IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 24 marzo 1994 del g.i.p. presso questo tribunale sede per rispondere la Usai: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.; l'Oggiano: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.; entrambi del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 476 del c.p.