ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma  1,
 lettere  b)  e  c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione
 del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione  di  un
 programma  decennale  di  costruzione  di  alloggi  per  lavoratori),
 dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per  l'edilizia
 residenziale),  dell'art.  1  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498
 (Interventi urgenti in materia di  finanza  pubblica),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  27  aprile  1994  dal  Pretore  di  Milano nel
 procedimento civile vertente tra Albori Riccardo ed altri e l'INPS ed
 altri, iscritta al n. 595 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visti l'atto di  costituzione  di  Schinella  Domenico  ed  altri,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il   Giudice
 relatore Renato Granata;
    Uditi  l'avv.  Bruno  Miranda  per  Schinella Domenico ed altri, e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio promosso da Albori Riccardo ed  altri
 lavoratori  nei  confronti  dell'INPS, del Ministero del tesoro e del
 datore di lavoro dei  ricorrenti  stessi,  i  quali  avevano  chiesto
 accertarsi    e    dichiararsi    l'insussistenza   dell'obbligo   di
 corresponsione dei contributi  ex  Gescal,  ordinarsi  al  datore  di
 lavoro   di  non  operare  le  relative  trattenute,  condannarsi  il
 Ministero  del  tesoro  alla  restituzione  in  favore   di   ciascun
 ricorrente  delle  ritenute  ex  Gescal  operate  sulle  retribuzioni
 mensili nell'ultimo decennio l'adito pretore di Milano, con ordinanza
 del 27 aprile 1994, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3  e  53
 Costituzione  -  questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14  febbraio  1963,  n.
 60,  35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e 1 della legge 23 dicembre
 1992, n. 498.
    Il giudice rimettente premette che il cit. art. 1 della  legge  n.
 498  del  1992  - nel prorogare fino al 31 dicembre 1995 i contributi
 c.d. GESCAL introdotti con la legge n. 60  del  1963  -  ha  previsto
 l'utilizzazione di parte delle risorse (in misura non superiore a 250
 miliardi)  derivanti  dai predetti contributi per la realizzazione di
 interventi  di  ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  ad   uso
 abitativo  distrutti  o  danneggiati dalle avversita' atmosferiche di
 cui ai decreti n. 426 del 1992 e n. 471 del 1992.
    Cio'  comporta  che  i  potenziali  assegnatari  delle  abitazioni
 tramite  gli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ovvero
 i potenziali  destinatari  dei  contributi  per  la  ricostruzione  o
 riparazione di immobili distrutti o danneggiati da eventi atmosferici
 sono  anche  i  lavoratori  autonomi, che non versano e non hanno mai
 versato i contributi ex Gescal. Si e' quindi determinata - secondo il
 giudice rimettente, che richiama la precedente  decisione  di  questa
 Corte  in  materia  (sentenza  n.  241  del 1989) - una situazione di
 disparita' di trattamento in danno  dei  lavoratori  dipendenti,  sui
 quali  grava  l'obbligo  del versamento dei contributi finalizzati ad
 interventi di ricostruzione o riparazione,  di  cui  sono  potenziali
 beneficiari anche i lavoratori autonomi.
    Inoltre  -  ritiene  ulteriormente  il  giudice  rimettente  -  la
 normativa censurata viola anche  l'art.  53  della  Costituzione,  in
 quanto   -  avendo  la  suddetta  obbligazione  contributiva  assunto
 sostanzialmente natura tributaria una volta venuta meno la originaria
 causa del prelievo -  difetterebbe  il  presupposto  della  capacita'
 contributiva,  non senza considerare che comunque un onere tributario
 non puo' essere posto a carico esclusivo di  una  sola  categoria  di
 persone.
    2.  -  Si  sono  costituiti  Schinella  Domenico ed altri ed hanno
 chiesto - aderendo alle argomentazioni svolte dal giudice  rimettente
 - che le norme censurate siano dichiarate incostituzionali.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che la questione sia dichiarata manifestamente infondata o
 comunque infondata.
    In particolare da una parte l'Avvocatura osserva che  a  decorrere
 dal  1  gennaio  1988 e' stata ripristinata l'originaria destinazione
 dei fondi GESCAL in favore dei soli  lavoratori  dipendenti.  Analoga
 considerazione  poi  l'Avvocatura  svolge  con riferimento all'art. 1
 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  che  non  e'  assimilabile  al
 secondo comma dell'art. 22 della legge n. 67 del 1988 (dichiarato, in
 parte,  incostituzionale  dalla  citata  sentenza  n.  241 del 1989).
 Mentre, infatti, quest'ultima norma aveva  distratto  una  parte  del
 gettito  contributivo  disponendone  l'acquisizione  alla  indistinta
 entrata del bilancio dello  Stato  (a  fronte,  dunque,  di  esigenze
 finanziarie,  e  per finalita' di carattere generale), l'art. 1 della
 legge n. 498 del 1992 si e' limitato  a  devolvere  un'assai  modesta
 parte   di   quelle  risorse  alla  realizzazione  di  interventi  di
 ricostruzione o di riparazione d'immobili ad uso abitativo  distrutti
 o  danneggiati  da determinate avversita' atmosferiche. D'altra parte
 la  ridottissima  devoluzione  del  gettito  anche  a  beneficio  dei
 lavoratori  autonomi,  che  abbiano  visto  danneggiate  dai predetti
 eventi atmosferici  le  loro  case  di  abitazione,  non  e'  vicenda
 assolutamente  abnorme  e significativamente incidente sul meccanismo
 contributivo suddetto.
                        Considerato in diritto
   1. - E' stata sollevata questione incidentale - in riferimento agli
 artt. 3 e 53 della  Costituzione  -  degli  artt.  10,  primo  comma,
 lettere  b)  e  c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione
 del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione  di  un
 programma  decennale  di  costruzione  di alloggi per lavoratori), 35
 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
 e 1 della legge 23 dicembre  1992,  n.  498  (Interventi  urgenti  in
 materia  di finanza pubblica) nella parte in cui prevedono l'obbligo,
 da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1995, di pagare i  contributi
 c.d.  Gescal  e  quindi  di  operare  le  relative  trattenute  sulle
 retribuzioni mensili  dei  lavoratori  subordinati,  con  conseguente
 formazione  di una provvista che in generale puo' essere impiegata in
 favore  di  lavoratori  autonomi  ed  in  particolare   puo'   essere
 utilizzata,   fino   alla   concorrenza   di  250  miliardi,  per  la
 realizzazione di interventi di  ricostruzione  o  di  riparazione  di
 immobili  ad  uso  abitativo,  a  costoro  appartenenti,  distrutti o
 danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge del
 4 dicembre 1992, n. 471 e al decreto-legge del 4  novembre  1992,  n.
 426.
    In  particolare  si  sospetta  da  parte del giudice rimettente la
 violazione del principio di eguaglianza in ragione della  conseguente
 situazione  di  disparita'  in  danno dei lavoratori dipendenti ed in
 favore dei lavoratori autonomi, atteso che sui primi grava  l'obbligo
 del  versamento dei contributi finalizzati a realizzazioni edilizie e
 ad interventi ripristinatori di cui sono potenziali beneficiari anche
 i lavoratori autonomi.
    Sarebbe  altresi'  violato  -  nella  prospettazione  del  giudice
 rimettente  -  il  principio  della necessaria capacita' contributiva
 anche perche' l'obbligo contributivo  in  questione,  avendo  assunto
 natura  sostanzialmente  tributaria,  non  puo' essere posto a carico
 esclusivo di una sola categoria di soggetti.
    2.  -  Va  premesso  -  sia  sotto  il  profilo  della   rilevanza
 dell'incidente  di  costituzionalita' che dell'esatta identificazione
 del thema decidendum,  necessariamente  limitato  a  quello  devoluto
 dall'ordinanza  di  rimessione - che in quest'ultima si ravvisano, da
 un lato, la denunzia dell'art. 35 della legge  n.  457  del  1978  in
 quanto  rivolto  ad ampliare, a livello di fattispecie legale tipica,
 la platea dei soggetti beneficiari al  di  la'  della  categoria  dei
 lavoratori   dipendenti,   che   pur   rimane   l'unica  tenuta  alla
 contribuzione, e, dall'altro, la denunzia dello storno di una  parte,
 quantitativamente determinata, delle risorse per finalita' diverse da
 quelle tipiche in favore dei lavoratori dipendenti - gli unici incisi
 dall'obbligo di contribuzione - previsto dall'art. 1, comma 10, della
 legge  n.  498  del 1992, in tale storno rinnovandosi e perpetuandosi
 una ingiustificata discriminazione in danno di tali lavoratori.
    Quindi la questione sollevata dal  giudice  rimettente  si  palesa
 senza dubbio alcuno pertinente alle domande proposte dagli attori nel
 giudizio  a  quo  (accertamento  della  non  debenza  e condanna alla
 restituzione dei contributi gia' corrisposti) e pertanto sussiste  il
 requisito della rilevanza.
    3. - Il primo profilo di censura e' ancorato alla tesi secondo cui
 oggi - a seguito del mutamento ed ampliamento degli scopi cui possono
 essere   destinati  i  proventi  della  contribuzione  -  beneficiari
 potenziali della utilizzazione dei contributi stessi complessivamente
 considerati sono anche i lavoratori autonomi, e non piu'  soltanto  i
 lavoratori dipendenti nei confronti unicamente dei quali, per contro,
 avviene il prelievo.
    Cosi'  prospettata  la questione e' infondata (con riferimento sia
 all'art. 3 della Costituzione che all'art.  53  della  Costituzione),
 perche'  -  come  gia'  rilevato  dalla sentenza n. 241 del 1989 - "a
 decorrere dal 1 gennaio del 1988", in forza dell'art. 22 della  legge
 n.  67  del 1988, "e' stata ripristinata la originaria destinazione a
 favore .. dei soli lavoratori dipendenti". Ne' puo' essere  condivisa
 l'argomentazione,  espressa dalla difesa della parte privata, secondo
 cui il citato art. 22 sarebbe stato "sostituito"  dall'art.  1  della
 legge  n.  498  del  1992,  che  peraltro non avrebbe tenuto fermo il
 ripristino  della  originaria  destinazione   operato   dalla   prima
 disposizione; ed invero la legge n. 498 del 1992 - osserva la Corte -
 nel  prorogare  il  regime  normativo  dei  contributi  Gescal  lo ha
 recepito tal quale esso  era  presente  nell'ordinamento  al  momento
 della  sua  entrata  in  vigore,  comprensivo  quindi - anche - della
 ripristinata (dall'art. 22 della legge n. 67 del  1988)  destinazione
 dei contributi, in linea generale, alle finalita' originarie relative
 alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti.
    4. - Il secondo profilo di censura si appunta invece, come gia' si
 e'  messo in luce, contro la disposizione dettata con l'art. 1, comma
 10, della legge n. 498 del 1992 che prevede lo storno dalle finalita'
 proprie dei  contributi  Gescal  -  quali  ripristinate  in  sede  di
 fattispecie  legale  tipica  in favore dei soli lavoratori dipendenti
 soggetti al prelievo - di una parte delle complessive risorse fino al
 limite  di  250  miliardi  di  lire  e  la  sua   destinazione   alla
 realizzazione  di  interventi  di  ricostruzione  e di riparazione di
 immobili ad uso abitativo  distrutti  o  danneggiati  da  determinate
 avversita' atmosferiche.
    Nell'ambito  cosi'  precisato  la censura e' fondata, alla stregua
 delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 241 del  1989  a
 fondamento  della  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale di
 altra analoga disposizione - l'art. 22, comma 2, della  legge  n.  67
 del  1988  -  che  riservava  una  determinata  parte  dei contributi
 "all'entrata del bilancio dello Stato". Invero, secondo  quanto  gia'
 precisato dalla Corte in quella occasione, le finalita' del prelievo,
 a   carico  dei  lavoratori  dipendenti,  riaffermate  esplicitamente
 proprio dallo stesso art. 22, impongono che  l'intero  ammontare  dei
 proventi  venga  destinato  a  soddisfare le esigenze abitative della
 categoria dei lavoratori assoggettati  al  prelievo  stesso.  Sicche'
 l'ammissione  -  per  contro  -  alla  fruizione  di  una  parte  dei
 contributi di soggetti individuati soltanto in funzione della  subita
 incidenza  nel  loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi
 provocati da determinate calamita'  naturali,  a  prescindere  quindi
 dalla   qualita'   di  lavoratori  dipendenti,  oltre  che  palesarsi
 irragionevole in se', comporta  anche  violazione  del  principio  di
 uguaglianza a causa della parificazione del trattamento di situazioni
 diverse.  Da  qui la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
 10, della legge n. 498 del 1992, per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione  limitatamente  al  secondo  ed  al  terzo  periodo, che
 prevedono il parziale utilizzo dei contributi Gescal per  la  diversa
 finalita' di cui si e' detto.
    5.  -  Rimane  assorbita  la dedotta violazione dell'art. 53 della
 Costituzione.