ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   43,
 diciassettesimo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
 ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza) e della
 tabella c) allegata alla stessa legge, come  sostituita  dall'art.  9
 della  legge 12 agosto 1982, n.  569 (Disposizioni concernenti taluni
 ruoli del personale della Polizia di Stato e  modifiche  relative  ai
 livelli  retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1
 aprile 1981, n. 121), promosso con ordinanza emessa il 17-31  gennaio
 1996  dal  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio sul ricorso
 proposto da  Siclari  Stelio  ed  altri  contro  il  Ministero  delle
 finanze,  iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di costituzione di Padula Giovanni ed altri, nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  novembre  1996  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Udito  l'avvocato  Giovanni  Rizza  per  Padula Giovanni ed altri e
 l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso del procedimento promosso con ricorso collettivo, in
 sede di giurisdizione esclusiva, da parte di un  numeroso  gruppo  di
 ufficiali  in  s.p.e.  nei  gradi  di  tenente,  capitano, maggiore e
 tenente  colonnello  della  Guardia   di   finanza,   al   fine   del
 riconoscimento  del  trattamento  economico spettante alla Polizia di
 Stato  con  uguale  anzianita'  e  della  conseguente  condanna   del
 Ministero  delle finanze al pagamento dei maggiori importi maturati a
 titolo  di  differenze  retributive,  il   tribunale   amministrativo
 regionale del Lazio, con ordinanza del 17-31 gennaio 1996, dopo avere
 ritenuto   manifestamente   infondati   i   profili   relativi   allo
 sganciamento  della  progressione economica da quella di carriera, ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,
 questione    di    legittimita'    costituzionale    dell'art.    43,
 diciassettesimo comma, della legge 1 aprile  1981,  n.    121  (Nuovo
 ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza) e della
 tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art.  9 della
 legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti  taluni  ruoli
 del  personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli
 retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge  1  aprile
 1981,  n.  121),  nella parte in cui non consentono di individuare la
 corrispondenza delle  funzioni  dei  sottotenenti  della  Guardia  di
 finanza  con  quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della
 Polizia di Stato.
   Il giudice  a  quo  ritiene  di  dover  aderire  alla  denuncia  di
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  indicata - formulata in
 subordine - dai ricorrenti sulla premessa  che  nel  momento  in  cui
 l'art.  43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981 ha disposto
 che il trattamento economico previsto per il personale della  Polizia
 di  Stato  e'  esteso,  oltre  che all'Arma dei carabinieri, ai Corpi
 previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16 e che  l'equiparazione
 avviene  sulla base della tabella allegata, non avrebbe potuto essere
 ragionevolmente tralasciato dal legislatore il grado di sottotenente.
   In ordine alla rilevanza della questione  nel  giudizio  a  quo  si
 deduce  che l'obliterazione della posizione dei sottotenenti comporta
 un livellamento verso  il  basso  delle  posizioni  economiche  degli
 ufficiali  inferiori  in  ragione  del fatto che l'equiparazione agli
 appartenenti al ruolo dei commissari  ha  quale  stadio  iniziale  il
 grado  di  tenente; mentre con l'inserimento del grado pretermesso si
 determina, almeno nell'assetto retributivo, uno scorrimento in  senso
 verticale degli stessi ricorrenti sebbene nessuno fra essi rivesta il
 grado di sottotenente.
   Quanto  alla  prospettazione  della  questione,  il  giudice  a quo
 accomuna   sotto   l'unico   denominatore   della   irragionevolezza,
 l'irrazionalita'   della  norma  -  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione - da  un  lato,  assumendo  come  tertium  comparationis
 unitariamente  le  norme che espressamente prendono in considerazione
 il  grado  di  sottotenente  mediante  l'estensione   ad   esso   dei
 trattamenti  indennitari  spettanti  ai vice commissari del ruolo dei
 commissari (artt. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e 6  del  d.-l.
 21  settembre  1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n.
 472); dall'altro,  prospettando  l'irragionevolezza  -  in  relazione
 all'art.  97  della  Costituzione  -  della  stessa  disposizione dal
 momento che si pone in contrasto con il principio di equiparazione di
 cui all'art. 43, sedicesimo comma, ai sensi del quale il  trattamento
 economico  previsto  in  favore  del personale della Polizia di Stato
 funge da parametro di riferimento, sulla base della tabella allegata,
 di quello spettante al personale dell'Arma e degli altri Corpi.
   L'equiparazione, secondo  il  giudice  remittente,  sottintende  la
 previsione di tutte le possibili qualifiche e tutti i possibili gradi
 dei  diversi  ordinamenti  dal  legislatore  presi in considerazione,
 determinandosi,  in  caso  contrario,   un   ingiustificabile   vuoto
 normativo  foriero  di discriminazione per la categoria pretermessa e
 indice   sintomatico   di   violazione   del   principio   di   buona
 amministrazione.
   L'ordito   argomentativo   sul   quale   si   fonda  il  dubbio  di
 costituzionalita' riproduce, secondo la prospettazione del giudice  a
 quo,  quello  con il quale la Corte costituzionale con la sentenza n.
 277 del 1991 dichiarava l'illegittimita' costituzionale della  stessa
 norma  nella parte in cui non includeva le qualifiche di ispettore di
 Polizia,  parametro  di  riferimento   per   l'individuazione   delle
 corrispondenti funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri.
   2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  a  questa Corte si sono costituiti i
 ricorrenti del  giudizio  a  quo,  i  quali  hanno  concluso  per  la
 declaratoria  di  illegittimita'  della  norma censurata, richiamando
 integralmente   le   argomentazioni   contenute   nell'ordinanza   di
 rimessione,  nonche' specifici precedenti di giurisprudenza che hanno
 avuto ad oggetto controversie nelle quali si discuteva sul  grado  di
 sottotenente  prima della smilitarizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 21
 settembre 1989, n. 596; Id. sez. IV, 30 novembre 1989, n. 868).
   3. - Nell'imminenza dell'udienza i ricorrenti, dopo  aver  ribadito
 le  ragioni giuridiche che sorreggono la pretesa fatta valere innanzi
 al giudice remittente, hanno precisato che l'ignorantia elenchi nella
 quale si traduce il vizio denunciato, e' rilevabile da una  serie  di
 indici  normativi sintomatici: a) ai sensi della legge 29 marzo 1956,
 n. 288 e successive modificazioni, il grado di sottotenente  entra  a
 comporre la carriera di sottufficiale (cfr. sentenze del Consiglio di
 Stato,  sez.  IV, 21 settembre 1989, n. 596; id. 30 novembre 1989, n.
 868); b) il grado di sottotenente e' stato autonomamente  considerato
 dal  legislatore  (cfr. artt. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e 6
 del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20  novembre
 1987,  n.  472);  c)  l'organico  del  Corpo della Guardia di finanza
 prevede che le tenenze (primo livello di comando  territoriale  retto
 da  ufficiale)  sono attribuite al comando del tenente o sottotenente
 (cfr. art. 2, terzo comma, del  d.lgs.  C.p.S.  5  ottobre  1947,  n.
 1557).
   Sul  piano  dell'ordinamento  organizzativo delle forze di polizia,
 per effetto dell'obliterazione del grado in discussione, risulta  che
 del  tutto arbitrariamente le qualifiche dei commissari corrispondono
 a quelle di capitano per la seconda qualifica e al  maggiore  per  la
 terza,  benche',  ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 24 aprile 1982, n.
 335, solo per la terza  e  quarta  qualifica  i  commissari  svolgono
 funzioni di indirizzo e coordinamento.
   Inoltre,  sul piano dell'ordinamento interno, in esito al d.-l.  18
 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge  28  febbraio  1992,  n.  217
 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di
 polizia)  e al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art.  3
 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
 del  personale  non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia
 di finanza) il trattamento retributivo dei  tenenti  e  dei  capitani
 della  Guardia  di  finanza  del  tutto  arbitrariamente coincide con
 quello che compete ai sottufficiali.
   In replica  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  intervenuta  nel
 giudizio  incidentale,  deduce che l'assoluta analogia tra il sistema
 di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della  Guardia
 di  finanza  e  quello  della  Polizia  di  Stato  per  la  nomina  a
 commissario depone nel senso dell'assoluta correttezza della  tabella
 allegata  alla  legge  n. 121 del 1981: il conseguimento del grado di
 sottotenente  del  Corpo  della  Guardia di finanza e' correlato alla
 positiva partecipazione al corso quadriennale di formazione come  per
 la  Polizia  di  Stato, la nomina a vice commissario consegue dopo lo
 svolgimento del corso quadriennale (art. 8 del d.P.R. 24 aprile 1982,
 n. 341).
   Inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, lo scorrimento in  senso
 verticale,  seppure  nella  sola  progressione economica, comporta il
 travolgimento della disciplina della "dirigenza militare"  (art.  142
 della   legge  n.  312  del  1980);  mentre  la  perequazione  per  i
 trattamenti retributivi degli ufficiali rispetto ai sottufficiali  e'
 garantita dalla completa disciplina di settore.
   Da  ultimo,  la  normativa  indicata  dai  ricorrenti che prende in
 considerazione il grado di sottotenente si  riferisce  ad  indennita'
 sganciate dalle specifiche funzioni che il grado ricomprende.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II,
 con ordinanza del 17-31  gennaio  1996,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  43,  diciassettesimo  comma,
 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e della tabella c,  della  legge  1
 aprile  1981,  n.  121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
 pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta  legge,  come
 sostituita  dall'art.    9  della  legge  12  agosto  1982,  n.   569
 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di
 Stato  e  modifiche  relative  ai  livelli  retributivi   di   alcune
 qualifiche  e  all'art.  79 della legge 1 aprile 1981, n. 121), nella
 parte in cui non consentono di individuare  la  corrispondenza  delle
 funzioni  dei  sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli
 appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
   Secondo il giudice rimettente, la mancata previsione del  grado  di
 sottotenente  della  Guardia  di  finanza,  stadio iniziale in cui si
 articola la carriera militare (come ufficiale)  del  Corpo,  oltre  a
 violare  il  principio  di equiparazione del trattamento economico di
 tutte le forze di polizia, previsto dall'art. 43,  sedicesimo  comma,
 della  legge  n.  121  del  1981, da' vita al vizio di irrazionalita'
 della norma in relazione all'art. 3 della Costituzione,  dal  momento
 che  altre  disposizioni  normative - che fungono in modo unitario da
 tertium  comparationis  -  hanno  esteso  i  trattamenti  indennitari
 spettanti   al   vice   commissario   del  ruolo  dei  commissari  ai
 sottotenenti (artt.   2 della  legge  20  del  ruolo  dei  commissari
 sottotenenti (artt. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e 6 del d.-l.
 21  settembre  1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n.
 472).
   Inoltre, sotto  altro  profilo,  la  norma  censurata  e'  altresi'
 affetta,  secondo  il giudice a quo, dal vizio di irragionevolezza in
 relazione all'art. 97 della Costituzione, poiche' l'equiparazione del
 trattamento economico sottintende la previsione di tutte le possibili
 qualifiche e di tutti i possibili gradi dei diversi  ordinamenti  dal
 legislatore    presi   in   considerazione   dal   legislatore,   non
 giustificandosi il vuoto normativo  conseguente  alla  pretermissione
 del  grado  iniziale  della  carriera (di ufficiale) della Guardia di
 finanza,  se  non  come  indice  sintomatico  della  violazione   del
 principio di buona amministrazione.
   2. - La questione e' priva di fondamento.
   Preliminarmente,  va  precisato che la legge 1 aprile 1981, n. 121,
 oltre a smilitarizzare ed innovare l'assetto del Corpo delle  guardie
 di  pubblica  sicurezza e di quello della Polizia femminile (peraltro
 con il loro scioglimento), mediante l'introduzione di  una  serie  di
 norme organizzative e di un nuovo ordinamento della Polizia di Stato,
 ha  fissato  il  principio di equiparazione del trattamento economico
 (art. 43, sedicesimo comma), di tutte le forze  di  polizia,  sia  ad
 ordinamento  civile che militare senza distinzione, compresi il Corpo
 della Guardia di finanza, il Corpo  degli  agenti  di  custodia  (ora
 Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato.
   La    equiparazione   economica   e'   stata   attuata   attraverso
 l'estensione, in via di principio e in modo  permanente  e  generale,
 del trattamento economico, previsto per il personale della Polizia di
 Stato  (da  fissarsi,  con  esclusione  dei  dirigenti, sulla base di
 accordi), all'Arma dei carabinieri  e  agli  altri  Corpi  suindicati
 previsti  dal primo e secondo comma dell'art. 16 (art. 43, sedicesimo
 comma).
   Nello stesso tempo e' stata  stabilita  (art.  43,  diciassettesimo
 comma,  della  legge n. 121 del 1981) in forza della tabella allegata
 alla stessa legge n. 121 - poi sostituita dalla tabella  c)  allegata
 alla  legge  12  agosto  1982, n. 569 - una equiparazione tra gradi e
 qualifiche del precedente ordinamento della polizia e rispettivamente
 qualifiche del nuovo ordinamento della Polizia di Stato e  gradi  del
 personale delle altre forze di polizia.
   La normativa in esame detta nel contempo un nuovo ordinamento della
 pubblica  sicurezza  (tale  e'  anzi  il  titolo  della  legge), come
 amministrazione ad ordinamento speciale con organizzazione  ripartita
 a  base  centrale,  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno  -  con
 attribuzione al Ministro del potere di coordinamento - e  periferica,
 con  compiti  e funzioni di forza di polizia (art. 1 e seguenti della
 legge n. 121 del 1981) in materia di ordine e sicurezza pubblica.  Ma
 detta   legge,   lungi   dal   perseguire   l'intento  di  modificare
 (unificandoli) gli ordinamenti delle varie forze di polizia, mantiene
 invece gli assetti normativi specifici, "fermi restando i  rispettivi
 ordinamenti e dipendenze" dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia  di  finanza  (art.    16,  primo  comma)  e  "fatte salve le
 rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti  ordinamenti"  del
 Corpo   degli   agenti   di   custodia   (ora   Corpo  della  polizia
 penitenziaria) e del Corpo forestale dello Stato.
   Pertanto   e'   rimasta   disciplinata   dalla   preesistente    (e
 differenziata)  normativa  tutta la parte ordinamentale relativa alle
 varie Forze di polizia (diverse dalla Polizia di Stato)  comprese  le
 modalita' di arruolamento nei vari ruoli, le dipendenze, i gradi e le
 qualifiche, i sistemi di avanzamento, i limiti di eta' correlati alle
 rispettive posizioni degli appartenenti alle varie forze di polizia.
   Diversamente  dalla  Polizia di Stato, che ha avuto con la legge n.
 121 del 1981 un  nuovo  assetto  e  ordinamento  a  carattere  civile
 (peraltro  non  esaustivo),  per  le  altre forze di polizia lo stato
 giuridico del personale e gli aspetti organizzativi e funzionali  dei
 vari  corpi,  sono  stati  non  solo sottratti all'ambito dispositivo
 della predetta legge,  ma  anzi  presupposti  nelle  loro  specifiche
 peculiarita'  dalla  anzidetta  nuova  normativa,  che  concerne, per
 quanto  interessa  i  profili  oggetto  della  questione  in   esame,
 unicamente  gli  aspetti  relativi  al  trattamento  economico,  come
 confermato  dall'art.  43  e dalla tabella allegata alla legge n. 121
 del 1981.
   D'altra parte non puo' negarsi che le funzioni a tutela dell'ordine
 pubblico e della sicurezza pubblica, anche se altamente qualificanti,
 costituiscano soltanto un aspetto dei compiti di polizia,  essenziali
 per  la  Polizia  di  Stato e l'Arma dei carabinieri (forza armata in
 servizio permanente di  pubblica  sicurezza)  e  concorrenti  per  la
 Guardia  di  finanza  ("per il concorso al mantenimento dell'ordine e
 della sicurezza pubblica": art. 16, primo comma, della legge  n.  121
 del  1981; art. 1, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
 recante "Ordinamento del Corpo della  Guardia  di  finanza").  Invece
 dette attribuzioni (tutela dell'ordine e sicurezza pubblica) vanno ad
 integrare  una  funzione  eventuale  e  concorrente  per  il Corpo di
 polizia penitenziaria e per il Corpo forestale dello Stato, che "sono
 altresi' forze di polizia e  possono  essere  chiamati  a  concorrere
 nell'espletamento  di  servizi  di ordine e sicurezza pubblica" (art.
 16, secondo comma, della legge n. 121 del 1981). Nello  stesso  tempo
 tutte  (senza  discriminazione)  le  forze  di polizia possono essere
 utilizzate "anche per il  servizio  di  pubblico  soccorso",  compito
 egualmente  essenziale  per  una  polizia  moderna  al  servizio  dei
 cittadini (artt. 16, terzo comma e 24, della legge n. 121 del 1981).
   Per tutte le forze di polizia, eccetto la Polizia  di  Stato,  sono
 rimasti  invariati  i  compiti  e  le  funzioni che caratterizzano la
 specificita' di  ciascun  Corpo  e,  conseguentemente,  l'ordinamento
 (civile e militare).
   In    realta',   proprio   in   considerazione   delle   diversita'
 ordinamentali  delle  varie  forze  di   polizia,   l'unico   aspetto
 immediatamente  unificante  della legge n. 121 del 1981 e' dato dalla
 richiamata estensione (automatica e normativa con effetti  di  rinvio
 mobile)  del  trattamento  economico  del  personale della Polizia di
 Stato agli appartenenti alle altre forze di polizia.
   Deve, tuttavia, essere chiarito che questo  trattamento  economico,
 previsto  con effetto generale per tutte le forze di polizia, subisce
 (oltre le differenziazioni  dipendenti  nello  stesso  sistema  dallo
 svolgimento di funzioni collegate a specifiche indennita') i riflessi
 sostanziali  derivanti  dalle  diverse  forme  di  progressione nelle
 qualifiche e nei gradi, anche  se  l'omogeneizzazione  economica  era
 destinata  ad  affinarsi  nel  corso  del  tempo,  nell'obiettivo  di
 perseguire  l'effettivo  equilibrio  di  trattamenti  che  presuppone
 l'eliminazione  di differenze o carenze di meccanismi di progressione
 in taluni ordinamenti.
   3.  -  Occorre  inoltre   sottolineare   che   l'unificazione   del
 trattamento  economico  mediante  estensione,  alle  altre  forze  di
 polizia, di quello previsto per la Polizia di Stato e' per sua natura
 generale e non destinato a creare vuoti normativi,  integrandosi  con
 la  preesistente  normativa  e  con  quella  sopravvenuta  (atteso il
 carattere del rinvio) per quanto non espressamente disciplinato dalla
 legge n. 121 del 1981 e successive integrazioni.
   4. - Sotto altro profilo, in un'ottica piu' aderente alla questione
 dedotta all'esame, e' necessario sottolineare ulteriormente  che  per
 la Guardia di finanza parte integrante delle forze armate dello Stato
 e  della  forza  pubblica, alle dirette dipendenze del Ministro delle
 finanze (art. 1 della legge 23 aprile  1959,  n.  189),  con  compiti
 primari  individuati  essenzialmente  nell'attivita' di prevenzione e
 repressione  delle  evasioni e delle violazioni finanziarie (in senso
 ampio comprendente l'ambito tributario statale), di vigilanza in mare
 per fini di polizia finanziaria, nonche' nei limiti  stabiliti  dalle
 singole  leggi,  sull'applicazione  delle  disposizioni  di interesse
 politico-economico, sono previsti correlati poteri di indagine  e  di
 controllo  (potere di accesso, di richieste di notizie e di verifiche
 fiscali), come attivita' indispensabile di amministrazione tributaria
 intesa all'acquisizione (istruttoria) di  tutti  gli  elementi  utili
 alla   successiva  determinazione  del  debito  di  imposta  e  delle
 eventuali conseguenti sanzioni, con carattere strumentale rispetto al
 provvedimento di accertamento attribuito alla competenza degli uffici
 finanziari.
   Tali funzioni peculiari (rispetto  alle  altre  forze  di  polizia)
 caratterizzano,  anche  sotto il profilo organizzativo, la struttura,
 la configurazione  e  la  preparazione  attitudinale  come  forza  di
 polizia  ad  ordinamento  militare,  in  una valutazione compiuta dal
 legislatore di necessaria corrispondenza, per il buon andamento,  tra
 compiti,  poteri  coercitivi  ed  ordinamento (aspetti riuniti in una
 inseparabile connessione e interdipendenza) in uno dei  settori  piu'
 delicati  nell'attuale configurazione dello Stato, quale quello della
 polizia in campo finanziario-tributario; cio' risulta  in  modo  piu'
 appariscente e storicamente primigenio per i compiti di vigilanza dei
 confini e di prevenzione e repressione del contrabbando.
   Il  che  impone  una selezione attitudinale, una preparazione e una
 formazione professionale corrispondente  ai  compiti,  alle  funzioni
 peculiari   della  Guardia  di  finanza  e  al  correlativo  tipo  di
 ordinamento militare (sul carattere  "intrinsecamente  militare"  del
 Corpo della Guardia di finanza, v. sentenza n. 30 del 1997).
   Proprio  con  riferimento  alle  anzidette  esigenze,  nel  sistema
 normale di accesso al ruolo ufficiali  in  s.p.e.  della  Guardia  di
 finanza,    il    grado    iniziale   di   sottotenente,   piu'   che
 contraddistinguere il tipo  di  mansioni  esercitate,  si  riconnette
 ordinariamente   ad   un   particolare   status,   conseguente   alla
 partecipazione, nell'ambito  del  corso  quadriennale  di  formazione
 presso  l'Accademia  della Guardia di finanza, ad un periodo di corso
 di applicazione, decorrente, ai sensi degli artt.  1 e 2 della  legge
 29  maggio  1967,  n.    371  (Disposizioni  sul  reclutamento  degli
 ufficiali  in  servizio  permanente  della   Guardia   di   finanza),
 dall'inizio del secondo biennio del corso.
   Agli  allievi del corso di formazione, articolato in due bienni, in
 esito al positivo superamento del primo biennio, viene attribuito  il
 grado di sottotenente.
   Infatti,   secondo   la   scansione   tipica  che  tradizionalmente
 contraddistingue il reclutamento  degli  ufficiali  in  s.p.e.  delle
 forze  armate,  solo  al  termine  del  corso quadriennale, dopo aver
 superato il corso d'applicazione e quindi  acquisito  il  livello  di
 preparazione  superiore  (paragonabile  a  quello  necessario  per il
 conseguimento del diploma di laurea), l'ufficiale viene  promosso  al
 grado di tenente (cfr. art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
 recante  "Avanzamento  degli  ufficiali dell'Esercito, della Marina e
 dell'Aeronautica",  applicabile  agli  ufficiali  della  Guardia   di
 finanza in base al disposto dell'art.  1 della legge 24 ottobre 1966,
 n.  887,  recante  "Avanzamento  degli  ufficiali  della  Guardia  di
 finanza", salve le  successive  norme  speciali  per  la  Guardia  di
 finanza).
   Del  resto, su un piano piu' generale, deve essere posto in rilievo
 che  nell'ordinamento  militare  il  grado  di  tenente  e'  previsto
 normalmente come grado iniziale per quei ruoli di ufficiale in s.p.e.
 per  i quali viene richiesto come requisito di accesso il possesso di
 laurea  specifica  (v.,  ad  es.,  ruolo   del   servizio   sanitario
 dell'Esercito,  ufficiali medici, ufficiali chimici farmacisti; ruolo
 del  servizio  di  commissariato,  ufficiali  commissari;  ruolo  del
 servizio veterinario; ruolo medici del Corpo sanitario della Marina).
   5.  -  Sulla  base  delle  predette  considerazioni  risulta non in
 termini il richiamo alla sentenza n. 277 del 1991 della Corte, avente
 ad oggetto la mancata individuazione nella tabella di cui si  discute
 della  qualifica  di ispettore di polizia, che doveva costituire, nel
 presupposto di  omologia  di  funzioni  espletate  dai  sottufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri,  il  parametro  di  riferimento  per  il
 trattamento economico di questi ultimi: si  disputava  infatti  sulla
 "equiparazione   ai   soli   fini   del   trattamento  economico  dei
 sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  senza  alcuna  incidenza
 sull'ordinamento della loro carriera".
   La  sentenza  invocata  si  basava  sul principio della tendenziale
 corrispondenza  del  trattamento  economico  al  tipo   di   funzioni
 esercitate,  cui  doveva  uniformarsi  la tabella di equiparazione in
 base al "criterio  funzionale,  perche'  il  solo  idoneo  a  rendere
 omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento
 economico  del  personale  inquadrato nei rispettivi apparati secondo
 articolazioni diverse". Ma la ragione della dichiarata illegittimita'
 costituzionale,  contenuta   nella   citata   sentenza,   era   stata
 ripetutamente  collegata alla "irragionevolezza dell'esclusione dalla
 tabella   delle   qualifiche   degli   ispettori   di    polizia    e
 conseguentemente  della avvenuta equiparazione retributiva di tutti i
 gradi  dei  sottufficiali  dei  carabinieri  soltanto  al  ruolo  dei
 sovrintendenti  di  polizia  perche',  non  risultando  che  cio' sia
 avvenuto sulla base di  un  criterio  collegato  alla  corrispondenza
 delle  funzioni,  va  ravvisata un'intima contraddizione tra la norma
 (art. 43, diciassettesimo comma, della legge n.  121  del  1981)  che
 rinvia  alla  tabella e quest'ultima, che non risponde allo scopo per
 cui e' prevista".
   Questa Corte aveva sottolineato che la tabella risultava "compilata
 in modo tale da non permettere di  stabilire,  anche  a  causa  delle
 omissioni  prima  ricordate,  se  l'esclusione delle qualifiche degli
 ispettori dalla  comparazione  con  i  gradi  dei  sottufficiali  dei
 carabinieri  sia  avvenuta  in  ragione di una effettiva specificita'
 delle funzioni connesse a  quelle  qualifiche  perche'  ritenute  non
 assimilabili a quelle dei predetti sottufficiali".
   D'altro  canto,  caratterizzante la posizione dei sottufficiali dei
 carabinieri (a parte la tradizionale unitarieta'  delle  funzioni  di
 polizia  di  sicurezza) era la precedente equiparazione di gradi, cui
 seguiva una comparazione di funzioni. Infatti la normativa  esistente
 prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge del 1981, assicurava la
 corrispondenza del trattamento economico degli appartenenti al  corpo
 delle guardie di pubblica sicurezza in base ad un parametro omogeneo,
 costituito  dai  gradi militari, in cui ciascuna forza si articolava,
 mentre la legge n. 121 del 1981 prevede  ruoli  (agenti,  assistenti,
 sovrintendenti,   ispettori,   commissari   e   dirigenti),  ciascuno
 caratterizzato dal tipo di mansioni o di funzioni.
   Nel  giudizio  in cui e' stata emessa la richiamata sentenza n. 277
 del 1991 si richiedeva alla  Corte  un  intervento  duplice:  "da  un
 canto,  di  carattere  caducatorio  nei confronti della nota in calce
 alla tabella, cosi' eliminando dall'ordinamento la  dichiarazione  di
 non  corrispondenza  che  vi  si  legge;  e  dall'altro, di carattere
 additivo (non ritenuto  ammissibile  dalla  Corte)  per  effetto  del
 quale, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale
 della  mancata  equiparazione  economica",  gli interessati avrebbero
 potuto conseguire il trattamento economico superiore.
   L'anzidetta  sentenza  riteneva  necessarie  "ulteriori  specifiche
 valutazioni   relative   alla   comparazione   delle   mansioni   dei
 sottufficiali dei  carabinieri  e  di  quelle  dei  soprintendenti  e
 ispettori  della  Polizia  di  Stato",  mentre  solo sulla base della
 giurisprudenza amministrativa e'  stato  ritenuto  che,  per  effetto
 della  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale,  fosse venuto a
 riespandersi il principio di  equiparazione  secondo  omogeneita'  di
 funzioni,  sempre con riferimento alle due forze di polizia in esame.
 In sede di conversione del d.-l. 7 gennaio 1992,  n.  5,  convertito,
 con  modificazioni,  nella legge 6 marzo 1992, n. 216, e' stato fatto
 valere il principio di omogeneizzazione anche per il personale  delle
 corrispondenti  categorie  delle  altre forze di polizia, compresa la
 Guardia di finanza (sentenza n. 455 del 1993).
   6. - Invece, la questione oggetto di esame in questa sede non  puo'
 coinvolgere il profilo funzionale, dato che il sottotenente in s.p.e.
 della  Guardia  di  finanza,  grado  iniziale  che  (nel reclutamento
 normale) si consegue dopo il primo biennio del corso  di  formazione,
 ordinariamente   e'   tenuto  a  svolgere  compiti  di  studio  e  di
 addestramento, con livello di funzioni e grado che non si diversifica
 dal precedente assetto di equiparazione di trattamento  economico  di
 livello  certamente  inferiore  a  quello  dei  tenenti (equiparati a
 commissari di prima qualifica, ora vice commissari).
   Sul piano della comparazione con il ruolo della  Polizia  di  Stato
 deve,  inoltre,  essere  precisato che la qualifica di "commissario 1
 qualifica" (vice-commissario della Polizia di Stato), prevista  dalla
 tabella  c)  della  legge  n.  121  del  1981, del 1981, si raggiunge
 attraverso due vie: la prima presuppone l'esito positivo del concorso
 per il quale e' necessario il possesso del diploma di  laurea  ed  il
 successivo  superamento  del corso di formazione della durata di nove
 mesi (artt. 55 e 56  della  legge  n.  121  del  1981).  La  seconda,
 alternativamente (anche se, di fatto, in tempo recente non sono state
 indette nuove procedure) presuppone, dopo il superamento del concorso
 di  ammissione  (distinto  dal precedente) per chi e' in possesso del
 diploma di maturita', la  frequenza  del  corso  quadriennale  presso
 l'Istituto  superiore  di  Polizia  (finalizzato  al conseguimento di
 laurea) ed il successivo corso di formazione  della  durata  di  nove
 mesi, solo al termine del quale vi e' la nomina a "vice commissario".
   Per  questa  seconda modalita' di accesso alla carriera, al termine
 del primo biennio gli allievi, superati  gli  esami  ed  ottenuto  il
 giudizio  di  idoneita', conseguono, in forza dell'art. 13 del d.P.R.
 24 aprile 1982, n. n. 341, la nomina ad aspiranti vice-commissari, ai
 quali possono essere  equiparati  i  sottotenenti  della  Guardia  di
 finanza   frequentatori   del  secondo  biennio  presso  l'Accademia,
 accomunati  dal  normale  svolgimento  di  compiti  di  studio  e  di
 addestramento.
   7.  -  In  definitiva  l'ordinanza  del  giudice  a quo parte da un
 erroneo presupposto, cioe' che  il  livello  del  grado  iniziale  di
 ufficiale  in  s.p.e.  e di funzioni direttive nelle forze di polizia
 debba  coincidere  ed  attestarsi  al  grado  di  tenente,   con   un
 conseguente scorrimento, e non tiene conto delle diverse modalita' di
 accesso,  qualita'  e  titoli richiesti dalla legge secondo i singoli
 ordinamenti (e in taluni casi anche nell'ambito dello stesso Corpo di
 polizia), basate su requisiti attitudinali e  modi  di  formazione  e
 addestramento differenti.
   E' evidente che il sottotenente della Guardia di finanza non poteva
 essere  inserito nel quadro retributivo di equiparazione sullo stesso
 piano del commissario 1 qualifica, al quale  invece  veniva  (ed  e')
 equiparato  il  tenente  (che consegue tale grado dopo il superamento
 del secondo biennio: con l'inizio del corso di applicazione).
   Nello stesso tempo non puo' mancarsi di rilevare che lo  status  di
 aspirante  vice  commissario, allievo che attende a compiti di studio
 ed addestramento professionale, corrisponde a  quello  del  grado  di
 sottotenente della Guardia di finanza.
   Ne'  tantomeno  sarebbe  ipotizzabile per la Guardia di finanza uno
 scorrimento in senso verticale, anche se nella sola progressione  del
 trattamento  economico,  nel  grado  di  tenente,  di  capitano  e di
 maggiore della Guardia di  finanza,  sia  perche'  in  contrasto  con
 l'assetto  normativo (tabellare) testuale, sia perche' si produrrebbe
 una ingiustificata perturbazione dei livelli e della disciplina della
 "dirigenza", con un  ingiustificato  innalzamento  di  un  livello  e
 alterazione  di  un preesistente e necessario equilibrio normativo ed
 economico dell'intero settore civile e militare.
   Giova a questo riguardo sottolineare  la  crescente  preoccupazione
 del  legislatore  di  non  alterare  equilibri tra i vari ordinamenti
 militari, tanto da procedere contestualmente, anche se  con  separati
 atti,  alla  determinazione  dei  diversi  trattamenti  economici (v.
 d.lgs.  12 maggio 1995, n. 195, recante "Procedure per disciplinare i
 contenuti del rapporto di impiego del personale di  Polizia  e  delle
 Forze  armate",  emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.
 130 e dell'art.   2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216  e  i  recenti
 d.P.R. 10 maggio 1996, nn. 359 e 360).
   8.  - La mancata menzione del sottotenente in tabella non deriva da
 una sorta di "ignoranza" della previsione normativa del livello,  ne'
 tantomeno  da  una  irragionevole  esclusione (in questo consiste una
 delle differenze con la fattispecie dei  sottufficiali  di  cui  alla
 sentenza  n.  277 del 1991), ma dalla consapevolezza di salvaguardare
 la situazione preesistente (confermando le diversita'  ordinamentali)
 e,  al  contempo,  di  preservare  la  normativa  che  consentiva  di
 determinare   autonomamente   il   trattamento   economico    e    la
 corrispondenza  con  l'omologo  livello  della Polizia, anch'esso non
 menzionato in tabella, senza alcun  contrasto  con  il  principio  di
 equiparazione  (art.  43,  sedicesimo  comma,  della legge n. 121 del
 1981).
   Del resto il principio di equiparazione del  trattamento  economico
 nel settore, la cui normativa dettata per la Polizia di Stato assume,
 anche  alla  luce della legislazione successiva alla legge n. 121 del
 1981, il carattere di  normativa  generale  per  tutte  le  forze  di
 polizia,   e'  idoneo  come  tale  a  coprire  ogni  eventuale  vuoto
 normativo.
   Una  valutazione  comparativa dell'assetto dei corpi di polizia, ad
 ulteriore dimostrazione delle  peculiarita'  di  ciascun  ordinamento
 nella  fondamentale  omogeneita'  di  trattamento  economico, porta a
 mettere in rilievo che  il  periodo  di  servizio  con  il  grado  di
 sottotenente  (o  equiparato)  e'  ormai (dopo un'iniziale incertezza
 interpretativa) considerato dalla giurisprudenza computabile ai  fini
 del      particolare      beneficio      di      attribuzione      di
 trattamentoesclusivamente   economico   rispettivamente   di    primo
 dirigente (15 anni senza demerito nel ruolo) e di dirigente superiore
 (25 anni), da ritenersi applicabile a tutte le forze di polizia. Cio'
 anche  se  il  personale  che  accede al concorso in base a laurea si
 trova ad entrare nel Corpo con ritardo rispetto a quello  proveniente
 da accademia.
   9.   -   Venendo   specificamente   ai   particolari   profili   di
 incostituzionalita'  accomunati  dal  giudice  rimettente  sotto   il
 denominatore  dell'irragionevolezza,  occorre  rilevare  che  non  e'
 configurabile violazione dell'art. 3 della Costituzione per il  fatto
 che  il  grado  di sottotenente sia stato preso in considerazione dal
 legislatore  con  altre  disposizioni  che  estendono  o   assimilano
 specifici  trattamenti  economici  spettanti  ai  vice commissari del
 ruolo dei commissari.
   Dette previsioni, di cui agli artt. 2, sesto comma, della legge  20
 marzo 1984, n. 34 e 6 del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito
 in   legge   20   novembre  1987,  n.  472,  riguardano  l'indennita'
 pensionabile, che ha sostituito l'indennita' per servizio di istituto
 disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nonche' l'assegno
 personale di funzione previsto dall'art. 143 della  legge  11  luglio
 1980,  n.   312, cioe' non gia' il trattamento economico complessivo,
 ma la corresponsione di  emolumenti  che  possono  prescindere  dalle
 mansioni   specifiche  esercitate,  essendo  riconducibili  ad  altri
 presupposti come la mera anzianita' di servizio.
   D'altro canto  non  e'  affatto  irrazionale  che  nell'ambito  del
 pubblico   impiego   determinate   voci   retributive   o  indennita'
 particolari vengano fissate dal legislatore in maniera  uniforme  per
 personale  appartenente  a livelli differenti, purche' ovviamente non
 vi siano appiattimenti retributivi complessivi.
   Infatti una medesima indennita' (di eguale  ammontare  lordo)  puo'
 essere  prevista per il personale di diversa qualifica e grado, anche
 se appartenente a ruoli diversi (cfr. da ultimo, artt.  4  e  37  del
 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395).
   Quanto   al  preteso  carattere  discriminatorio  della  norma  che
 pretermette il grado di sottotenente della  Guardia  di  finanza,  va
 anzitutto  considerato  che  e'  l'intero  livello  corrispondente  a
 sottotenente,  compreso  quello   ora   denominato   aspirante   vice
 commissario,  a  non  essere  menzionato, sicche' non sussiste alcuna
 sperequazione, sotto tale profilo, in pregiudizio  della  Guardia  di
 finanza.
   Del  resto,  come gia' sottolineato, non esiste un vuoto normativo,
 ne'  e'  ravvisabile  alcuna  irragionevolezza  nella  previsione  di
 trattamenti  economici  differenziati  rispetto  a livelli e funzioni
 differenti, mentre non si puo' ravvisare un difetto  di  razionalita'
 in   trattamenti   diversi   nelle   fasi   di  formazione  iniziale,
 caratterizzate   da   prevalenza   di   attivita'   di    studio    e
 specializzazione professionale e a seconda dei relativi livelli.