Ricorso  del  presidente  della  regione  siciliana pro-tempore on.
 Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con deliberazione  della
 giunta  regionale  n. 120 del 19 aprile 1997, rappresentato e difeso,
 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  Francesco  Torre  e
 dall'avv.  Francesco  Castaldi  dell'ufficio  legislativo e legale ed
 elettivamente domiciliato nell'ufficio della  regione  in  Roma,  via
 Marghera  36,  giusta  procura a margine del presente atto, contro il
 Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la
 carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio  dei
 Ministri,  Palazzo  Chigi  e  difeso  per legge dall'Avvocatura dello
 Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione  insorto  tra
 la  regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro
 delle  risorse  agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42  del  20
 febbraio  1997, recante "Disposizioni per il traferimento del diritto
 di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di
 v.q.p.r.d.".
                               F a t t o
   L'impugnato decreto, emanato in esecuzione del regolamento  CEE  n.
 822/87  del  Consiglio del 16 marzo 1986, nell'abrogare il precedente
 decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 i cui artt. 1, 5 e  3
 (salvo  che  per  la  parte  concernente  l'autorizzazione  regionale
 all'esercizio del  diritto  trasferito)  erano  stati  annullati  con
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  284 del 1989, detta nuove
 disposizioni in materia di trasferimento del diritto di reimpianto di
 vigneti verso superfici destinate alla produzione di vini di qualita'
 prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.).
   L'art. 1 dispone che il  titolare  di  un  diritto  di  reimpianto,
 acquisito  ai  sensi  dell'art. 7, punto 1, del predetto regolamento,
 puo' cederlo ad altro operatore avente titolo.
   L'art. 2 prevede che l'acquirente del suddetto diritto, proveniente
 da impianti di viti ad uve da vino conformi alle norme comunitarie  e
 nazionali   vigenti,  possa  esercitarlo  su  superfici  idonee  alla
 produzione di v.q.p.r.d., conformemente a quanto  disposto  dall'art.
 7,  paragrafo  2,  del regolamento, previo parere favorevole da parte
 dell'autorita'  amministrativa  competente  della  regione  o   della
 provincia  autonoma nel cui territorio andra' ad essere esercitato il
 diritto stesso.
   L'art. 3 prevede che le regioni e le province autonome stabiliscano
 le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di
 reimpianto puo' essere trasferito.
   L'art.  4  dispone  l'obbligo  degli  organi  regionali,   il   cui
 territorio  e'  stato  interessato  alla compravendita dei diritti di
 reimpianto, di comunicare i dati stessi entro il 31  agosto  di  ogni
 anno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
   Le  disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 dell'impugnato decreto
 ministeriale si appalesano invasive della competenza della regione in
 subiecta materia per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione degli artt. 14, lett. a) e 20 dello Statuto siciliano in
 materia di agricoltura e delle relative norme di attuazione approvate
 con d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789,  modificato  con  d.P.R.  24  marzo
 1981, n. 218.
   Il  regolamento CEE n. 822/87 del 16 maggio 1987, ha introdotto con
 l'art. 6 il blocco dei nuovi impianti di viti fino al 31 agosto  1990
 (blocco  prorogato fino al 31 agosto 1998 dall'art. 1 del regolamento
 CE n. 1592/96 del  30  luglio  1996),  prevedendo  con  l'art.  7,  a
 determinate   condizioni,   il   diritto   di   reimpianto  (definito
 nell'allegato V, lett.  c) come "il diritto  di  autorizzare  su  una
 superficie  equivalente,  in  coltura  pura, a quella estirpata... un
 impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui  ha
 avuto  luogo  una  estirpazione  regolarmente dichiarata"). Lo stesso
 art. 7, al paragrafo 2, stabilisce che il diritto di reimpianto "puo'
 essere parzialmente o totalmente trasferito alle  condizioni  fissate
 dallo  Stato  membro  interessato,  verso  superfici  destinate  alla
 produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda".
   Il  Ministro  per  l'agricoltura,  con  decreto 12 ottobre 1988, n.
 469, aveva emanato le disposizioni attuative del predetto regolamento
 comunitario non "autosufficiente". Ma codesta Corte, con sentenza  n.
 284  del 1989, su ricorso della regione Toscana, pur riconoscendo "le
 indubbie esigenze unitarie che impongono una disciplina  identica  in
 tutto il territorio nazionale degli specifici oggetti regolati, anche
 perche'  incidenti  in  situazioni  giuridiche  soggettive di privati
 esercitabili, in ipotesi, pure con riguardo a superfici  appartenenti
 a regioni diverse", ha tuttavia ritenuto che l'intervento statale non
 puo'  spingersi  fino  alla  "soppressione  in  toto del potere delle
 regioni" nella sub-materia della produzione vitivinicola.
   Tale principio appare vieppiu'  calzante  nel  caso  della  regione
 siciliana,  dotata di autonomia speciale, la quale gode in materia di
 agricoltura di competenza legislativa esclusiva.
   La materia dell'agricoltura e' quella a cui la regione ha  dedicato
 le  maggiori cure sin dall'inizio della sua attivita'. In particolare
 nella sub-materia della vitivinicoltura sono state  impiegate  grandi
 risorse  nello  sforzo di miglioramento qualitativo delle produzioni,
 culminato nel recente piano regionale vitivinicolo approvato con D.A.
 12 maggio 1993, che si deposita.
   Ora, l'art. 2 del decreto impugnato, nella parte in cui,  nel  caso
 di  trasferimento  del  diritto di reimpianto da zone a D.O.C. di una
 regione verso zone di altre regioni non prevede, a monte dell'assenso
 prestato dalla  regione  "ricevente"  all'esercizio  del  diritto  al
 reimpianto,   quello  della  regione  concedente  tale  diritto  alla
 cessione del diritto stesso, vada  a  discapito  delle  potenzialita'
 produttive  dei  territori  dell'isola,  contraddistinti  da una piu'
 forte tendenza dei produttori  al  trasferimento  del  beneficio  per
 intuibili ragioni connesse alla depressione economica.
   Onde  tale  norma,  laddove priva di fatto la regione ricorrente di
 ogni potere  di  controllo  sull'attuazione  della  propria  politica
 vitivinicola,  invade  indubbiamente  la  sfera di attribuzione della
 medesima in subiecta materia.
   Ne' la sussistenza  di  tale  lesione  puo'  escludersi  in  virtu'
 dell'art.    3  dello  stesso  decreto  ministeriale, che lascia alle
 "regioni" ed alle "province autonome"  il  potere  di  stabilire  "le
 procedure  tecnico-amministrative  attraverso  le quali il diritto di
 reimpianto puo'  essere  trasferito",  in  quanto  il  previo  parere
 favorevole della regione concedente il trasferimento del "diritto" de
 quo   sembra   un  quid  pluris  rispetto  alle  mere  modalita'  del
 trasferimento, attenendo all'an e non al quomodo.
   Anche tale norma quindi  appare  illegittimamente  riduttiva  delle
 attribuzioni  regionali,  nella  parte in cui non sembra consentire -
 almeno dalla sua interpretazione letterale - che le  regioni  possano
 disciplinare    piu'   compiutamente   il   suddetto   trasferimento,
 richiedendo in questa fase il previo parere della regione  che  aveva
 concesso il diritto di reimpianto.
   Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Le disposizioni impugnate, non sottoponendo la cessione del diritto
 di    reimpianto   al   previo   parere   favorevole   dell'autorita'
 amministrativa regionale competente, si appalesano  irragionevoli  ed
 arbitrarie  e  come tali lesive dell'interesse pubblico della regione
 siciliana alla crescita della produzione dei vini a denominazione  di
 origine,  sia  come  numero  di  denominazione  che come quantita' di
 produzione,  obiettivo  cui e' finalizzato, come detto nel precedente
 paragrafo, il piano regionale vitivinicolo.
   Le disposizioni impugnate sono altresi' carenti di  un  equilibrato
 bilanciamento   tra   l'interesse  pubblico  della  regione  nel  cui
 territorio puo' essere reimpiantato il vigneto e quello della regione
 che viene ad essere privata di tale coltura pregiata; invero,  mentre
 la  prima  puo'  condizionare  con  il  proprio parere l'acquisto del
 diritto di reimpianto, la  seconda  invece  non  ha  alcun  titolo  a
 condizionare  la cessione del medesimo diritto con grave pregiudizio,
 cosi'  com'e'  ovvio,  di   una   razionale   e   corente   attivita'
 amministrativa.