ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n.
 491  (Riordinamento  delle  competenze regionali e statali in materia
 agricola e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
 agricole,  alimentari  e  forestali),  iscritto al n. 83 del registro
 referendum;
   Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con  la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito nella camera di consiglio  dell'8  gennaio  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Udito  l'avvocato  Stefano  Grassi,  per  i  delegati  del Consigli
 regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle  d'Aosta,  della
 Calabria, del Veneto e della Toscana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352,  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare, presentata dai Consigli regionali delle  Regioni
 Lombardia,  Piemonte,  Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Toscana, sul
 seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la  legge  4  dicembre
 1993,  n.  491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in
 materia agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali)?".
   2.  -  Con ordinanza depositata in data 27 novembre 1996, l'Ufficio
 centrale per  il  referendum  ha  dichiarato  la  legittimita'  della
 richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: Soppressione
 del Ministero delle riforme agricole, alimentari e forestali.
   3.   -   Ricevuta   la  comunicazione  dell'ordinanza  dall'Ufficio
 centrale, il Presidente di questa Corte ha  fissato  il  giudizio  di
 ammissibilita'   della   richiesta  referendaria  per  la  camera  di
 consiglio dell'8 gennaio 1997, disponendo altresi'  le  comunicazioni
 previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
   4.  -  Nell'imminenza  della  camera  di  consiglio, i delegati dei
 Consigli regionali delle  Regioni  promotrici  del  referendum  hanno
 depositato   una   memoria,   insistendo   perche'   sia   dichiarata
 l'ammissibilita' della richiesta.
   Obiettivo di quest'ultima altro non sarebbe che quello  di  attuare
 in modo pieno il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia
 agricola   e   forestale,   in  considerazione  dell'istituzione  del
 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, seguita  al
 referendum  del  1993,  abrogativo  del  Ministero dell'agricoltura e
 foreste.
   Il quesito non contrasterebbe con i limiti  individuati  da  questa
 Corte    all'ammissibilita'    del    referendum;   in   particolare,
 l'abrogazione della legge n. 491 del 1993 non si tradurrebbe  in  una
 violazione  degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia
 all'Unione europea, costituendo la  regolamentazione  legislativa  in
 oggetto  solo  una  delle  opzioni a disposizione del legislatore per
 l'attuazione  delle  norme  comunitarie:  se  il  coordinamento della
 programmazione a livello nazionale e la rappresentanza unitaria degli
 interessi nazionali nelle sedi comunitarie  possono  anche  ritenersi
 opportuni, tuttavia l'istituzione di un ministero e l'attribuzione ad
 esso  di competenze cosi' ampie, come quelle delineate dalla legge su
 cui si propone il referendum,  si  porrebbero  in  contrasto  con  la
 Costituzione,  che  agli  artt. 117 e 118 attribuisce alle Regioni le
 funzioni legislative e amministrative in  materia  di  agricoltura  e
 foreste.
                         Considerato in diritto
   1.   -      La   richiesta  di  referendum  abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita' questa Corte  e'  chiamata  a  pronunziarsi,  riguarda
 l'intero  testo  della  legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il
 riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
 agricola  e  forestale  e  l'istituzione  del Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali.
   2. - Nessun dubbio puo' essere avanzato circa l'ammissibilita'  del
 quesito  alla luce dei divieti enunciati dall'art. 75, secondo comma,
 della  Costituzione.   La   disciplina   della   quale   si   propone
 l'abrogazione  popolare  non  e'  in  alcun  modo, neppure latamente,
 riconducibile al novero delle leggi  tributarie  e  di  bilancio,  di
 amnistia  o  di  indulto  ovvero  di autorizzazione alla ratifica dei
 trattati internazionali.
   Ne' si  puo'  ritenere  che  una  qualche  parte  della  disciplina
 introdotta   dalla   legge   n.   491   del   1993   abbia  contenuto
 costituzionalmente vincolato  o  investa  profili  organizzativi  del
 dicastero  imposti  dalla Costituzione.   Nessuna  delle attribuzioni
 propriamente amministrative del nuovo Ministero, operante in  materie
 in  cui  la Costituzione   ha previsto, ed e' stato attuato in via di
 principio,   un   largo   decentramento   regionale,    puo'    dirsi
 costituzionalmente necessaria.
   E'  vero  che  nella  materia  delle risorse agricole, alimentari e
 forestali  lo  Stato  centrale  conserva  funzioni  di  indirizzo   e
 coordinamento,  anche  e  soprattutto  in relazione alla formazione e
 all'attuazione delle politiche economiche  dell'Unione  europea.  Ma,
 come  gia'  rilevato  nella  sentenza n. 26 del 1993, con la quale e'
 stata  dichiarata  ammissibile  la  richiesta   di   referendum   per
 l'abrogazione delle leggi istitutive del Ministero dell'agricoltura e
 delle  foreste,  gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del trattato
 Cee impegnano si' lo Stato italiano ad assicurare l'esecuzione  degli
 obblighi  derivanti  dal  trattato  stesso,  nonche'  a  garantire il
 coordinamento delle politiche economiche  in  stretta  collaborazione
 con  le  istituzioni comunitarie, ma non indicano gli organi ai quali
 lo Stato deve affidare le relative funzioni, e nemmeno  impongono  di
 affidarle   a  un  Ministero,  sicche'  ben  potrebbe  ovviarsi  alla
 eliminazione dell'apparato dicasteriale in questione con una  diversa
 organizzazione  delle  funzioni  spettanti allo Stato.  Nella attuale
 richiesta referendaria non e' coinvolto alcun organo  o  istituto  la
 cui  esistenza  sia  imposta  dai  trattati  o  sia coessenziale alla
 struttura   o   al   funzionamento   del   Governo,   essendo   stata
 discrezionalmente  assunta  dal legislatore la scelta di istituire un
 apposito Ministero al quale attribuire quelle determinate funzioni.
   Il  quesito  risponde  inoltre ai requisiti della chiarezza e della
 omogeneita', posto che si sollecita l'abrogazione di un intero  testo
 di   legge;   e   seppure   questo   contenga  una  molteplicita'  di
 disposizioni, esse attengono tutte, omogeneamente, alla materia delle
 risorse agricole, alimentari e forestali e non sono tali  da  privare
 il  quesito  stesso  del  suo carattere binario, che si risolve nella
 alternativa  tra  l'eliminazione  e  il  mantenimento  in  vita   del
 Ministero.