IL PRETORE
   Rilevato che il difensore di fiducia dell'imputato ha dichiarato di
 aderire all'astensione dalle  udienze  deliberata  dall'Unione  delle
 camere  penali  italiane  il  27  maggio  1995 e dall'Assemblea degli
 avvocati italiani il 28 maggio 1995;
   Rilevato che il p.m. si e' opposto al rinvio  ed  ha  in  subordine
 prospettato  questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 486.5 c.p.p. in relazione all'art. 97 della Costituzione;
   Rilevato che  la  questione  della  astensione  dalle  udienze  dei
 difensori  e' priva di disciplina legislativa, nonostante la gravita'
 del fenomeno (che anche in tempi recenti ha interessato  per  periodi
 temporali  assolutamente  dilatati  alcuni  uffici  giudiziari)  e le
 espresse indicazioni della Corte costituzionale (v. sent. 114/1995) e
 nonostante che il legislatore abbia invece da tempo  disciplinato  lo
 sciopero dei pubblici dipendenti nei servizi essenziali;
   Rilevato  che  la  giurisprudenza  della  Corte di cassazione, dopo
 iniziali pronunce negative (v. sez. 3,  sent.  7753  dep.  26  agosto
 1995,  Decio  e sez. 1, sent. 2517 dep. 22 febbraio 1990, Zeno) ha da
 ultimo costantemente  ricondotto  il  fatto  della  astensione  dalle
 udienze  alla  nozione  processuale di legittimo impedimento (v. sez.
 3, sent. 8533 dep. 14 settembre 1993, Capaci; sez. 4, sent. 6604 dep.
 5 luglio 1993, Montagnoli; sez. 3, sent. 8338 dep.  23  luglio  1994,
 Riccio);
   Rilevato  che  la  questione  che si pone e' quindi se l'astensione
 dalle udienze sia in ogni caso,  quali  che  siano  le  sue  concrete
 modalita',  fatto  costituente  legittimo  impedimento  ex art. 486.5
 c.p.p.;
   Rilevato  che,  in  assenza  di  una  disciplina   positiva,   sono
 astrattamente prospettabili entrambe le due soluzioni interpretative,
 quella  secondo cui in ogni caso prevale il diritto di protesta della
 classe forense  anche  quando  le  concrete  modalita'  della  stessa
 determinino    "la    paralisi    dell'esercizio    della    funzione
 giurisdizionale  -  funzione con un risalto primario nell'ordinamento
 dello Stato - con conseguente grave  compromissione  di  fondamentali
 principi che il costituente ha inteso affermare" (sent. 114/1994 gia'
 ricordata),  e  quella  secondo la quale il diritto di protesta - pur
 costituzionalmente  garantito  anche  in  forma  associativa  -  deve
 confrontarsi  con  gli  altri  fondamentali  principi  e diritti pure
 costituzionalmente   garantiti,   sicche'    costituisce    legittimo
 impedimento solo il diritto di protesta che si eserciti con modalita'
 che   salvaguardino  gli  altri  diritti  e  principi  costituzionali
 confliggenti;
   Ritenuto che, quanto all'astensione dalle udienze dei difensori  (e
 impregiudicata  la  questione  interpretativa  se  anche al difensore
 nominato d'ufficio dopo che il giudice abbia ritenuto non sussistente
 l'impedimento  legittimo  del  difensore  di  fiducia  debba   essere
 riconosciuto  il  diritto  di  astensione,  questione  che  in questo
 processo non rileva), se e' vero che manca una disciplina legislativa
 e' pur vero che il legislatore si e' gia' con  chiarezza  pronunciato
 sul  bilanciamento  dei  principi  e diritti - con la legge 12 giugno
 1990, n. 146 - che in casi del genere vengono in conflitto;
   Ritenuto in particolare  che  ancorche'  la  legge  citata  non  si
 applichi agli esercenti la professione forense, tuttavia essa afferma
 dei  principi  (in  particolare  quelli  del  congruo  preavviso, del
 termine  certo  di  cessazione,  delle   cause   comunque   sottratte
 all'impedimento  della  trattazione)  che, essendo dettati in ragione
 della peculiare natura del servizio e della funzione e non in ragione
 della qualita' dei soggetti che si astengano dalle  proprie  doverose
 prestazioni,  non possono non essere considerati vincolanti sul piano
 interpretativo;
   Ritenuto  che  le  considerazioni  prospettate   dal   p.m.   vanno
 integralmente  condivise,  ove si accedesse all'interpretazione della
 sussistenza di un diritto di protesta della classe forense  assoluto,
 con  modalita'  stabilite  discrezionalmente dagli organi associativi
 anche opposte  a  quelle  individuabili  dall'esame  della  normativa
 vigente;
   Rilevato infatti che, in questa occasione:
     a) quanto alla deliberazione; si e' in presenza di una pluralita'
 di   soggetti   associativi   che  deliberano  astensioni  anche  non
 coordinate tra loro, alcune senza preavviso  e  tutte  senza  termine
 certo,  tutte  sostanzialmente rivolte agli stessi soggetti che volta
 per volta aderiscono o possono  aderire  per  la  pluralita'  formale
 delle appartenenze associative; si consideri che l'Assemblea generale
 degli  avvocati  italiani  ha deliberato l'astensione prima fino al 6
 maggio 1995, giorno  in  cui  l'astensione  e'  stata  prorogata  con
 effetto  immediato  al  28 maggio 1995, giorno in cui l'astensione e'
 stata nuovamente prorogata con effetto immediato al 24  giugno  1995,
 giorno   in   cui   e'  gia'  convocata  altra  assemblea  -  sicche'
 ragionevolmente puo' ritenersi allo  stato  non  certa  l'indicazione
 finale  della  astensione  -;  l'Unione  delle  camere  penali, i cui
 appartenenti hanno fin dal 24 aprile 1995 aderito alla astensione, in
 data 27 maggio  1995  ha  proclamato  l'astensione  dai  procedimenti
 penali  "fino  a  che  non  siano  approvati  in sede parlamentare, a
 seguito dell'esame in aula, i contenuti delle riforme a cui si  erano
 impegnate  le forze politiche, con riferimento anche all'art. 371-bis
 c.p.";
     b)  quanto  alle  conseguenze;  come  comunicato  dal p.m. dal 26
 aprile  1995  ad  oggi  sono  state  rinviate   in   questa   pretura
 circondariale  per  effetto dell'astensione dei difensori, 55 udienze
 dibattimentali con la conseguente mancata  celebrazione  di  ben  462
 processi;
   Rilevato   che,   come   evidenziato   dal  p.m.  con  affermazione
 integralmente condivisa dal pretore sulla base  della  esperienza  di
 questi  giorni  e  piu' generale, "il blocco presente delle udienze e
 l'incerta celebrazione di quelle future gia' evidenziano un disordine
 crescente nei modi e nei tempi di organizzazione  della  celebrazione
 dei processi penali" con una assoluta disarticolazione delle prassi e
 dei  principi  seguiti  sulla base di norme positive, quali gli artt.
 132 e 160 disp. att.  c.p.p. (si consideri che alcuni  processi  gia'
 provenienti  da  precedenti  rinvii  disposti in relazione ai termini
 inizialmente  comunicati  dagli  astenuti  sono  stati  ulteriormente
 rinviati,  con  evidenti  implicazioni organizzative, di dispendio ed
 incertezza, e la conseguente impossibilita' di una gestione razionale
 del ruolo, attenta anche al rispetto del tempo e della  liberta'  dei
 cittadini  che  sono  interessati  alla trattazione - come testimoni,
 consulenti, persone offese ed imputati -);
   Ritenuto  pertanto  che  appare  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del-l'art. 486.5 c.p.p.,
 nella  parte  in  cui,  prevedendo  come  legittimo  impedimento   la
 astensione  dalle  udienze  (secondo  l'attuale  giurisprudenza della
 Corte di cassazione), sia interpretato nel senso di imporre il rinvio
 del processo anche  a  fronte  di  una  astensione  deliberata  senza
 preavviso congruo e senza indicazione di termine finale certo, e cio'
 in  relazione  sia all'art.   97 della Costituzione sia agli artt. 2,
 24.1 e 24.2, 101.2 e 112 della Costituzione;
   Ritenuto in particolare, quanto all'art. 97 della Costituzione, che
 - con richiamo alle sentenze della Corte adi'ta n. 86/92 e 140/92  -,
 si incide nel caso concreto, per quanto si e' tentato di indicare, su
 aspetti  attinenti  alla  organizzazione  complessiva  della funzione
 giurisdizionale;  quanto  alle  condizioni  minimali  del   preavviso
 congruo  e del termine certo, che esse, risultando gia' affermate dal
 legislatore nella materia specifica,  non  sono  individuate  in  via
 discrezionale;
   Ritenuto  che  la  questione  e'  rilevante  nel presente processo,
 giacche' solo la sua soluzione consentirebbe al pretore  di  decidere
 sulla  richiesta  di rinvio proposta dal difensore, e contestualmente
 fornirebbe indicazioni autorevoli al  medesimo  difensore  sulla  sua
 condotta  processuale  piu'  adeguata nel caso di reiezione della sua
 istanza;
   Ritenuto che vanno adottati i conseguenti provvedimenti ordinatori;