IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Marangoni Fabrizio, imputato della contravvenzione di cui all'art. 1 cpv., lett. a) e b) legge n. 516/1982, cosi' come modificata dalla legge n. 194/1991, perche', quale amministratore della "Vanessa Costruzioni s.r.l." non annotava nelle scritture contabili ai fini delle imposte dirette ricavi pari a L. 5.734.941.737 ne' in quelle ai fini dell'IVA ricavi pari a L. 5.637.585.237, risultando pari a L. 3.901.414.000 il volume d'affari dell'impresa. In S. Giovanni Lupatoto (Verona) nel 1993. Visti gli atti del sopracitato procedimento e gli articoli di legge indicati; Preso atto della conclusione difensiva secondo la quale il Marangoni, nei cui confronti la Guardia di finanza di Verona ha proceduto ad un accesso di verifica in data 16 dicembre 1993, avendo conservato i documenti di cui all'art. 1, comma quarto, lett. a), parte 1, e non avendo ancora avuto la possibilita' di ottemperare alle altre condizioni richieste dalla norma per godere della speciale esimente teste' indicata, non essendo spirato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale per il 1993 e, ovviamente, non avendo ancora versato la relativa imposta, dovrebbe comunque godere del trattamento piu' favorevole, interpretandosi cosi' estensivamente la norma in questione (cfr.: Trib. Lucca, 9 marzo 1991, n. 172, in: "Il Fisco", n. 25/94, pag. 6157); Ritenuta tale interpretazione estensiva non conforme ai principi generali sull'applicazione della legge penale, risultando dal testo di legge inequivoco che per accedersi alla fattispecie penalmente irrilevante debbano coesistere tutte e tre le condizioni sopra indicate; Ritenuto, pertanto, necessario sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' della norma predetta, ravvisandosi la violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio generale di ragionevolezza ad esso riconducibile per i seguenti motivi: in punto di rilevanza, i verbalizzanti hanno dato atto che il Marangoni (il quale aveva conservato la contabilita' sul rapporto elettromagnetico senza provvedere alla sua tempestiva trascrizione nei registri obbligatori e che non puo' invocare la piu' favorevole ipotesi di cui all'art. 7, comma 4-ter, d.-l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, attesa l'antecedenza del fatto rispetto all'entrata in vigore di tale norma, e per il quale non e' applicabile la deroga all'art. 20, legge 7 gennaio 1929, n. 4, riservata dall'art. 7-ter d.-l. 10 giugno 1994 citato alle sole ipotesi previste dagli artt. 6 e 7-bis del medesimo decreto) aveva conservato tutta la documentazione relativa alle operazioni commerciali attive e passive e che la stessa era corrispondente alla contabilita' informale contenuta nel supporto elettromagnetico, di tal che nei suoi confronti appare sussistente il primo dei tre presupposti di cui all'art. 1, comma quarto, lett. a), mentre gli altri due non potevano de iure sussistere, per la casuale circostanza dell'intervenuto accertamento in epoca anteriore a quella prevista per la soddisfazione degli altri due presupposti (presentazione della dichiarazione annuale e versamento della relativa imposta); pertanto, il Marangoni, ove ritenuta fondata la proponenda questione, ben potrebbe essere prosciolto nel merito dalla contravvenzione ascrittagli; in punto di non manifesta infondatezza appare evidente, come gia' rilevato in parte motiva della citata sentenza di merito del Tribunale di Lucca, la macroscopica ed irragionevole disparita' di trattamento alla quale viene assoggettato il contribuente nei cui confronti viene disposto ed operato un accertamento della Guardia di finanza prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale e per il versamento d'imposta, rispetto al contribuente nei cui confronti la verifica interviene successivamente a detto termine: il primo, non potendo fruire dell'esimente, si vedrebbe colpito da sanzione penale, alla quale sfuggirebbe il secondo, essendo questi in grado di esibire la dichiarazione e la prova dell'avvenuto versamento, e cio' in base ad una circostanza di fatto del tutto casuale (epoca della verifica). In sostanza, identiche situazioni conseguenti ad identiche condotte subirebbero trattamenti processuali differenziati in dipendenza dell'essere un accertamento casualmente avvenuto in una data piuttosto che in un'altra: cio' integra una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza sopra indicati.