ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), promosso con ordinanze emesse: 1) il 13 febbraio 1995, dal Pretore di Bassano del Grappa, nel procedimento penale a carico di Berti Pierangelo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 13 febbraio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, nel corso di due procedimenti penali a carico di Berti Pierangelo e Tottene Gino, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), nella parte in cui prevede che, per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 della citata norma, non sia stato comunicato al richiedente un motivato provvedimento di diniego; che secondo il giudice rimettente la norma impugnata, con l'introdurre l'istituto del silenzio assenso nella materia dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pone in contrasto con la normativa statale la quale richiede un'autorizzazione espressa per tutte le fasi di trattamento dei rifiuti tossici, cosi' interferendo nella materia penale riservata, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, all'esclusiva competenza del legislatore statale; che nel giudizio avanti alla Corte nessuna delle parti private si e' costituita, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che i due giudizi, prospettando identica questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1993, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale in parte qua della norma impugnata; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.