Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 120 del 19 aprile 1997, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio legislativo e legale ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 20 febbraio 1997, recante "Disposizioni per il traferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.". F a t t o L'impugnato decreto, emanato in esecuzione del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1986, nell'abrogare il precedente decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 i cui artt. 1, 5 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito) erano stati annullati con sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 1989, detta nuove disposizioni in materia di trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). L'art. 1 dispone che il titolare di un diritto di reimpianto, acquisito ai sensi dell'art. 7, punto 1, del predetto regolamento, puo' cederlo ad altro operatore avente titolo. L'art. 2 prevede che l'acquirente del suddetto diritto, proveniente da impianti di viti ad uve da vino conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti, possa esercitarlo su superfici idonee alla produzione di v.q.p.r.d., conformemente a quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, previo parere favorevole da parte dell'autorita' amministrativa competente della regione o della provincia autonoma nel cui territorio andra' ad essere esercitato il diritto stesso. L'art. 3 prevede che le regioni e le province autonome stabiliscano le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto puo' essere trasferito. L'art. 4 dispone l'obbligo degli organi regionali, il cui territorio e' stato interessato alla compravendita dei diritti di reimpianto, di comunicare i dati stessi entro il 31 agosto di ogni anno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 dell'impugnato decreto ministeriale si appalesano invasive della competenza della regione in subiecta materia per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli artt. 14, lett. a) e 20 dello Statuto siciliano in materia di agricoltura e delle relative norme di attuazione approvate con d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. Il regolamento CEE n. 822/87 del 16 maggio 1987, ha introdotto con l'art. 6 il blocco dei nuovi impianti di viti fino al 31 agosto 1990 (blocco prorogato fino al 31 agosto 1998 dall'art. 1 del regolamento CE n. 1592/96 del 30 luglio 1996), prevedendo con l'art. 7, a determinate condizioni, il diritto di reimpianto (definito nell'allegato V, lett. c) come "il diritto di autorizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata... un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata"). Lo stesso art. 7, al paragrafo 2, stabilisce che il diritto di reimpianto "puo' essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda". Il Ministro per l'agricoltura, con decreto 12 ottobre 1988, n. 469, aveva emanato le disposizioni attuative del predetto regolamento comunitario non "autosufficiente". Ma codesta Corte, con sentenza n. 284 del 1989, su ricorso della regione Toscana, pur riconoscendo "le indubbie esigenze unitarie che impongono una disciplina identica in tutto il territorio nazionale degli specifici oggetti regolati, anche perche' incidenti in situazioni giuridiche soggettive di privati esercitabili, in ipotesi, pure con riguardo a superfici appartenenti a regioni diverse", ha tuttavia ritenuto che l'intervento statale non puo' spingersi fino alla "soppressione in toto del potere delle regioni" nella sub-materia della produzione vitivinicola. Tale principio appare vieppiu' calzante nel caso della regione siciliana, dotata di autonomia speciale, la quale gode in materia di agricoltura di competenza legislativa esclusiva. La materia dell'agricoltura e' quella a cui la regione ha dedicato le maggiori cure sin dall'inizio della sua attivita'. In particolare nella sub-materia della vitivinicoltura sono state impiegate grandi risorse nello sforzo di miglioramento qualitativo delle produzioni, culminato nel recente piano regionale vitivinicolo approvato con D.A. 12 maggio 1993, che si deposita. Ora, l'art. 2 del decreto impugnato, nella parte in cui, nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto da zone a D.O.C. di una regione verso zone di altre regioni non prevede, a monte dell'assenso prestato dalla regione "ricevente" all'esercizio del diritto al reimpianto, quello della regione concedente tale diritto alla cessione del diritto stesso, vada a discapito delle potenzialita' produttive dei territori dell'isola, contraddistinti da una piu' forte tendenza dei produttori al trasferimento del beneficio per intuibili ragioni connesse alla depressione economica. Onde tale norma, laddove priva di fatto la regione ricorrente di ogni potere di controllo sull'attuazione della propria politica vitivinicola, invade indubbiamente la sfera di attribuzione della medesima in subiecta materia. Ne' la sussistenza di tale lesione puo' escludersi in virtu' dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, che lascia alle "regioni" ed alle "province autonome" il potere di stabilire "le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto puo' essere trasferito", in quanto il previo parere favorevole della regione concedente il trasferimento del "diritto" de quo sembra un quid pluris rispetto alle mere modalita' del trasferimento, attenendo all'an e non al quomodo. Anche tale norma quindi appare illegittimamente riduttiva delle attribuzioni regionali, nella parte in cui non sembra consentire - almeno dalla sua interpretazione letterale - che le regioni possano disciplinare piu' compiutamente il suddetto trasferimento, richiedendo in questa fase il previo parere della regione che aveva concesso il diritto di reimpianto. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Le disposizioni impugnate, non sottoponendo la cessione del diritto di reimpianto al previo parere favorevole dell'autorita' amministrativa regionale competente, si appalesano irragionevoli ed arbitrarie e come tali lesive dell'interesse pubblico della regione siciliana alla crescita della produzione dei vini a denominazione di origine, sia come numero di denominazione che come quantita' di produzione, obiettivo cui e' finalizzato, come detto nel precedente paragrafo, il piano regionale vitivinicolo. Le disposizioni impugnate sono altresi' carenti di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse pubblico della regione nel cui territorio puo' essere reimpiantato il vigneto e quello della regione che viene ad essere privata di tale coltura pregiata; invero, mentre la prima puo' condizionare con il proprio parere l'acquisto del diritto di reimpianto, la seconda invece non ha alcun titolo a condizionare la cessione del medesimo diritto con grave pregiudizio, cosi' com'e' ovvio, di una razionale e corente attivita' amministrativa.