IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Puxeddu Francesco, Piredda Giuseppe, Bazzari Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Puxeddu Francesco, Piredda Giuseppe e Bazzari Giuseppe sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 14 febbraio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del reato di cui agli artt. 11, 81 cpv., 61, n. 7 e 11, 629, primo comma e cpv., del c.p.; in Sassari e Alghero fino al 23 ottobre 1991.