Ricorso del presidente della regione  siciliana  pro-tempore  on.le
 prof.  Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con deliberazione
 della giunta regionale n. 41 del 4  febbraio  1997,  rappresentato  e
 difeso,  sia  congiuntamente  che  disgiuntamente dall'avv. Francesco
 Castaldi e dall'avv. Laura Ingargiola  ed  elettivamente  domiciliato
 nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera
 36,  giusta  procura a margine del presente atto contro il Presidente
 del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la  carica  in
 Roma  presso  gli  uffici della Presdenza del Consiglio dei Ministri,
 Palazzo Chigi e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  per  la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per
 effetto del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27
 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 n. 291 del 12 dicembre 1996.
                            P r e m e s s e
   Con  decreto  6  aprile  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, il Ministro  dei
 trasporti  e  della  navigazione  ha  individuato  la  circoscrizione
 territoriale dell'autorita' portuale di Messina costituita dalle aree
 demaniali marittime, delle opere portuali e  dagli  antistanti  spazi
 acquei,  compresi  nel tratto di costa che va dalla foce del torrente
 Annunziata a quello prospiciente via Tommaso Cannizzaro.
   Con successivo decreto 27 novembre 1996,  lo  stesso  Ministro  dei
 trasporti   e   della  navigazione  ha  integrato  la  circoscrizione
 dell'Autorita' portuale  di  Messina  ricomprendendo  anche  le  aree
 demaniali  site  nel  porto  di  Milazzo  e  specificamente  le  aree
 demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti spazi acquei,
 compresi  nel tratto di costa dalla radice del Molo Marullo del porto
 di Milazzo alla foce del torrente Muto.
   Quest'ultimo decreto e' illegittimo per i seguenti motivi di:
                             D i r i t t o
   Violazione dell'art. 32 dello Statuto e degli artt. 1, 2  e  3  del
 d.P.R.  1  luglio  1977,  n.  684,  recante norme di attuazione dello
 Statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.
   1. - Ai sensi, dell'art. 32 dello  Statuto  siciliano  i  beni  del
 demanio  dello  Stato,  comprese  le  acque pubbliche esistenti nella
 regione,  sono  assegnati  a   quest'ultima,   eccetto   quelli   che
 interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
   In  attuazione  del  citato  art. 32, il d.P.R. 1 dicembre 1961, n.
 1825, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in  materia
 di  demanio  e  patrimonio, ha previsto, per l'individuazione di tali
 beni la compilazione  di  appositi  elenchi  ed  ha  rinviato  ad  un
 successivo  decreto  le  norme di regolamentazione del passaggio alla
 regione dei beni del demanio marittimo.
   Tale decreto (d.P.R. 1  luglio  1977,  n.  684,  recante  norme  di
 attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo) ha disposto
 il trasferimento dei beni demaniali marittimi alla regione siciliana,
 con  esclusione  di quelli utilizzati dall'amministrazione militare o
 necessari per servizi  di  carattere  nazionale.  Detto  decreto  ha,
 altresi', previsto:
     a)  che  per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla
 regione si applicano, in quanto compatibili, le norme del d.P.R.   n.
 1825/1961;
     b) che il termine per la compilazione degli elenchi e' elevato ad
 anni due e decorre dall'entrata in vigore del decreto stesso;
     c)  che  il  passaggio alla regione dei beni ad essa assegnati ha
 luogo comunque con decorrenza 1 gennaio 1978;
     d) che  nell'ambito  del  territorio  regionale  le  attribuzioni
 amministrative  dello  Stato  relative  ai beni del demanio marittimo
 trasferiti alla regione sono esercitate da quest'ultima;
     e) che  relativamente  ai  beni  del  demanio  marittimo  la  cui
 appartenenza  rimane  allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti
 la difesa la regione svolge un'attivita'  amministrativa  secondo  le
 direttive del Governo dello Stato.
   Non  v'e' dubbio che a seguito delle norme di attuazione in materia
 di demanio marittimo il passaggio alla regione dei beni demaniali  ad
 essa   assegnati   ha   comunque   effetto   dal   1   gennaio  1978,
 indipendentemente  dalla  data  dei  decreti  di  approvazione  degli
 elenchi,  che  hanno  carattere  meramente dichiarativo dell'avvenuto
 trasferimento alla regione; trasferimento che deve  quindi  ritenersi
 avvenuto  con  tutte le connesse attribuzioni amministrative relative
 alla gestione beni in questione alla data suindicata (cfr. da ultimo,
 sul punto, la sentenza  n.  444/1994  di  codesta  ecc.ma  Corte  che
 esplicitamente ha affermato il principio del "trasferimento ope legis
 in  base  alle  norme di attuazione dello Statuto" dei beni assegnati
 alla regione e della "devoluzione con effetto traslativo  automatico"
 degli  stessi,  nonche'  il  carattere  "meramente ricognitivo" degli
 elenchi). In virtu' delle predette disposizioni di  attuazione  dello
 Statuto  in  materia  di  demanio  marittimo sono rimasti esclusi dal
 trasferimento  alla  regione  i  porti  appartenenti,  in  base  alla
 classificazione ex art. 2 r.d. 2 aprile 1885, n. 3095,  alla  seconda
 categoria,  classe prima e cioe' quelli di Messina (r.d.  12 febbraio
 1888, n. 5263), Catania (r.d. 12 febbraio  1888,  n.  5263),  Augusta
 (d.m.  23  dicembre  1965, n. 2649), Porto Empedocle (d.m. 25 gennaio
 1963, n. 1057), Trapani (r.d. 18 luglio 1895, n. 537) e Palermo (r.d.
 12 febbraio 1888, n. 5263).
   Il porto di Milazzo, appartenente, invece, alla seconda  categoria,
 classe  seconda  (r.d.  12 agosto 1911, n. 1226), e' stato trasferito
 alla  regione  siciliana  per  effetto  delle  superiori   norme   di
 attuazione.
   E'  appena  il  caso  di ricordare che le norme di attuazione dello
 Statuto in materia di opere pubbliche, approvate con d.P.R. 30 luglio
 1950, n. 878, come modificate con il d.P.R. 1 luglio  1977,  n.  683,
 considerano  grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale
 "le opere concernenti, i porti di prima categoria e quelli di seconda
 categoria, prima classe" (art. 3, lett. c). Sulle opere  concernenti,
 invece,  i  porti della seconda categoria, seconda classe e seguenti,
 come ad es. quelle relative al porto di Milazzo, la regione siciliana
 ha potesta' legislativa esclusiva (art. 14, lett. g)  dello  Statuto)
 nonche'  potesta'  amministrativa  (art.  20  St.  si.)  ed esercita,
 altresi' tutte le attribuzioni degli  organi  centrali  e  periferici
 dello Stato (art. 1 d.P.R. n. 878/1950 e succ. modif. e integr.).
   2.  - L'art. 822 c.c. e l'art. 28 c. nav. mettono essenzialmente in
 rilievo la natura di bene demaniale del porto, del quale  e  elemento
 costitutivo,   dal  punto  di  vista  statico,  uno  specchio  acqueo
 delimitato da un'insenatura naturale la cui riva rende possibile alle
 navi l'attracco;  tali  elementi  naturali  possono  essere  adattati
 artificialmente per il loro migliore uso con opere di difesa dal mare
 e  di  banchinamento  della  riva.  Sotto l'aspetto dinamico il porto
 rappresenta il punto d'incontro tra il trasporto terrestre  e  quello
 per  via  mare,  in  cui  vengono  approntati  servizi di ogni genere
 diretti a regolare il movimento delle navi e ad effettuare  tutte  le
 operazioni  complementari  a  terra  del trasporto marittimo (sbarco,
 imbarco, deposito e trasporto merci ecc.). Il carattere pubblico  dei
 porti  e'  tuttora  la  base  del regime giuridico ad essi applicato,
 della loro necessaria appartenenza alla regione (con  esclusione  dei
 porti  suindicati)  e  della riserva istituzionale alla regione delle
 funzioni connesse ai fini pubblici che con essi vengono perseguiti  e
 per  la cui realizzazione e' predisposta un'apposita disciplina ed e'
 costituita un'apposita struttura amministrativa.
   Per quanto attiene all'organizzazione regionale l'art. 8 del  testo
 unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione
 della regione, approvato con d.p. 28 febbraio 1979, n. 70 (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  regione n. 19 del 28 aprile 1979),
 assegna   all'Assessorato   del   territorio   e   dell'ambiente   le
 attribuzioni in materia di demanio marittimo. Quest'ultimo si avvale,
 ai  sensi  dell'art.  4  del d.P.R. n. 684/1977, delle Capitanerie di
 porto per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti ai  beni
 demaniali   trasferiti,   instaurando  una  relazione  di  dipendenza
 funzionale tra  detti  organi  e  l'amministrazione  regionale  (cfr.
 T.A.R.  Sicilia  PA  II  8  giugno  1988,  n.  415). Spetta invece al
 presidente della  regione  fissare  con  proprio  decreto,  ai  sensi
 dell'art.  156  della  l.r.  1  settembre  1993,  n.  25, su proposta
 dell'Assessore  per  il  bilancio  e  le  finanze,  di  concerto  con
 l'Assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente,  i  canoni  per   le
 concessioni  di beni del demanio marittimo (cfr. da ultimo il d.p. 26
 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione n.  49
 dell'8 ottobre 1994).
   Il  decreto  ministeriale  impugnato  nel  sottoporre  il  porto di
 Milazzo alle attribuzioni dell'autorita' portuale di Messina  sottrae
 il  porto  medesimo  alla  competenza  dell'amministrazione regionale
 sancita dallo Statuto (art. 32) e dalle norme di attuazione di cui al
 d.P.R. n.  684/1977 (artt. 3 e 4) e finora  pacificamente  esercitata
 dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
   Invero,  ai  sensi  dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
 come modificata dal d.-l. 21 ottobre 1996,  n.  535,  convertito  con
 legge  23 dicembre 1996, n. 647, l'autorita' portuale di Messina come
 le altre autorita' portuali istituite dalla succitata  norma,  ha  il
 compito di: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e
 controllo  delle operazioni portuali (quali il carico, lo scarico, il
 trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di  ogni
 altro  materiale svolti nell'ambito portuale) e delle altre attivita'
 commerciali ed  industriali  esercitate  nei  porti,  con  poteri  di
 regolamentazione   e   di  ordinanza;  b)  manutenzione  ordinaria  e
 straordinaria  delle   parti   comuni,   nell'ambito   portuale;   c)
 affidamento,  controllo  delle  attivita'  dirette  alla  fornitura a
 titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.
   L'autorita' portuale, che  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
 pubblico  e,  che  e'  dotata  di autonomia di bilancio e finanziaria
 (art. 6, comma 2), e' sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  dei
 trasporti   e  della  navigazione  (art.  12).  Il  Presidente  della
 autorita' portuale amministra le aree e i beni del demanio  marittimo
 compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale (art. 8, terzo
 comma, lett. h).
   Affluiscono  all'autorita' portuale le entrate derivanti da: canoni
 di  concessione  delle  aree  demaniali  e  delle  banchine  comprese
 nell'ambito,   portuale   e   delle  aree  demaniali  comprese  nella
 circoscrizione   territoriale;   proventi   di   autorizzazioni   per
 operazioni portuali; proventi derivanti da cessioni di impanti di cui
 all'art.  18, primo comma, lettere a) e b); gettito delle tasse sulle
 merci sbarcate ed imbarcate, ecc.
   La  sottrazione  del  porto  di  Milazzo  alla  potesta'  ed   alla
 giurisdizione  dell'amministrazione regionale perpetrata, dal decreto
 ministeriale impugnato ed  il  conseguente  incameramento  in  favore
 dell'autorita' portule di Messina dei canoni concessori e degli altri
 proventi  fin  qui  pacificamente  riscossi  dalla regione pongono in
 palese evidente violazione delle attribuzioni regionali in materia di
 demanio marittimo sancite dalle piu' volte,  menzionate  norme  dello
 Statuto e da quelle di attuazione di quest'ultimo.
                        Istanza di sospensione
   Con  il  presente  atto  si formula espressa istanza di sospensione
 dell'esecuzione  del  decreto  ministeriale   impugnato,   ai   sensi
 dell'art.    40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle
 norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
   Non v'e' dubbio che il provvedimento impugnato rechi danni gravi al
 corretto funzionamento del porto di Milazzo per effetto del repentino
 inopinato  ed  illegittimo  passaggio  di  competenza  disposto   dal
 Ministro  dei  trasporti e della navigazione. Senza peraltro dire del
 pregiudizio economico derivante alla regione dal mancato introito dei
 canoni concessori e degli altri proventi delle attivita' portuali.