IL TRIBUNALE
    Sentito  il  difensore  di  Puxeddu  Francesco,  Piredda Giuseppe,
 Bazzari Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e
 rinviato,  essendo  egli  assolutamente  impedito  a  comparire   per
 legittimo  impedimento consistente nella sua adesione alla astensione
 dalle udienze nei procedimenti a carico  di  imputati  non  detenuti,
 proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non prevede alcuna soluzione per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Puxeddu Francesco, Piredda Giuseppe e Bazzari Giuseppe sono  stati
 tratti  all'odierno dibattimento con decreto del 14 febbraio 1994 del
 g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del reato di cui  agli
 artt.  11, 81 cpv., 61, n. 7 e 11, 629, primo comma e cpv., del c.p.;
 in Sassari e Alghero fino al 23 ottobre 1991.