al  n. 3 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che, nel giudicare della responsabilita' penale di Renzo
 Masengo e Luigi Solaro, imputati in quanto sindaci,  rispettivamente,
 dei comuni di Castagnole Lanze e Costigliole d'Asti, del reato punito
 dall'art.  21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme
 per la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento),  per  aver  gestito
 scarichi  fognari sprovvisti di autorizzazione, il Pretore di Asti ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma
 5, della legge regionale del Piemonte  26  marzo  1990,  n.  13,  dal
 titolo  "Disciplina  degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
 scarichi civili (art.  14,  legge  10  maggio  1976,  n.  319)",  per
 contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
      che la norma regionale impugnata esclude l'obbligo di presentare
 domanda  di  autorizzazione all'esercizio di uno scarico "nuovo", nel
 caso in  cui  sussista  coincidenza  tra  titolare  dello  scarico  e
 autorita' competente al controllo;
      che    il   Pretore   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale della norma indicata,  che  esorbiterebbe  dai  limiti
 della   potesta'   legislativa  regionale,  con  conseguente  lesione
 dell'art. 117 della Costituzione, in  quanto  la  disciplina  statale
 stabilita  dalla  legge  n.  319  del  1976  conterrebbe il principio
 generale   dell'autorizzazione   per   tutti   gli   scarichi,   come
 espressamente  imposto  dall'ultimo  comma  dell'art.  9  della legge
 citata;
      che il giudice a quo dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  comma  5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del
 1990, anche sotto il profilo della violazione  degli  artt.  3  e  25
 della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  21, primo comma, della
 legge n. 319 del 1976, il quale assoggetta a sanzione  penale,  senza
 eccezioni,  chiunque  apra  o  effettui  nuovi  scarichi  senza  aver
 richiesto  l'autorizzazione,  dal  momento  che  la  norma  regionale
 contrasterebbe con la riserva di legge statale in materia penale, con
 conseguente  lesione  del  principio di uguaglianza nei confronti dei
 titolari di scarichi  provenienti  da  pubbliche  fognature  operanti
 nell'ambito di diversi territori regionali;
      che  analoga  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n.  13,
 e'  stata  sollevata,  in riferimento all'art. 25 della Costituzione,
 con due ordinanze di contenuto identico dal Giudice per  le  indagini
 preliminari  presso la Pretura di Asti, nel corso di due procedimenti
 penali instaurati a carico di Giorgio Galvagno e Francesco Massobrio,
 sindaci, rispettivamente, dei  comuni  di  Asti  e  di  San  Damiano,
 imputati  del  reato punito dall'art. 21, primo comma, della legge 10
 maggio 1976, n. 319,  per  aver  effettuato  scarichi  fognari  senza
 richiederne l'autorizzazione;
      che  nelle  due  ordinanze  di rimessione in esame, si assume il
 contrasto  della  norma  regionale  impugnata  con  l'art.  25  della
 Costituzione,  per  violazione  della  riserva  di  legge  statale in
 materia penale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della  legge
 n.  319 del 1976, che prevede una sanzione penale per chiunque, senza
 eccezioni, apra  o  effettui  nuovi  scarichi  senza  aver  richiesto
 l'autorizzazione;
      che   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
 sarebbe rilevante in ciascuno dei giudizi a  quibus,  trattandosi  di
 procedimenti  penali  instaurati  a  carico  di  sindaci  imputati in
 qualita'  di  responsabili  delle  pubbliche  fognature  gestite  nei
 rispettivi  comuni  e  con  riguardo  a scarichi fognari, che, avendo
 subi'to  un  incremento  quantitativo  e  una  modifica   qualitativa
 successivamente  al  1976, devono definirsi scarichi nuovi, come tali
 soggetti all'obbligo dell'autorizzazione;
      che in ciascuno dei tre giudizi instaurati di  fronte  a  questa
 Corte  e'  intervenuto  il  Presidente  della  Giunta  regionale  del
 Piemonte, chiedendo che la questione di  legittimita'  costituzionale
 sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato  che  le  tre  ordinanze  hanno ad oggetto la medesima
 questione di legittimita'  costituzionale  e  che,  pertanto,  appare
 opportuna la trattazione congiunta dei rispettivi giudizi;
      che,   successivamente   alla   emissione   delle  ordinanze  di
 rimessione in esame, e'  intervenuto  il  decreto-legge  15  novembre
 1993,   n.  454  (Modifiche  alla  disciplina  degli  scarichi  delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio  1994,
 n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994,
 n.  449,  17  settembre  1994,  n.  537, 16 novembre 1994, n. 629, 16
 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995,  n.  79,  convertito
 con  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172 (Conversione in legge, con
 modificazioni, del  decreto-legge  17  marzo  1995,  n.  79,  recante
 modifiche  alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
 degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
 che  ha  modificato  la  disciplina  statale  che  le  ordinanze   di
 rimessione  assumono  violata  dalla  norma  regionale  impugnata  in
 riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
      che, in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n.  79
 del  1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, ha aggiunto un
 ulteriore comma all'art. 9 della legge n. 319 del 1976, nel quale  si
 prevede  che  "gli scarichi di pubbliche fognature di cui e' titolare
 lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si
 intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto";
      che,  pertanto,  gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti
 ai quali spetta  valutare  l'incidenza  dello  ius  superveniens  nei
 giudizi pendenti dinnanzi ad essi.