Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria  ex  lege
 in  Roma,  via dei Portoghesi n. 12, contro la regione autonoma della
 Sardegna in persona del presidente della Giunta regionale  in  carica
 per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera
 legislativa "Norme per la protezione  della  fauna  selvatica  e  per
 l'esercizio della caccia in Sardegna" riapprovata il 16 dicembre 1996
 dal  Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo e comunicata
 il 19 dicembre 1996, per contrasto con lo statuto speciale, art.   2,
 lett. i), in relazione alla legge n. 157/1992.
   1.  -  Con la delibera legislativa in epigrafe, la regione autonoma
 della  Sardegna  ha  adottato  una  normativa  organica  in  tema  di
 protezione della fauna e disciplina della caccia.
   Dopo  la  sua  prima  approvazione, la delibera e' stata oggetto di
 rinvio governativo con atto 6 settembre 1996.
   In  sede  di  riapprovazione  a  maggioranza assoluta, il Consiglio
 regionale ha apportato modifiche al testo  originario  accogliendo  i
 rilievi  formulati  nel  rinvio  governativo  tranne  quello relativo
 all'art. 49, comma 1, lettera b).
   Con riferirnento al rilievo non accolto, su proposta  del  Ministro
 per  gli  affari  regionali,  nella  seduta del   30 dicembre 1996 il
 Consiglio dei Ministri ha deliberato  l'impugnazione  della  delibera
 legislativa sarda.
   2.  - L'art. 49, comma 1, lett. b) prevedeva, nel testo originario,
 un periodo di caccia agli uccelli  migratori  dal  medesimo  elencati
 dalla  terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio
 dell'anno successivo, ammettendo inoltre possibili deroghe.
   Il rinvio governativo aveva  in  proposito  formulato  il  seguente
 rilievo:  "Tale  disposizione risulta illegittima in quanto contrasta
 con le specifiche previsioni dell'art. 18 della legge n. 157/1992  in
 base  alle  quali  termine  ultimo  per  la  caccia e' il 31 gennaio.
 Occorre ricordare che la Corte di giustizia CEE con sentenza  del  17
 gennaio  1991  (nella  causa  C-157/1989) dichiaro' che la Repubblica
 italiana, autorizzando la caccia a diverse specie migratorie fino  al
 28 febbraio ed in taluni casi fino al 10 marzo, durante il periodo di
 ritorno  di  tali  specie  incombevano  in  forza della direttiva del
 Consiglio, 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE concernente la  conservazione
 degli  uccelli  selvatici. Si ritiene pertanto che la norma regionale
 in  esame  violi  anche  detta  direttiva.  Nella   relazione   della
 commissione  consiliare  competente si dice che non ci si e' adeguati
 al limite massimo per l'esercizio venatorio del  31  gennaio  perche'
 non  conciliabile  con  la  reale presenza della fauna migratoria nel
 territorio della regione Sardegna, ma di  tale  affermazione  non  e'
 stata data alcuna dimostrazione".
   In  sede  di  riapprovazione a maggioranza assoluta la disposizione
 oggetto del suddetto rilievo  e'  stata  mantenuta  ferma,  salvo  la
 soppressione della ammissibilita' di deroghe.
   3. - Permane pertanto il contrasto sia con l'art. 18 della legge n.
 157/1992, sia con la direttiva comunitaria.
   In  tal  guisa,  la  delibera  impugnata con il presente ricorso ha
 violato due  limiti  della  competenza  legislativa  riconosciuta  in
 materia   di  caccia  dallo  Statuto  speciale,  vulnerando  obblighi
 comunitari e prescrizioni inderogabili insite in  norme  fondamentali
 di riforma economico-sociale di cui alla legge n. 157/1992.
   Occorre   ricordare   che  la  Corte  costituzionale  ha  ravvisato
 nell'elenco delle specie cacciabili e  correlativi  tempi  di  caccia
 come  definito  nella  legge nazionale "il nucleo minimo della tutela
 statuale che non puo'  essere  inciso  ed  alterato  da  contrastanti
 scelte degli enti territoriali anche ad autonomia speciale" (sentenza
 n. 577/1990).