IL TRIBUNALE
    Sentito  il  difensore di Caggiari Giulio, il quale ha chiesto che
 il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Caggiari Giulio, e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  20  dicembre 1994 del presidente per rispondere: del delitto
 di cui agli artt. 81 c.p.v. e 628 del c.p.; in Sassari e in  agro  di
 Sassari  (regione San Giovanni) fino al 9 giugno 1985; del delitto di
 cui agli artt. 61, n. 2, e 582 del c.p.;  in  regione  San  Giovanni,
 agro di Sassari il 9 giugno 1985.