IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  decidendo  sulla  eccezione,
 sollevata  dalla  difesa  di  Lupo  Cesare Carmelo, di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. in relazione agli  artt.
 3  e  24  della  Costituzione  nella parte in cui non prevede che non
 possa  partecipare  al  giudizio  per  l'applicazione  di  misura  di
 prevenzione personale il giudice che abbia confermato come componente
 del tribunale della liberta' l'applicazione di una  misura  cautelare
 personale nei confronti del proposto allorquando i presupposti su cui
 si  fonda  la  richiesta  di sottoposizione sono i medesimi di quelli
 oggetto della misura  coercitiva,  sollevata  dalla  difesa  di  Lupo
 Cesare   Carmelo,   proposto   per  l'applicazione  delle  misure  di
 prevenzione di carattere personale e patrimoniale quale indiziato  di
 appartenere ad associazione di tipo mafioso.
                             O s s e r v a
   Premesso  che il procuratore della Repubblica di Palermo in data 21
 giugno 1995 e 11 settembre 1995 ha proposto Lupo Cesare  Carmelo  per
 l'applicazione  delle  misure di prevenzione di carattere personale e
 patrimoniale quale soggetto ritenuto  inserito  nell'associazione  di
 tipo mafioso denominata "Cosa Nostra";
   Considerato   che   l'ambito  soggettivo  di  applicabilita'  delle
 disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod.  a  norma
 dell'art.    1  e'  costituito  dagli  "indiziati  di  appartenere ad
 associazioni di tipo mafioso", soggetti questi la  cui  pericolosita'
 sociale  ai  fini  dell'applicazione  delle misure di prevenzione non
 necessita di ulteriore dimostrazione; che la norma  citata  specifica
 inoltre  il  livello  probatorio  che  deve sorreggere il giudizio di
 prevenzione ancorandolo alla sussistenza di semplici indizi in ordine
 alla suddetta appartenenza;
   Rilevato che questo tribunale in identica  composizione,  e'  stato
 chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame della ordinanza di
 custodia  cautelare  in  carcere  emessa  nei confronti del Lupo il 7
 dicembre 1995 in relazione ai reati previsti dagli art. 416-bis  c.p.
 e con ordinanza del 27 dicembre 1995, nel confermare il provvedimento
 impugnato,   ha  espresso  le  proprie  valutazioni  in  merito  alla
 sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a  carico  del  prevenuto
 per  l'anzidetto  reato,  oltre  che in merito alla sussistenza delle
 esigenze cautelari;
   Rilevato inoltre che a sostegno della proposta  applicazione  della
 misura  di  prevenzione,  il  p.m.  ha  prodotto copia della predetta
 ordinanza di custodia  cautelare  nella  quale  sono  sostanzialmente
 compendiati  tutti  gli  elementi  sui  quali la proposta medesima si
 fonda e sulla cui valenza accusatoria  questo  Collegio  si  e'  gia'
 pronunciato con il ricordato provvedimento del 27 dicembre 1995;
   Ritenuto  che,  analogamente  a  quanto  riconosciuto  dalla  Corte
 costituzionale con sentenze n. 432/1995 e n.  131/1996,  anche  nelle
 ipotesi   come  quelle  in  esame  si  ravvisa  il  pericolo  che  la
 valutazione conclusiva sulla  pericolosita'  del  prevenuto  "sia,  o
 possa  apparire condizionata dalla cosiddetta forza di prevenzione, e
 cioe' da quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un  giudizio  gia'
 espresso   o   un   atteggiamento   gia'  assunto  in  altri  momenti
 decisionali", sia pur  se  questi  ultimi  attengano  a  procedimenti
 formalmente  e  sostanzialmente  separati ed autonomi, nel cui ambito
 tuttavia  il  giudice  sia   chiamato   ad   esprimere   il   proprio
 convincimento  sulla  medesima  accusa,  nei  confronti  del medesimo
 soggetto e sulla base dei medesimi elementi di fatto da valutare, per
 di  piu',  secondo  parametri  richiedenti  una  minore  efficacia  e
 consistenza probatoria;
     che  dunque la questione di legittimita' costituzionale sollevata
 dalla difesa, oltre che rilevante ai fini del giudizio in corso,  non
 appare essere manifestamente infondata.