IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nella  causa  contro  Lardori
 Gabriele,  nato  il  25  gennaio  1976  a  Gavardo (Brescia), atto di
 nascita n. 47/A/I, residente a Nuvolento (Brescia)  in  via  Giovanni
 Paolo   I   n.   12,   celibe,   incensurato,  recluta  nel  26  Btg.
 "Castelfidardo" in  Pordenone,  libero  imputato  di:  mancanza  alla
 chiamata  (art.  151  Cpmp),  perche',  precettato  per  il  26  Btg.
 "Castelfidardo" di Pordenone per  l'assolvimento  degli  obblighi  di
 leva  e  tenuto  a  presentarsi  il 10 settembre 1996, ometteva senza
 giusto motivo di consegnarsi  al  detto  reparto  nei  cinque  giorni
 successivi  a tale termine rimanendo assente a tutt'oggi, in esito al
 pubblico ed orale dibattimento.
 Fatto e diritto
   Nel dibattimento il militare Lardori Gabriele, imputato  del  reato
 in epigrafe per assenza dal servizio decorrente dal 10 settembre 1996
 e che a tutt'oggi non e' cessata, ha dichiarato di non voler prestare
 il  servizio  militare  a  causa di assillanti problemi di famiglia e
 soprattutto per la grave malattia di cui soffre la madre.
   Il  rifiuto  posto in essere dal Lardori, in quanto non determinato
 da  obiezione  di  coscienza  al  servizio  militare,  di  certo  non
 corrisponde  alla  fattispecie  di  reato  di cui all'art. 8, secondo
 comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772; e tuttavia  ne  puo'  derivare
 l'effetto  estintivo  dell'obbligo  del  servizio militare di ferma a
 norma del terzo comma dell'art. 8, in quanto la Corte  costituzionale
 con  la  sentenza n.   422 del 1993 ne ha dichiarato l'illegittimita'
 "... nella parte in cui non prevede l'esonero dalla  prestazione  del
 servizio  militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di
 pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio  stesso,  anche
 dopo  averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati
 nell'art.   1, legge n. 772 del 1972  o  senza  aver  addotto  motivo
 alcuno,   abbiano  espiato  per  quel  comportamento  la  pena  della
 reclusione quantomeno non inferiore alla durata del servizio militare
 di leva".
   Ma  a  seguito  della   recente   sentenza   della   stessa   Corte
 costituzionale   n.   43  del  1997,  -  che  ha  infatti  dichiarato
 l'illegittimita' dei commi secondo e terzo  dell'art.  8  "...  nella
 parte  in  cui  non escludono la possibilita' di piu' di una condanna
 per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione  ai  benefici
 previsti  dalla  legge  suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di
 assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i  motivi  di  cui
 all  'art.  1  della  medesima  legge" -, e' intervenuta un'ulteriore
 modifica della tormentata normativa,  nel  senso  che  l'esonero  dal
 servizio  militare  di  ferma  a favore degli obiettori "totali", che
 pongono in essere il reato configurato dall'art.   8, secondo  comma,
 non deriva piu' dall'effettiva espiazione della pena, bensi' dal mero
 fatto della condanna.
   E'   evidente,   allora,   come   per   cio'  risulti  notevolmente
 diversificata la posizione degli obiettori che rifiutino il  servizio
 militare dopo averlo assunto, e di quanti altri, come e' avvenuto per
 il Lardori, pongano in essere il rifiuto sulla base di motivi diversi
 da  quelli  indicati  nell'art. 1, legge n. 772 del 1972 o senza aver
 addotto motivo alcuno: per tutti questi l'esonero  dalla  prestazione
 del  servizio  di  leva  consegue  ancora ad una o piu' condanne alla
 reclusione quantomeno in misura complessivamente non  inferiore  alla
 durata  del  servizio  militare  di  leva,  e  purche'  la pena venga
 realmente espiata.
   Dal momento che - come la Corte ha affermato piu' volte e da ultimo
 con la stessa sentenza n. 43 del 1997 - si tratta  di  garantire  non
 tanto  l'obiezione di coscienza al servizio militare quanto piuttosto
 in genere i diritti della coscienza  nell'ambito  di  un  trattamento
 sanzionatorio,  appare  chiaro  come  la  diversa  disciplina non sia
 sorretta  da  valide  giustificazioni  e  contraddica  anzi   plurimi
 principi costituzionali:  quello di uguaglianza, come ha sostenuto il
 pubblico  ministero in udienza, e in generale le statuizioni a tutela
 della coscienza e delle sue varie manifestazioni.
   Ma  la  normativa  che  collega  l'effetto  estintivo  dell'obbligo
 militare  al  quantum  della pena irrogata dal giudice sembra inoltre
 violare anche la garanzia costituzionale  secondo  cui  compete  alla
 legge,  e non di certo alla discrezionalita' del giudice, stabilire i
 limiti e modalita' dell'obbligo del servizio militare.
   In  definitiva,  l'art.  8,  terzo  comma,  nella  parte in cui non
 comprende per il rifiuto del servizio militare posto in  essere  dopo
 averlo  assunto  o  sulla  base  di motivi diversi da quelli indicati
 nell'art.   1, legge n. 772 del 1972  o  senza  aver  addotto  motivo
 alcuno  la  garanzia  disposta  dalla Corte con la sentenza n. 43 del
 1997, appare in contraddizione con gli artt. 2, 3, 19,  21,  23,  27,
 terzo comma, e 52, secondo comma della Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante  nel  presente procedimento, in quanto
 questo  tribunale  alla  stregua  delle  prove   acquisite   dovrebbe
 pronunciare condanna nei confronti del Lardori.