IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Massarella Lidia M.G., il quale ha chiesto
 che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Massarella Lidia M.G., e' stata  tratta  all'odierno  dibattimento
 con  decreto del g.i.p. presso questo tribunale in data 3 marzo 1995,
 per rispondere del delitto di cui agli art. 323 e 61, n.  10-11,  del
 c.p. In Sassari dal 20 maggio 1993 al 3 giugno 1993.