LA CORTE DEI CONTI
   Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   sul   giudizio   di
 responsabilita', iscritto al n. R/531  del  registro  di  segreteria,
 promosso  a  istanza  del  Procuratore  regionale nei confronti degli
 eredi di Rinaldo Botticini, individuati nelle persone di  Maria  Rita
 Murtas,  Ivano  Botticini  e  Sandro Botticini rappresentati e difesi
 dall'avv. Agostino Castelli.
   Uditi, nella pubblica udienza del 20  novembre  1996,  il  relatore
 consigliere   Enrico  Bassareo,  il  difensore  dei  convenuti,  avv.
 Agostino Castelli nonche' il pubblico ministero in persona  del  Vice
 procuratore regionale Nicola Leone.
   Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
                           Ritenuto in fatto
   Con  atto del 6 ottobre 1993, il procuratore regionale ha citato in
 giudizio il prof.  Rinaldo  Botticini,  preside  della  scuola  media
 statale  di  Capoterra,  per  il  risarcimento  di  un danno erariale
 ammontante  a  lire   74.151.233,   aumentato   della   rivalutazione
 monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio.
   Il  danno  e'  conseguente al pagamento, a favore della sig.a Maria
 Meloni, bidella dispensata dal servizio con decorrenza dal 29 ottobre
 1984, di stipendi non dovuti per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 30
 aprile 1990.
   Il  danno  in  questione,  ad  avviso  della  procura  attrice,  e'
 imputabile al prof. Botticini per il comportamento gravemente colposo
 che  il  medesimo  avrebbe  tenuto nella circostanza e che si sarebbe
 concretizzato essenzialmente:
     a) nell'aver emesso provvedimenti concessivi dell'aspettativa, in
 favore della Meloni, senza aver ricevuto alcuna delega da  parte  del
 Provveditore  agli  studi  (la  delega  e'  stata  infatti  conferita
 solamente con provvedimento del 26 novembre 1986);
     b) nell'aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale  del
 tesoro di Cagliari che la Meloni era stata dispensata dal servizio in
 violazione  degli artt. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
 26 maggio 1956,  n.  653  e  31  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 8 luglio 1986 n. 429.
   Nell'udienza di discussione del 25 marzo 1994, il patrocinatore del
 convenuto  in  parola  ha  comunicato  il  decesso  del suo assistito
 avvenuto in data 18 marzo 1994.
   Il  presidente  della  sezione  ha,  conseguentemente,   dichiarata
 l'interruzione  del giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti
 alla Procura per le ulteriori iniziative. Questa,  con  i  successivi
 atti  integrativi  del  13  luglio  1994  e  del 22 febbraio 1996, ha
 chiamato in giudizio gli eredi del  prof.  Rinaldo  Botticini,  nelle
 persone  della sig.a Maria Rita Murtas (moglie) e dei signori Ivano e
 Sandro Botticini (figli).
   L'organo requirente ha ritenuto, nella specie, che "in presenza  di
 notevoli  dubbi  giurisprudenziali  sulla legittimita' costituzionale
 delle norme di cui all'art. 1, primo comma, della  legge  14  gennaio
 1994,  n.  20, gli eredi del prof. Botticini debbano essere citati in
 giudizio e debbano assumere la legittimazione passiva nello stesso in
 quanto l'esenzione della responsabilita' patrimoniale degli eredi  di
 pubblici funzionari e amministratori contrasta col principio generale
 accolto  nel  nostro  ordinamento  che  trasferisce l'obbligazione di
 risarcimento di un danno ingiusto causato dal loro dante  causa  agli
 eredi che ne abbiano accettato l'eredita'."
   I  convenuti  si  sono  costituiti  in  giudizio  con il patrocinio
 dell'avv.  Agostino Castelli che, con apposita  memoria  scritta,  ha
 chiesto alla sezione di volerli assolvere da ogni pretesa attrice.
   Nel  corso dell'odierna pubblica udienza, il difensore in parola ha
 affermato, in via preliminare, che "le responsabilita' amministrative
 contabili riservate alla cognizione della Corte  dei  conti,  essendo
 ope   legis   ritenute   come   aventi  natura  personale,  non  sono
 trasmissibili  mortis  causa  anche  in  riferimento  a   successioni
 apertesi  prima  dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 20
 del 1994".
   Il    che,   ad   avviso   del   difensore,   dovrebbe   consentire
 l'estromissione dal giudizio dei propri patrocinati.
   Nel merito, l'avv. Castelli ha sostenuto che il danno erariale  per
 cui  e' causa non puo' essere comunque imputato al prof. Botticini in
 quanto il medesimo, nel periodo in cui la Meloni ha prestato servizio
 presso la scuola media di Capoterra (10  agosto  1982  -  28  ottobre
 1984) in qualita' di bidella, ha svolto le funzioni di preside presso
 un'altra scuola media, quella di Teulada.
   Il   pubblico   ministero,  viceversa,  ha  chiesto  alla  sezione,
 nell'odierno   dibattimento,   di   valutare    preliminarmente    la
 possibilita'  di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge  14
 gennaio  1994 n. 20 nella parte in cui esclude che la responsabilita'
 degli amministratori e dei dipendenti pubblici  deceduti  si  estenda
 agli  eredi  dei  medesimi.   La questione sarebbe rilevante, secondo
 l'organo requirente, con riferimento alla posizione degli  eredi  del
 prof.  Rinaldo Botticini, essendo il medesimo deceduto dopo l'entrata
 in vigore della norma citata, il che renderebbe inevitabile una  loro
 estromissione  dal  presente  giudizio,  salvo  che  la  sezione  non
 giudichi superabile la questione nel presupposto che la norma  stessa
 non  debba  applicarsi  a  fatti  commessi  antecedentemente alla sua
 entrata in vigore.
                         Considerato in diritto
   L'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha esteso,
 con carattere  di  generalita',  a  tutti  i  soggetti  sottoposti  a
 giudizio  in  materia di contabilita' pubblica innanzi alla Corte dei
 conti, il principio  della  natura  personale  della  responsabilita'
 amministrativa,  inizialmente  introdotto dall'art. 58, quarto comma,
 della  legge  8  giugno  1990   n.   142,   limitatamente   ai   soli
 amministratori e dipendenti dei comuni e delle province.
   L'articolo  citato  ha  previsto la responsabilita' degli eredi nel
 solo caso di illecito arricchimento del dante causa e di  conseguente
 indebito  arricchimento  degli  eredi  stessi. Analoga statuizione e'
 contenuta nell'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 27 agosto  1993
 n.  324,  nel  testo modificato dalla legge di conversione 27 ottobre
 1993 n. 423, per quanto attiene agli amministratori e  ai  dipendenti
 delle Regioni e delle Unita' sanitarie locali.
   La  successione di normative di contenuto analogo, ma con ambiti di
 applicazione diversi,  ha  dato  origine  a  un  complesso  dibattito
 giurisprudenziale  incentrato  sull'applicabilita'  o  meno  di detta
 normativa anche a fatti verificatisi nella vigenza delle disposizioni
 precedenti che non prevedevano limitazioni di responsabilita' per gli
 eredi.
   Pur se tuttora permangono  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte
 orientamenti  diversi,  puo' ritenersi tuttavia prevalente quello che
 reputa  di  immediata  applicazione   le   norme   limitative   della
 responsabilita' degli eredi anche a fattispecie anteriori all'entrata
 in vigore delle norme stesse.
   Da  ultimo  le Sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione
 n. 988/A  del  31  ottobre  1994,  sono  giunte  a  tale  conclusione
 argomentando  dalla natura di norma generale di principio, lato sensu
 interpretativa   dei   connotati   propri    della    responsabilita'
 amministrativa, dell'art.  1 della legge n. 20 del 1994. Secondo tale
 prospettazione,   in   sostanza,   la   norma  non  avrebbe  innovato
 l'ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e  a  definire
 alcune    caratteristiche    dell'istituto    della   responsabilita'
 amministrativa gia' insite nello stesso.
   Alla luce di tale orientamento deve quindi ritenersi che  nel  caso
 in  esame  la  norma  regolatrice  della fattispecie vada individuata
 nell"art. 1 della legge n. 20 del 1994, applicabile, pertanto,  anche
 a  fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con
 l'ulteriore  precisazione  che  la  responsabilita'  degli  eredi  va
 esclusa  salva  l'ipotesi di illecito arricchimento del de cuius e di
 conseguente indebito arricchimento degli eredi medesimi.
   A proposito di tale ultima circostanza va  detto  che  il  Pubblico
 ministero  non  ha  provato,  come  sarebbe  stato  suo onere, ne' la
 sussistenza  di  un  illecito  arricchimento  del  convenuto  Rinaldo
 Botticini  ne'  tantomeno  l'indebito  arricchimento  degli eredi. Da
 quanto esposto conseguirebbe una pronuncia di assoluzione degli eredi
 del Botticini per difetto di legitimatio ad causam.
   Tuttavia  ritiene  la  sezione  non  manifestamente  infondata   la
 questione  di legittimita' costituzionale della menzionata norma, che
 ingiustificatamente non trasferisce agli eredi degli amministratori e
 dipendenti pubblici deceduti  la  responsabilita'  amministrativa  di
 questi  ultimi,  con la conseguenza che, in virtu' del fatto fortuito
 della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del  suo
 patrimonio  si  converte  in un vantaggio dei suoi successori (vedasi
 Corte  costituzionale  sentenza  n.  383  del  21-29  luglio   1992).
 L'estensione  della  norma  a  favore di tutti i pubblici dipendenti,
 operata dall' art. 1 della legge n. 20  del  1994,  e  la  previsione
 della  responsabilita'  degli eredi in caso di illecito arricchimento
 hanno introdotto nell'ordinamento giuridico un'ingiustificata  deroga
 alle  norme  generali  in  materia  di  trasmissibilita' mortis causa
 (artt. 752 e 754 c.c.) a sfavore del creditore ente pubblico  (deroga
 che  accentua  il  difetto  di  coerenza  del  sistema normativo). Va
 sottolineato  al  riguardo  che  trattasi  di  ipotesi  assolutamente
 marginale,  non  idonea  a  realizzare  un  equilibrato assetto degli
 interessi delle parti in causa (la Corte costituzionale stessa, nella
 citata sentenza, aveva ipotizzato come soluzione  piu'  razionale  la
 trasmissione  dell'obbligazione  risarcitoria  almeno  nei limiti del
 valore dei beni ereditari).
   Non manifestamente infondata appare alla Sezione anche la questione
 di legittimita' costituzionale  del  medesimo  articolo  sotto  altro
 profilo.   Nell'ipotesi,   infatti,  di  piu'  corresponsabili  nella
 causazione del danno, la esclusione della responsabilita' in  capo  a
 una delle parti in causa comporterebbe, anche stavolta in maniera del
 tutto  irrazionale,  un  aggravamento della posizione debitoria degli
 altri corresponsabili.
   Con riguardo alla responsabilita' del convenuto deceduto,  infatti,
 il  giudice  puo'  pronunciarsi  unicamente  nel senso di dichiararne
 l'insussistenza, dato il carattere  personale  della  responsabilita'
 senza  che  nulla  possa  statuire  in ordine alla partecipazione del
 convenuto  medesimo  al  compimento  del  fatto  illecito,   le   cui
 conseguenze  (danno  erariale)  vanno  ripartite  per  intero  (salvo
 l'esercizio del cd. potere riduttivo)  tra  i  convenuti  rimasti  in
 causa.
   Sotto   entrambi   i   profili   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  viene  sollevata  in   riferimento   agli   artt.   3
 (ingiustificata  disparita'  di trattamento di situazioni analoghe) e
 97  (violazione  del  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione) della Costituzione.