ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 337 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Corte di appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Altea Corrado, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di appello di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 337 del codice penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di reclusione; che a tal proposito il giudice a quo, nel richiamare i principi posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, rileva come il minimo edittale previsto dalla norma oggetto di impugnativa non risulti piu' adeguato alle mutate concezioni del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, sicche', pur se idoneo a tutelare il principio di autorita', non consente di proporzionare la sanzione ai fatti di minima gravita'; che pertanto risulterebbe nella specie compromesso il principio di uguaglianza, avuto riguardo al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i reati di percosse o di partecipazione a rissa, ove non e' sancito alcun minimo edittale, e di riflesso violato anche il precetto sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la maggiore e non giustificata severita' imposta dalla legge puo' "influire negativamente sul principio costituzionale di rieducazione del condannato, scopo principale del legislatore penale"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che nessuna delle considerazioni svolte in tema di oltraggio nella sentenza n. 341 del 1994 puo' ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di impugnativa, giacche', come la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di ribadire anche di recente (Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178), a differenza di quanto si verifica nel delitto di oltraggio, nel reato di resistenza non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignita' e liberta' privata, bensi' il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicche' il maggior livello della sanzione minima non e' rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volonta'; che d'altra parte, e come questa Corte ha avuto modo di evidenziare in riferimento alla analoga fattispecie prevista dall'art. 336 cod.pen., ove venisse accolto il petitum inteso a caducare il minimo edittalmente previsto dall'art. 337 dello stesso codice, si assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo trattamento sanzionatorio a quelloora stabilito per il delitto di oltraggio, in aperto contrasto con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesivita' che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e prestigio (v. sentenza n. 314 del 1995); che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.