IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sulla eccezione, sollevata dalla difesa di Lupo Cesare Carmelo, di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio per l'applicazione di misura di prevenzione personale il giudice che abbia confermato come componente del tribunale della liberta' l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del proposto allorquando i presupposti su cui si fonda la richiesta di sottoposizione sono i medesimi di quelli oggetto della misura coercitiva, sollevata dalla difesa di Lupo Cesare Carmelo, proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale quale indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso. O s s e r v a Premesso che il procuratore della Repubblica di Palermo in data 21 giugno 1995 e 11 settembre 1995 ha proposto Lupo Cesare Carmelo per l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale quale soggetto ritenuto inserito nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra"; Considerato che l'ambito soggettivo di applicabilita' delle disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod. a norma dell'art. 1 e' costituito dagli "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso", soggetti questi la cui pericolosita' sociale ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione non necessita di ulteriore dimostrazione; che la norma citata specifica inoltre il livello probatorio che deve sorreggere il giudizio di prevenzione ancorandolo alla sussistenza di semplici indizi in ordine alla suddetta appartenenza; Rilevato che questo tribunale in identica composizione, e' stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del Lupo il 7 dicembre 1995 in relazione ai reati previsti dagli art. 416-bis c.p. e con ordinanza del 27 dicembre 1995, nel confermare il provvedimento impugnato, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto per l'anzidetto reato, oltre che in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari; Rilevato inoltre che a sostegno della proposta applicazione della misura di prevenzione, il p.m. ha prodotto copia della predetta ordinanza di custodia cautelare nella quale sono sostanzialmente compendiati tutti gli elementi sui quali la proposta medesima si fonda e sulla cui valenza accusatoria questo Collegio si e' gia' pronunciato con il ricordato provvedimento del 27 dicembre 1995; Ritenuto che, analogamente a quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenze n. 432/1995 e n. 131/1996, anche nelle ipotesi come quelle in esame si ravvisa il pericolo che la valutazione conclusiva sulla pericolosita' del prevenuto "sia, o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza di prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali", sia pur se questi ultimi attengano a procedimenti formalmente e sostanzialmente separati ed autonomi, nel cui ambito tuttavia il giudice sia chiamato ad esprimere il proprio convincimento sulla medesima accusa, nei confronti del medesimo soggetto e sulla base dei medesimi elementi di fatto da valutare, per di piu', secondo parametri richiedenti una minore efficacia e consistenza probatoria; che dunque la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa, oltre che rilevante ai fini del giudizio in corso, non appare essere manifestamente infondata.