IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza vista la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di S. G., alla quale si e' associata la difesa di T. F., in relazione all'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa svolgere l'udienza preliminare quello stesso giudice che in sede g.i.p. abbia rigettato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988, formulata dal p.m.; Sentito il p.m. che si e' pronunciato per la non irrilevanza della questione e la difesa di R. A. che si e' rimessa alla decisione del g.u.p.; Ritenuta l'ammissibilita' della questione in quanto ritualmente proposta; Considerato che il presente procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' prospettata, attesa anche la riserva di proporre istanza di ricusazione espressa dalle parti; Ritenuta la fondatezza della questione di legittimita' (anche alla luce dei principi di recente ribaditi dalla Corte costituzionale in situazioni analoghe, fra le tante vedi la sentenza n. 401 del 4 dicembre 1991 e n. 155 del 13-20 maggio 1996) in quanto la mancata previsione dell'incompatibilita' del giudice, che in sede di g.i.p. abbia conosciuto e valutato il fatto esprimendo un giudizio contenutistico e non meramente formale sulla responsabilita', ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988, con quello stesso giudice che verrebbe a pronunciarsi sul medesimo fatto in sede dell'udienza preliminare minorile (ex art. 32 d.P.R. n. 448/1988 e pertanto avente prevalentemente carattere conclusivo e decisorio, con l'applicazione degli istituti richiamati dalla norma) sarebbe in palese contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione; Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.