IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Caggiari Giulio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Caggiari Giulio, e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 20 dicembre 1994 del presidente per rispondere: del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. e 628 del c.p.; in Sassari e in agro di Sassari (regione San Giovanni) fino al 9 giugno 1985; del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 582 del c.p.; in regione San Giovanni, agro di Sassari il 9 giugno 1985.