IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.
 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta
 in deliberazione  all'udienza  collegiale  dell'11  febbraio  1997  e
 vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (Asso.F.O.M.),
 con  sede  in  Ancona,  piazza  della Repubblica n. 1, in persona del
 legale rappresentante  pro-tempore,  quale  mandataria  speciale  con
 rappresentanza  della  ditta  C.M.M.  S.n.c.,  con sede in Osimo, via
 Vanoni n. 5 (per procura notaio Stacco  di  Ancona  del  17  dicembre
 1994), elettivamente domiciliata in Camerino, corso Vittorio Emanuele
 n. 60, presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, rappresentata e
 difesa  dall'avv.  Piero  Novelli  per  procura  in calce all'atto di
 citazione, attore, e Azienda sanitaria U.S.L.  n.  10  della  regione
 Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L. n. 20, convenuto-contumace.
   Oggetto: Domanda di adempimento.
                              Conclusioni
   All'udienza  di  precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 1996
 il procuratore dell'attore,  riportatosi  alle  conclusioni  spiegate
 nell'atto  di  citazione  ed  integralmente riportate nel ricorso per
 riassunzione, cosi' concludeva:
   "Piaccia alla adita Giustizia - contrariis  reiectis  -  dichiarare
 tenuta  ed  obbligata  e per l'effetto condannare la unita' sanitaria
 locale n. 20 in persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore  in
 Camerino  alla  via  Lilli  in  favore  della  Asso.F.O.M.  ut  sopra
 rappresentata e nella qualifica di cui sopra al pagamento:
     1) della somma di L. 15.359.871, salvo migliore  quantificazione,
 oltre
     1a)  agli  interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS ex
 art. 73 della legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa,  al
 tasso  legale  ex art. 1224, primo comma, c.c. per il tempo in cui il
 TUS sia sceso o scenda ad  un  saggio  inferiore  rispetto  al  tasso
 legale  -  dalla  data  di scadenza di ciascuna fattura ex art. 1219,
 secondo comma, n. 3 c.c. al saldo, oltre gli interessi  legali  sugli
 interessi  maturati  e  maturandi  calcolati secondo i criteri di cui
 sopra e dovuti almeno per sei mesi  a  far  data  dalla  proposizione
 della presente domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
     1b)  in  via  subordinata quante volte fosse rigettata la domanda
 nella parte sub 1a) agli  interessi  compensativi  e/o  corrispettivi
 (non  moratori)  al TUS o in alternativa al tasso legale per il tempo
 in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore  rispetto  al
 tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in
 mora  e  a  quelli  moratori  secondo i criteri di cui sopra (o TUS o
 legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli
 interessi maturati e maturandi calcolati secondo  i  criteri  di  cui
 sopra  e  dovuti  almeno  per  sei mesi a far data dalla proposizione
 della domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
     2) della somma di L. 4.901.700, salvo migliore quantificazione  a
 titolo  di  interessi  moratori  o in subordine a titolo di interessi
 compensativi e/o corrispettivi (non moratori), oltre  agli  interessi
 legali dalla data della proposizione della domanda al saldo.
   Il tutto nei limiti di competenza della adita giustizia.
   Si  fa  espressa  riserva  di  chiedere  il  pagamento di crediti e
 forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si  offrono
 in comunicazione i documenti di cui all'indice.
   Con    ogni    opportuna    riserva   istruttoria,   con   sentenza
 provvisoriamente esecutiva, con vittoria  di  spese  ed  onorari  del
 grado.
   Il tribunale letti gli atti e udita la relazione, osserva: