IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione di terzo all'esecuzione iscritta al n. 2002/89 r.g.c. (n. 502/92 r.g.i.) e intentata da Lubrani Cristina Stefania, terzo opponente, nei confronti della Esattoria consorziale di Pescia, opposto, e Banti Lisena, debitore esecutato; Rilevato che: con ricorso depositato presso la cancelleria della pretura di Pescia in data 27 maggio 1989 la Lubrani proponeva opposizione di terzo a fronte dell'atto di pignoramento 22 maggio 1989 all'Esattoria consorziale di Pescia nei confronti di Banti Lisena, allegando che i beni erano suoi e concessi in comodato al debitore; il pretore sospendeva parzialmente la vendita e rimetteva le parti innanzi a questo tribunale; alla riassunzione provvedeva la Lubrani con atto di citazione notificato in data 4-8 agosto 1989, col quale eccepiva l'illegittimita' costituzionale degli artt. 52 e 53 del d.P.R. n. 602/1973 e domandava accertarsi il proprio diritto di proprieta' sui beni di cui al pignoramento con conseguente declaratoria di inefficacia del medesimo; si costituiva in giudizio l'Esattoria eccependo l'inammissibilita' dell'opposizione dato il rapporto di parentela sussistente tra esecutato e opponente; espletata l'istruttoria attraverso produzioni documentali all'udienza del 25 maggio 1993 le parti precisavano le conclusioni ed alla successiva udienza collegiale del 25 gennaio 1995 la causa era ritenuta in decisione; Osservato che: a) l'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 prevede al secondo comma, lett. b), che l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. all'esecuzione esattoriale non puo' essere proposta "dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato .."; tali soggetti, al pari del contribuente, "contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza", il quale ha il potere di sospendere l'esecuzione e decide nel termine di trenta giorni con provvedimento espressamente dichiarato definitivo (art. 53 d.P.R. cit.); le determinazioni dell'intendente di finanza possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo per violazione di interessi legittimi (cfr. Cass., 6 novembre 1989, n. 4618; v. anche Cons. St., 28 dicembre 1984, n. 1067 in Firenze, 1985, III, 383) mentre il giudice ordinario puo' conoscere soltanto dell'"azione successiva al compimento della procedura esattoriale volta ad accertare ex post la legittimita' o meno di questa e il diritto al risarcimento del danno" (cfr. Cass., 8 marzo 1993, n. 2755); nessuna tutela e' prevista per il terzo contro il merito della imposizione fiscale; b) piu' volte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 cit., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e' stata sottoposta alla Corte costituzionale, la quale ne ha ripetutamente dichiarato la manifesta infondatezza (v. tra le altre C. cost., 30 aprile 1986, n. 123; 30 aprile 1986, n. 121; 12 dicembre 1984, n. 283 in Firenze, 1986, I, 1475 ss.), affermando che la norma "rafforza la garanzia del credito, assoggettando all'azione esecutiva alcuni beni che si trovino in una particolare situazione locale", che la norma "appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta" (C. cost., 16 giugno 1964, n. 42 in Firenze, 1964, I, 1534 sull'art. 207, secondo comma, d.P.R. n. 645/1958 da cui deriva la disposizione in esame), che il parente o l'affine "viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario (l'aver lasciato, cioe', il bene nella casa di abitazione del congiunto)" (C. cost., 26 novembre 1964, n. 93), che la norma "si inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni tributarie" determinando "l'oggetto su cui si puo' esercitare l'azione esecutiva .. anche se vi sono terzi che vantano diritti di proprieta' su di essi" (C. cost., n. 4/75); c) sulla base dell'elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimita' sommariamente riassunta, l'esclusione della legittimazione all'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. dei soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 52 dovrebbe interpretarsi, come e' stato osservato in dottrina, nel senso che "i beni mobili del coniuge, dei parenti e degli affini sino al terzo grado del contribuente (o dei coobbligati), i quali si trovino nella casa di abitazione del debitore (o del coobbligato) pur essendo di proprieta' di tali soggetti e non del debitore, sono soggetti alla responsabilita' esecutiva per il debito tributario altrui"; ci troveremmo dunque di fronte ad una ipotesi di responsabilita' per debito altrui, prevista in ragione della particolare localizzazione del bene; d) l'ordinamento conosce altre ipotesi di responsabilita' per debiti altrui disposta in considerazione della particolare localizzazione dei beni: si pensi alle ipotesi di responsabilita' da debito altrui emergenti dal sistema di cui all'art. 2914 n. 4 c.c. (beni del terzo acquistati dal debitore sulla base di un atto non avente data certa anteriore al pignoramento e dei quali il terzo non ha il possesso) e all'art. 621 c.p.c. (beni del terzo pignorati presso il debitore acquistati e affidati al debitore a titolo diverso dalla proprieta' sulla base di atti non aventi data certa anteriore al pignoramento; beni del terzo della cui proprieta' non si fornisca la prova testimoniale, allorquando la professione o il commercio del terzo o del debitore rendano verosimile il diritto del terzo); sia in questi casi che in quello in esame ci troviamo di fronte a disposizioni di natura sostanziale le quali risolvono i conflitti tra il creditore e i terzi proprietari di beni mobili che si trovano presso la casa del debitore, assoggettando a responsabilita' tutti i beni mobili che ivi sono situati; peraltro, mentre nelle ipotesi di cui agli artt. 2914 n. 4 c.c. e 621 c.p.c. la presunzione di appartenenza puo' essere vinta con la prova scritta dell'anteriorita' dell'acquisto e dell'affidamento del bene al debitore a titolo diverso dalla proprieta' o con la prova testimoniale quando ammissibile, la presunzione su cui si fonda la responsabilita' per debito tributario altrui non puo' essere vinta in alcun modo; e) affinita' rivela la fattispecie anche con i privilegi di cui agli artt. 2756, 2757, 2760, 2761, 2764 e 2765 c.c., norme che consentono al creditore di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del terzo proprietario; in tali ipotesi peraltro - e cio' le differenzia dal caso in esame in cui non e' richiesto dalla legge che il creditore ritenga in buona fede che il bene sia di proprieta' del debitore - l'art. 2756, secondo comma "impone al creditore l'onere di provare la sua buona fede, che, dovendo giustificare non gia' l'acquisto di diritti, ma l'estensione dell'azione esecutiva, si traduce nell'onere di provare l'ignoranza, non imputabile a colpa grave (art. 1147, secondo comma), del fatto che il committente, anche eventualmente non proprietario, non avesse titolo di affidargli la cosa al fine di conservarla o migliorarla"; f) rientra certamente nella liberta' del legislatore una compressione del diritto di proprieta' quale quella insita nella previsione di ipotesi di responsabilita' per debito altrui; la complessiva disciplina della responsabilita' del terzo per debito fiscale altrui quale tratteggiata sub a) appare peraltro irrazionale e priva di giustificazione (giustificazione in particolare non ritraibile dall'"esigenza di ordine costituzionale di assicurare la riscossione delle imposte", in quanto, come e' stato osservato, cio' "non puo' riguardare la posizione del terzo proprietario, estraneo al rapporto sostanziale e quindi sottratto alla potestas imperii dell'amministrazione"), laddove si differenzia dalle altre ipotesi di responsabilita' per debito altrui con l'inibire che attraverso lo strumento processuale dell'opposizione di terzo il parente o l'affine possa vincere la presunzione di appartenenza alla responsabilita' per debiti del debitore (e senza predisporre altri meccanismi per contemperare le ragioni della proprieta' con le ragioni della soddisfazione del credito, come avviene per i privilegi sopra indicati); sotto tale profilo, essendo irragionevole la differenza di disciplina, la norma in esame si pone in conflitto con l'art. 3 Cost. mentre l'ingiustificata compressione del diritto di azione (potendo il terzo proprietario far valere l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi "solo nella forma mediata del ricorso innanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento con cui l'intendente di finanza abbia respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell'art. 53 d.P.R. n. 602/1973") si pone in contrasto con l'art. 24 Cost.; Ritenuto sulla base di quanto fin qui esposto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.P.R. cit. non sia manifestamente infondata; Ritenuto che la suddetta questione sia anche rilevante nel presente giudizio, in quanto, essendo l'opponente figlia convivente dell'esecutata qualora non venisse sollevata l'eccezione dovrebbe farsi applicazione dell'art. 52 cit. con conseguente declaratoria di inammissibilita' dell'opposizione;