IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Faedda Salvatore, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Faedda Salvatore e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale in data 7 luglio 1994, per rispondere del delitto di cui all'art. 368 del c.p. In Padria il 21 settembre 1992.