IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Faedda Salvatore, il quale ha chiesto  che
 il  processo  venga  sospeso  e  rinviato, essendo egli assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Faedda  Salvatore  e'  stato  tratto  all'odierno dibattimento con
 decreto  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  questo
 tribunale  in  data  7 luglio 1994, per rispondere del delitto di cui
 all'art. 368 del c.p.
    In Padria il 21 settembre 1992.