IL TRIBUNALE
    Sentito  il  difensore  di Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, il
 quale ha chiesto che il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo
 egli  assolutamente  impedito  a  comparire per legittimo impedimento
 discendente dalla sua adesione  alla  astensione  dalle  udienze  nei
 procedimenti  a  carico  di  imputati  non detenuti, proclamata dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, sono stati tratti all'odierno
 dibattimento  con  decreto del 24 marzo 1994 del g.i.p. presso questo
 tribunale sede per rispondere la Usai: del delitto  di  cui  all'art.
 314  del  c.p.;  l'Oggiano: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.;
 entrambi del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 476 del c.p.