Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di g.r. di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, "Conversione in legge del d.-l. 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale" (in Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1995, n. 191 della serie generale), quanto agli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, nella parte in cui le disposizioni ivi contenute attribuiscono al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero dell'interno significative risorse economiche per lo svolgimento di attivita' e/o l'approvvigionamento di mezzi e attrezzature, in settori nei quali e' prescritta l'intesa con le regioni, in assenza dell'intesa stessa; quanto all'art. 1 , comma 2, nella parte in cui la disposizione ivi contenuta assegna una dotazione al Corpo forestale dello Stato per "l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo", mentre tali attivita' sono di competenza delle Regioni; quanto all'art. 1, comma 3, nella parte in cui la disposizione ivi contenuta assegna altre risorse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio per "la sperimentazione e... la acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonche' alla utilizzazione delle associazioni di volontariato...",da un lato prevedendo l'intervento statale in materia di competenza regionale e dall'altro prefigurando l'uso di personale volontario senza chiarire che esso deve essere messo ad operare alle dipendenze delle regioni; quanto all'art. 3, e in generale quanto al provvedimento legislativo nel suo insieme, nella parte in cui, dopo avere disposto rilevanti stanziamenti a favore di organi statali in materie di competenza regionale o come minimo presupponenti intesa con le regioni, contempla convenzioni tra le regioni e il Ministero dell'interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio delle stesse regioni. 1. - Con precedente decisione n. 157 del 4 aprile/10 maggio 1995 codesta ecc.ma Corte ha accolto parzialmente ricorsi delle regioni Veneto e Lombardia indirizzati contro un provvedimento legislativo di tenore analogo a quello ora impugnato, il d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 497. In tale occasione, dopo una puntuale ricostruzione dello stato della disciplina normativa di settore nell'ottica dei rapporti tra Stato e regioni, la Corte ha tra l'altro affermato: a) che le competenze in tema di difesa dagli incendi sono regionali (punto 5 del Diritto) e che, pur non essendo escluso in base alla logica dell'emergenza un intervento statale (punto 3.3), non puo' neppure in tale caso prescindersi dall'intesa con le regioni (ancora punto 5); b) che il ricorso a personale volontario da parte del Corpo forestale dello Stato in tanto e' possibile e legittimo in quanto abbia luogo in una con l'utilizzo di tale personale da parte della regione a cui e' destinato (punto 4). Il Governo ed il Parlamento sembrano ora essersi nuovamente discostati per intero dalle chiare indicazioni fornite dalla Corte nella decisione citata. 2. - L'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977 ha disposto il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui alla legge n. 47/1975, ad inclusione delle attribuzioni programmatorie, di quelle gestionali relative alle opere e ai mezzi per la prevenzione degli incendi, come e' espressamente affermato dal terzo comma dello stesso art. 69, con le sole, esplicite eccezioni del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego dei vigili del fuoco, peraltro da porsi comunque in essere di intesa con le regioni (punto 3.2 del diritto della decisione n. 157/1995). L'estraneita' dello Stato alle funzioni predette e' stata poi confermata dalla legge n. 491/1993, contenente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adottata in conformita' alla volonta' popolare espressa nella consultazione referendaria del 18 aprile 1993, soppressiva del Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale testo normativo ha disposto che "sono di competenza delle regioni tutte le funzioni di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero...". Al nuovo dicastero la legge non riserva che competenze di carattere generalissimo, attinenti principalmente ai rapporti tra il nostro ordinamento e quello internazionale o comunitario (art. 2, lettere a, b, e c) ovvero alla definizione di politiche di indirizzo e coordinamento, nonche' di elaborazione e diffusione di informazioni e dati (art. 2, lett. d). Tali competenze vanno tutte esercitate nel rispetto del principio fondamentale che ispira la riforma, alla stregua del quale tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste sono, oggi, di competenza delle regioni. Cio' vale anche con riferimento alle attivita' di prevezione degli incendi boschivi, rispetto alle quali la legge n. 491/1993 non solo conferma, ma rafforza e irrigidisce le menzionate previsioni dell'art. 69, comma 3, del d.P.R. n. 616/1977. Nel nuovo scenario normativo, la tutela del patrimonio boschivo diviene una delle tante funzioni in materia di agricoltura e foreste, tutte di competenza regionale. In sintesi, la legge n. 491/1993 non solo non ha alterato in danno delle regioni il riparto di competenze tra queste e lo Stato in riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi, ma anzi ha ulteriormente chiarito la assoluta residualita' delle competenze statali, in un'ottica di forte autonomia in materia di agricoltura e foreste, che la normativa qui censurata aspira illegittimamente a rovesciare. I numerosi interventi statali nella materia, pur motivati da ragioni di pervasiva emergenza (cfr. ad es. il d.-l. n. 332/1993, convertito in legge n. 428/1993 e lo stesso d.-l. n. 377/1993, convertito in legge n. 467/1993), in tanto sono stati ritenuti dalla Corte costituzionalmente legittimi in quanto compatibili, o interpretati compatibilmente, con i predetti principi. Tali principi, viceversa, sono ora nuovamente, pervicacemente, e per molti versi anche piu' gravemente, violati nel testo normativo impugnato con il presente ricorso. 3.1. - L'art. 1, comma 1 e l'art. 2, commi 1 e 2 della legge n. 339 attribuiscono rispettivamente al MiRAAF uno stanziamento di 40 miliardi "per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili Canadair CL-215 e degli elicotteri in dotazione al corpo forestale dello Stato"; al Corpo dei vigili del fuoco 30 miliardi per spese correnti di impiego, come missione, mense e straordinari, e 8 miliardi "per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, nonche' per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli incendi boschivi...". In sintesi, tutte le disposizioni in questione hanno in comune la previsione di finanziamenti per lo svolgimento di attivita' di gestione relative a funzioni che l'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977, e con esso la giurisprudenza costituzionale, consentono allo Stato solo d'intesa con le regioni. Tale vincolo non e' rispettato nella specie ne' a livello di mera garanzia di principio ne' tanto meno in concreto sul piano delle effettive garanzie organizzative e procedimentali, di cui non v'e' traccia nel disposto normativo. Si assume pertanto la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con riferimento all'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977 e al d.P.R. n. 11/1972, oltre che alla legge n. 491/1993, nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione, con riferimento alle stesse norme primarie interposte, per essere introdotto, o confermato e/o rafforzato, un contesto organizzativo e finanziario disfunzionale rispetto al corretto assetto delle competenze e impeditivo del loro regolare dispiegarsi procedimentale. 3.2. - L'art. 1, comma 2, stanzia 1,5 miliardi "per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato", con l'utilizzo dei lavoratori di cui al d.-l. n. 232/1995. I compiti di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo sono interamente devoluti alle regioni, non eccettuandosi che l'1% del patrimonio immobiliare della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali. Non si vede dunque come possa il Corpo forestale dello Stato effettuare tali spese, salvo che non si riferiscano al predetto 1%, il che peraltro il legislatore statale non ha precisato. Analogamente illegittimo, poi il richiamo all'utilizzo del personale di cui al d.-l. n. 232/1995, non convertito e sostituito dal d.-l. 4 agosto 1995, n. 326, pure non convertito all'atto della pubblicazione della legge impugnata. Si assume pertanto la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riferimento agli artt. 68, 69 e 71, al d.P.R. n. 11/1972 e alle leggi nn. 47/1975 e 491/1993. 3.3. - L'art. 1, comma 3, assegna al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio 3,5 miliardi "per le esigenze... finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonche' alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613". Nessuna disposizione del d.P.R. n. 616/1977, e in specie non l'art. 69 ne' l'art.71, che elenca le competenze agro-forestali tassativamente riservate allo Stato, assegna allo Stato competenze di ricerca nel settore in questione, tanto meno in assenza di intese con le regioni, alle quali compete la parte prevalente delle competenze in materia. Anche sotto questo profilo si assumono dunque violati gli artt. 117 e 118 della Costituzione, con riferimento agli artt. 69 e 71 del d.P.R. n. 616/1977 e al d.P.R. n. 11/1972, nonche' gli artt. 3 e 97 con riferimento alle stesse disposizioni primarie interposte. Inoltre, la non meglio identificata utilizzazione delle associazioni di volontariato, incomprensibile in se' e per se', non puo' che celare l'utilizzazione degli operatori del volontariato. A questi ultimi, peraltro, si applicano evidentemente i principi elaborati dalla Corte e riconfermati dalla citata, recente pronuncia n. 157/1995. In tale occasione, il Collegio ha chiarito che il volontariato, sia alla luce della legge n. 266/1991, sia dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 613/1994 pur richiamato nel comma impugnato, e' radicato nel territorio e quindi in base al sistema complessivo di competenze, puo' al massimo essere selezionato a cura del Corpo forestale, ma i volontari certo non possono venire inquadrati nel corpo come ausiliari, ne' possono sfuggire all'utilizzo da parte delle regioni sul cui territorio sono chiamati ad operare. Anche nel caso in esame, dunque, deve giungersi alla conclusione che la Corte ha gia' fatto propria nella sentenza 157/1995 (punto 4): che cioe' la disposizione impugnata e' costituzionalmente illegittima "in quanto non riserva il potere d'impiego degli operatori antincendio volontari alla regione cui questi sono stati destinati". Si assume pertanto la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione anche con riferimento agli artt. 69 e 71 lettera g) del d.P.R. n. 616/1977 e 11 del d.P.R. n. 11/1972, nonche' agli artt. 5 legge n. 47/1975 e 10 legge n. 491/1993, nonche' infine ai principi ispiratori della legge n. 266/1991. Sul punto, giova richiamare altresi' la decisione n. 75/1992 sul volontariato, oltre che rammentare che la regione Lombardia ha gia' disciplinato l'impiego del volontariato nel settore con propria legge n. 33/1972. 3.4. - L'art. 3, comma 1, prevede che le regioni possano stipulare apposite convenzioni con il Corpo dei vigili del fuoco "per utilizzo, compatibilmente con le contingenti (sic) disponibilita', di personale, e mezzi... assumendone in carico le relative spese". Qui, il pregiudizio economico e funzionale determinato dalla normativa impugnata si fa ancor piu' clamoroso. Non solo imponenti risorse (in tutto circa 80 miliardi per l'esercizio finanziario 1995) sono dirottate allo Stato per consentire a diversi suoi organi lo svolgimento di funzioni che dovrebbero essere riservate alle regioni (e che solo l'emergenza e le relative esigenze di unitarieta' consentono di accentrare in capo allo Stato, purtuttavia d'intesa con le regioni), ma queste ultime, per riaccedere convenzionalmente alle funzioni di cui sono state spogliate, e per esercitare quel che rimane delle funzioni proprie meglio che con le poche strutture disponibili dopo il drenaggio di risorse a favore dello Stato in nome dell'emergenza, devono conferire altre risorse per convenzione. E' evidente che, se questa logica dovesse venire legittimata, si perpetrerebbe un vero e proprio ciclo perverso, una sorta di paradosso della poverta', per cui l'emergenza, divenuta cronica - ed infatti la straordinarieta' si ripete piu' o meno nelle stesse forme per il terzo anno consecutivo - viene riprodotta prima con lo storno di risorse in nome dell'unita' di sforzi per fronteggiarla e poi con il dirottamento convenzionale di altre, si presume non minori, per l'impossibilita' di fronteggiare in proprio quella stessa emergenza che ha giustificato l'impoverimento del titolare istituzionale della funzione. Non potrebbe, in avverso, obiettarsi che codesta ecc.ma Corte ha affermato, proprio nella sentenza n. 157/1995, che lo Stato puo' adottare interventi anche in materie di competenza regionale, purche' essi "presentino il carattere della straordinarieta' ed i relativi finanziamenti risultino aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari". Deve infatti rilevarsi, in primo luogo, che il constatato, continuo ripetersi di interventi statali nella materia qui in discussione e' la migliore riprova della assoluta assenza di "straordinarieta'" degli stessi. Questo nuovo episodio conferma, anzi, come sia rimasto del tutto inascoltato l'appello che proprio la sentenza n. 157/1995 ha lanciato al legislatore, perche' "riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti": il decreto impugnato non contiene alcun "disegno organico", e si muove proprio nell'ottica angusta del "rapporto evento-intervento", che codesta ecc.ma Corte aveva inteso censurare una volta per tutte. E' lo stesso legislatore statale che ammette il vizio della propria azione, laddove, nelle premesse dell'atto impugnato, afferma espressamente che esso viene adottato in ragione dell'"imminente periodo estivo", quasi a comprovare la limitatezza delle finalita' legislative e l'asfitticita' del connesso disegno normativo. Non puo' esservi "straordinarieta'", insomma se essa e' frutto dell'imprevidenza e della pigrizia del legislatore statale, che non e' ancora addivenuto a quella sistemazione organica della materia che risulta ogni giorno piu' necessaria. Ne' puo', parallelamente, parlarsi di una "emergenza" che giustifichi lo sconvolgimento dell'ordine costituzionale delle competenze statali e regionali. A parte i limiti generali gia' chiariti dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. la sent. n. 307/1983), infatti, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una emergenza che e' frutto dell'inazione statale, e non puo' - dunque - giustificare improvvisi ed estemporanei interventi, violativi dell'autonomia degli enti regionali. Quanto alla "aggiuntivita'" dei finanziamenti previsti dal decreto impugnato, si deve invece osservare che essa, in realta', non sussiste. E' chiaro, infatti, che le risorse destinate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono, in realta', dirottate da quelle che dovrebbero essere attribuite alle regioni per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali in materia. E' lo stesso art. 3, comma 1, del d.-l. n. 275/1995, infatti, che riconosce l'interesse delle regioni ad avvalersi del personale e dei mezzi del Corpo, prevedendo pero' che, nel caso, le relative spese gravino sulla stessa regione richiedente. Delle due, invero, l'una: se al Corpo spettano interventi tipicamente statali, si giustificano i finanziamenti previsti, ma non si comprende per quale ragione le regioni dovrebbero essere autorizzate a valersi del Corpo medesimo; se invece il Corpo e' chiamato a svolgere compiti di spettanza regionale, e' ben giustificato il relativo utilizzo da parte delle autonomie territoriali, ma non si comprende per quale ragione esse dovrebbero accollarsi costi che non sono coperti da alcun finanziamento perche' le somme che sarebbero state necessarie a copertura sono state stornate dal legislatore statale. Non di finanziamenti aggiuntivi, pertanto, si tratta, ma di finanziamenti che sono sottratti a quella che sarebbe stata la loro destinazione naturale, in connessione con quello che e' l'assetto costituzionale e legislativo delle relative attribuzioni. Si rileva dunque la violazione degli artt. 117, 118, 119, 81, 3 e 97, con riferimento agli artt. 69 e 71 del d.P.R. n. 616/1977, al d.P.R. n. 11/1972 e alla legge n. 491/1993.