IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello n.r.g. 818/1994 pendente tra Ricci Filomena contro l'INPS; Ritenuto che l'appellato ha eccepito l'applicazione al giudizio in corso del disposto dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; che la questione e' rilevante ai fini della decisione della presente controversia che ha ad oggetto le somme di cui ai commi 181 e 182 del medesimo articolo; che appare non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale del citato art. 1, comma 183, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che infatti la previsione della estinzione dei giudizi in corso con compensazione delle spese tra le parti appare pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto preclude irrazionalmente il diritto all'accertamento e alla tutela del diritto dedotto in giudizio; che tale previsione appare tra l'altro irrazionalmente discriminare l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge sancita dall'art. 3 della Costituzione essendo principio costituzionalmente garantito quello della eguale tutela giurisdizionale dei diritti; che nell'eventualita' di accoglimento della sollevata questione di legittimita', la disciplina sostanziale applicabile quale ius superveniens alla fattispecie e' quella delineata dai commi 181 e 182 del medesimo art. 1; che in proposito non manifestamente infondato appare il dubbio di costituzionalita' del comma 182 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui: a) assoggetta il diritto alla erogazione del trattamento per i superstiti degli aventi diritto al possesso dei requisiti ivi stabiliti alla data del 30 marzo 1996 senza considerare che il diritto alla erogazione spetta iure hereditario e quindi indistintamente a tutti gli eredi secondo la disciplina generale contenuta nel libro secondo del codice civile; b) esclude il computo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 con cio' operando una discriminazione nell'ambito di una categoria omogenea di diritti quale quella dei crediti pecuniari; c) determina il tasso di interesse sui crediti successivi alla predetta data parametrandolo irrazionalmente a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dell'ISTAT piuttosto che al tasso legale previsto per tutti i crediti fruttiferi.