Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione autonoma della Sardegna in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" riapprovata il 16 dicembre 1996 dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo e comunicata il 19 dicembre 1996, per contrasto con lo statuto speciale, art. 2, lett. i), in relazione alla legge n. 157/1992. 1. - Con la delibera legislativa in epigrafe, la regione autonoma della Sardegna ha adottato una normativa organica in tema di protezione della fauna e disciplina della caccia. Dopo la sua prima approvazione, la delibera e' stata oggetto di rinvio governativo con atto 6 settembre 1996. In sede di riapprovazione a maggioranza assoluta, il Consiglio regionale ha apportato modifiche al testo originario accogliendo i rilievi formulati nel rinvio governativo tranne quello relativo all'art. 49, comma 1, lettera b). Con riferirnento al rilievo non accolto, su proposta del Ministro per gli affari regionali, nella seduta del 30 dicembre 1996 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione della delibera legislativa sarda. 2. - L'art. 49, comma 1, lett. b) prevedeva, nel testo originario, un periodo di caccia agli uccelli migratori dal medesimo elencati dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, ammettendo inoltre possibili deroghe. Il rinvio governativo aveva in proposito formulato il seguente rilievo: "Tale disposizione risulta illegittima in quanto contrasta con le specifiche previsioni dell'art. 18 della legge n. 157/1992 in base alle quali termine ultimo per la caccia e' il 31 gennaio. Occorre ricordare che la Corte di giustizia CEE con sentenza del 17 gennaio 1991 (nella causa C-157/1989) dichiaro' che la Repubblica italiana, autorizzando la caccia a diverse specie migratorie fino al 28 febbraio ed in taluni casi fino al 10 marzo, durante il periodo di ritorno di tali specie incombevano in forza della direttiva del Consiglio, 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si ritiene pertanto che la norma regionale in esame violi anche detta direttiva. Nella relazione della commissione consiliare competente si dice che non ci si e' adeguati al limite massimo per l'esercizio venatorio del 31 gennaio perche' non conciliabile con la reale presenza della fauna migratoria nel territorio della regione Sardegna, ma di tale affermazione non e' stata data alcuna dimostrazione". In sede di riapprovazione a maggioranza assoluta la disposizione oggetto del suddetto rilievo e' stata mantenuta ferma, salvo la soppressione della ammissibilita' di deroghe. 3. - Permane pertanto il contrasto sia con l'art. 18 della legge n. 157/1992, sia con la direttiva comunitaria. In tal guisa, la delibera impugnata con il presente ricorso ha violato due limiti della competenza legislativa riconosciuta in materia di caccia dallo Statuto speciale, vulnerando obblighi comunitari e prescrizioni inderogabili insite in norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui alla legge n. 157/1992. Occorre ricordare che la Corte costituzionale ha ravvisato nell'elenco delle specie cacciabili e correlativi tempi di caccia come definito nella legge nazionale "il nucleo minimo della tutela statuale che non puo' essere inciso ed alterato da contrastanti scelte degli enti territoriali anche ad autonomia speciale" (sentenza n. 577/1990).