IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Marangoni Fabrizio, imputato della contravvenzione di cui
 all'art. 1 cpv.,  lett.  a)  e  b)  legge  n.  516/1982,  cosi'  come
 modificata  dalla  legge  n.  194/1991, perche', quale amministratore
 della "Vanessa  Costruzioni  s.r.l."  non  annotava  nelle  scritture
 contabili   ai   fini   delle   imposte  dirette  ricavi  pari  a  L.
 5.734.941.737 ne' in  quelle  ai  fini  dell'IVA  ricavi  pari  a  L.
 5.637.585.237,  risultando pari a L. 3.901.414.000 il volume d'affari
 dell'impresa. In S. Giovanni Lupatoto (Verona) nel 1993.
   Visti gli atti del sopracitato procedimento e gli articoli di legge
 indicati;
   Preso   atto  della  conclusione  difensiva  secondo  la  quale  il
 Marangoni, nei cui confronti la  Guardia  di  finanza  di  Verona  ha
 proceduto  ad un accesso di verifica in data 16 dicembre 1993, avendo
 conservato i documenti di cui all'art. 1,  comma  quarto,  lett.  a),
 parte  1,  e  non  avendo ancora avuto la possibilita' di ottemperare
 alle altre condizioni richieste dalla norma per godere della speciale
 esimente teste' indicata, non  essendo  spirato  il  termine  per  la
 presentazione  della dichiarazione annuale per il 1993 e, ovviamente,
 non avendo ancora versato  la  relativa  imposta,  dovrebbe  comunque
 godere   del   trattamento  piu'  favorevole,  interpretandosi  cosi'
 estensivamente la norma in questione  (cfr.:  Trib.  Lucca,  9  marzo
 1991, n. 172, in:  "Il Fisco", n. 25/94, pag. 6157);
   Ritenuta  tale  interpretazione  estensiva non conforme ai principi
 generali sull'applicazione della legge penale, risultando  dal  testo
 di  legge  inequivoco  che  per accedersi alla fattispecie penalmente
 irrilevante debbano  coesistere  tutte  e  tre  le  condizioni  sopra
 indicate;
   Ritenuto,  pertanto,  necessario  sollevare  d'ufficio questione di
 costituzionalita' della norma predetta,  ravvisandosi  la  violazione
 dell'art.   3   della   Costituzione  e  del  principio  generale  di
 ragionevolezza ad esso riconducibile per i seguenti motivi:
     in punto di rilevanza, i verbalizzanti hanno  dato  atto  che  il
 Marangoni  (il  quale  aveva  conservato la contabilita' sul rapporto
 elettromagnetico senza provvedere alla  sua  tempestiva  trascrizione
 nei  registri  obbligatori e che non puo' invocare la piu' favorevole
 ipotesi di cui all'art. 7, comma 4-ter,  d.-l.  10  giugno  1994,  n.
 357,  convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, attesa l'antecedenza
 del fatto rispetto all'entrata in vigore di  tale  norma,  e  per  il
 quale non e' applicabile la deroga all'art. 20, legge 7 gennaio 1929,
 n. 4, riservata dall'art. 7-ter d.-l. 10 giugno 1994 citato alle sole
 ipotesi  previste  dagli  artt. 6 e 7-bis del medesimo decreto) aveva
 conservato  tutta  la   documentazione   relativa   alle   operazioni
 commerciali  attive e passive e che la stessa era corrispondente alla
 contabilita' informale contenuta nel  supporto  elettromagnetico,  di
 tal  che  nei  suoi  confronti  appare  sussistente  il primo dei tre
 presupposti di cui all'art. 1, comma quarto,  lett.  a),  mentre  gli
 altri due non potevano de iure sussistere, per la casuale circostanza
 dell'intervenuto  accertamento  in  epoca anteriore a quella prevista
 per la soddisfazione degli altri due presupposti (presentazione della
 dichiarazione annuale e versamento della relativa imposta); pertanto,
 il Marangoni, ove  ritenuta  fondata  la  proponenda  questione,  ben
 potrebbe   essere   prosciolto   nel   merito  dalla  contravvenzione
 ascrittagli;
     in punto di non manifesta infondatezza appare evidente, come gia'
 rilevato  in  parte  motiva  della  citata  sentenza  di  merito  del
 Tribunale  di  Lucca,  la macroscopica ed irragionevole disparita' di
 trattamento alla quale viene assoggettato  il  contribuente  nei  cui
 confronti  viene disposto ed operato un accertamento della Guardia di
 finanza prima della scadenza del termine per la  presentazione  della
 dichiarazione  annuale  e  per  il  versamento d'imposta, rispetto al
 contribuente nei cui confronti la verifica interviene successivamente
 a detto termine: il  primo,  non  potendo  fruire  dell'esimente,  si
 vedrebbe  colpito  da  sanzione  penale,  alla  quale  sfuggirebbe il
 secondo,  essendo  questi  in  grado di esibire la dichiarazione e la
 prova dell'avvenuto versamento, e cio' in base ad una circostanza  di
 fatto   del  tutto  casuale  (epoca  della  verifica).  In  sostanza,
 identiche situazioni conseguenti ad  identiche  condotte  subirebbero
 trattamenti  processuali  differenziati  in dipendenza dell'essere un
 accertamento casualmente  avvenuto  in  una  data  piuttosto  che  in
 un'altra:   cio'   integra   una   palese   violazione  dei  principi
 costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza sopra indicati.