Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le prof. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 41 del 4 febbraio 1997, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera 36, giusta procura a margine del presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presdenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 12 dicembre 1996. P r e m e s s e Con decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha individuato la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale di Messina costituita dalle aree demaniali marittime, delle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del torrente Annunziata a quello prospiciente via Tommaso Cannizzaro. Con successivo decreto 27 novembre 1996, lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione ha integrato la circoscrizione dell'Autorita' portuale di Messina ricomprendendo anche le aree demaniali site nel porto di Milazzo e specificamente le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa dalla radice del Molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto. Quest'ultimo decreto e' illegittimo per i seguenti motivi di: D i r i t t o Violazione dell'art. 32 dello Statuto e degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo. 1. - Ai sensi, dell'art. 32 dello Statuto siciliano i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati a quest'ultima, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. In attuazione del citato art. 32, il d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di demanio e patrimonio, ha previsto, per l'individuazione di tali beni la compilazione di appositi elenchi ed ha rinviato ad un successivo decreto le norme di regolamentazione del passaggio alla regione dei beni del demanio marittimo. Tale decreto (d.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo) ha disposto il trasferimento dei beni demaniali marittimi alla regione siciliana, con esclusione di quelli utilizzati dall'amministrazione militare o necessari per servizi di carattere nazionale. Detto decreto ha, altresi', previsto: a) che per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione si applicano, in quanto compatibili, le norme del d.P.R. n. 1825/1961; b) che il termine per la compilazione degli elenchi e' elevato ad anni due e decorre dall'entrata in vigore del decreto stesso; c) che il passaggio alla regione dei beni ad essa assegnati ha luogo comunque con decorrenza 1 gennaio 1978; d) che nell'ambito del territorio regionale le attribuzioni amministrative dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione sono esercitate da quest'ultima; e) che relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa la regione svolge un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Non v'e' dubbio che a seguito delle norme di attuazione in materia di demanio marittimo il passaggio alla regione dei beni demaniali ad essa assegnati ha comunque effetto dal 1 gennaio 1978, indipendentemente dalla data dei decreti di approvazione degli elenchi, che hanno carattere meramente dichiarativo dell'avvenuto trasferimento alla regione; trasferimento che deve quindi ritenersi avvenuto con tutte le connesse attribuzioni amministrative relative alla gestione beni in questione alla data suindicata (cfr. da ultimo, sul punto, la sentenza n. 444/1994 di codesta ecc.ma Corte che esplicitamente ha affermato il principio del "trasferimento ope legis in base alle norme di attuazione dello Statuto" dei beni assegnati alla regione e della "devoluzione con effetto traslativo automatico" degli stessi, nonche' il carattere "meramente ricognitivo" degli elenchi). In virtu' delle predette disposizioni di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo sono rimasti esclusi dal trasferimento alla regione i porti appartenenti, in base alla classificazione ex art. 2 r.d. 2 aprile 1885, n. 3095, alla seconda categoria, classe prima e cioe' quelli di Messina (r.d. 12 febbraio 1888, n. 5263), Catania (r.d. 12 febbraio 1888, n. 5263), Augusta (d.m. 23 dicembre 1965, n. 2649), Porto Empedocle (d.m. 25 gennaio 1963, n. 1057), Trapani (r.d. 18 luglio 1895, n. 537) e Palermo (r.d. 12 febbraio 1888, n. 5263). Il porto di Milazzo, appartenente, invece, alla seconda categoria, classe seconda (r.d. 12 agosto 1911, n. 1226), e' stato trasferito alla regione siciliana per effetto delle superiori norme di attuazione. E' appena il caso di ricordare che le norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, approvate con d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, come modificate con il d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, considerano grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale "le opere concernenti, i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, prima classe" (art. 3, lett. c). Sulle opere concernenti, invece, i porti della seconda categoria, seconda classe e seguenti, come ad es. quelle relative al porto di Milazzo, la regione siciliana ha potesta' legislativa esclusiva (art. 14, lett. g) dello Statuto) nonche' potesta' amministrativa (art. 20 St. si.) ed esercita, altresi' tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato (art. 1 d.P.R. n. 878/1950 e succ. modif. e integr.). 2. - L'art. 822 c.c. e l'art. 28 c. nav. mettono essenzialmente in rilievo la natura di bene demaniale del porto, del quale e elemento costitutivo, dal punto di vista statico, uno specchio acqueo delimitato da un'insenatura naturale la cui riva rende possibile alle navi l'attracco; tali elementi naturali possono essere adattati artificialmente per il loro migliore uso con opere di difesa dal mare e di banchinamento della riva. Sotto l'aspetto dinamico il porto rappresenta il punto d'incontro tra il trasporto terrestre e quello per via mare, in cui vengono approntati servizi di ogni genere diretti a regolare il movimento delle navi e ad effettuare tutte le operazioni complementari a terra del trasporto marittimo (sbarco, imbarco, deposito e trasporto merci ecc.). Il carattere pubblico dei porti e' tuttora la base del regime giuridico ad essi applicato, della loro necessaria appartenenza alla regione (con esclusione dei porti suindicati) e della riserva istituzionale alla regione delle funzioni connesse ai fini pubblici che con essi vengono perseguiti e per la cui realizzazione e' predisposta un'apposita disciplina ed e' costituita un'apposita struttura amministrativa. Per quanto attiene all'organizzazione regionale l'art. 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione, approvato con d.p. 28 febbraio 1979, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione n. 19 del 28 aprile 1979), assegna all'Assessorato del territorio e dell'ambiente le attribuzioni in materia di demanio marittimo. Quest'ultimo si avvale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 684/1977, delle Capitanerie di porto per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti ai beni demaniali trasferiti, instaurando una relazione di dipendenza funzionale tra detti organi e l'amministrazione regionale (cfr. T.A.R. Sicilia PA II 8 giugno 1988, n. 415). Spetta invece al presidente della regione fissare con proprio decreto, ai sensi dell'art. 156 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo (cfr. da ultimo il d.p. 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione n. 49 dell'8 ottobre 1994). Il decreto ministeriale impugnato nel sottoporre il porto di Milazzo alle attribuzioni dell'autorita' portuale di Messina sottrae il porto medesimo alla competenza dell'amministrazione regionale sancita dallo Statuto (art. 32) e dalle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 684/1977 (artt. 3 e 4) e finora pacificamente esercitata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Invero, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 647, l'autorita' portuale di Messina come le altre autorita' portuali istituite dalla succitata norma, ha il compito di: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali (quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale) e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, nell'ambito portuale; c) affidamento, controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. L'autorita' portuale, che ha personalita' giuridica di diritto pubblico e, che e' dotata di autonomia di bilancio e finanziaria (art. 6, comma 2), e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione (art. 12). Il Presidente della autorita' portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale (art. 8, terzo comma, lett. h). Affluiscono all'autorita' portuale le entrate derivanti da: canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito, portuale e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale; proventi di autorizzazioni per operazioni portuali; proventi derivanti da cessioni di impanti di cui all'art. 18, primo comma, lettere a) e b); gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, ecc. La sottrazione del porto di Milazzo alla potesta' ed alla giurisdizione dell'amministrazione regionale perpetrata, dal decreto ministeriale impugnato ed il conseguente incameramento in favore dell'autorita' portule di Messina dei canoni concessori e degli altri proventi fin qui pacificamente riscossi dalla regione pongono in palese evidente violazione delle attribuzioni regionali in materia di demanio marittimo sancite dalle piu' volte, menzionate norme dello Statuto e da quelle di attuazione di quest'ultimo. Istanza di sospensione Con il presente atto si formula espressa istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale. Non v'e' dubbio che il provvedimento impugnato rechi danni gravi al corretto funzionamento del porto di Milazzo per effetto del repentino inopinato ed illegittimo passaggio di competenza disposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Senza peraltro dire del pregiudizio economico derivante alla regione dal mancato introito dei canoni concessori e degli altri proventi delle attivita' portuali.