IL PRETORE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nella causa iscritta al n.
 5403 del r.g. 1996 tra Prini Simonetta, domiciliata elettivamente  in
 Latina,  Viale  dello  Statuto  24,  presso  lo  studio  dell'avv. E.
 Cinquanta, che la rappresenta e difende per  procura  a  margine  del
 ricorso,  ricorrente,  e  l'Ente  Poste  Italiane, domiciliato presso
 Poste Italiane, filiale di Latina, con  l'avv.  F.L.  Rossi,  che  lo
 rappresenta   e  difende  per  delega  a  margine  della  memoria  di
 costituzione, resistente.
   Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
   A scioglimento della riserva formulata il 27 maggio 1997.
   Letti gli atti di causa;
   Richiamate le premesse di fatto  poste  a  fondamento  del  ricorso
 introduttivo e della memoria di costituzione;
   Osserva che nel corso di definizione della presente controversia e'
 stata emanata la legge 28 novembre 1966, n. 608 che converte il d.-l.
 1  ottobre  1996,  n.  510,  che  all'art.  9 comma 2 prescrive che i
 contratti a tempo determinato stipulati dall'Ente Poste Italiane  dal
 1  febbraio  1994 al 30 giugno 1997 non possono essere trasformati in
 contratti a tempo indeterminato e decadono allo scadere  del  termine
 finale di ciascun contratto.
   La  questione  di  costituzionalita' della predetta disposizione e'
 rilevante per il presente giudizio in quanto la ricorrente deduce  di
 essere  stata  assunta  appunto  con  contratto a tempo determinato e
 richiede che venga trasformato in contratto  a  tempo  indeterminato,
 per  essere  stato stipulato al di fuori delle ipotesi previste dalla
 legge.
   La questione di incostituzionalita' della medesima disposizione  di
 legge  appare  non  manifestamente  infondata:  l'art.  9,  comma  2,
 decreto-legge n. 510/1996  statuisce  una  deroga  relativa  ai  soli
 contratti  a tempo indeterminato stipulati dall'Ente Poste rispetto a
 tutti gli altri contratti a tempo determinato per i quali e' operante
 la disciplina con le rigide preclusioni sancite dalla  legge  n.  230
 del  1962,  che statuisce la trasformazione del contratto di lavoro a
 tempo indeterminato per tutti quei contratti a tempo determinato  che
 continuano  dopo  la  scadenza del termine inizialmente fissato, o in
 cui il lavoratore venga riassunto entro un periodo di 15 o 30  giorni
 dal  contratto  precedente  o  che sia stato stipulato fuori dai casi
 indicati dalla legge medesima;
   La  questione  di  incostituzionalita'  non  appare  manifestamente
 infondata  in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove
 si consideri che si introduce un regime  di  particolare  favore  nei
 confronti  dell'Ente  Poste  rispetto  a  tutti  gli  altri datori di
 lavoro; per effetto di tale disposizione l'Ente Poste non e' tenuto a
 subire le sanzioni che spettano a tutti i datori di lavoro che  hanno
 stipulato  contratti  al  di  fuori  o  in  violazione  delle ipotesi
 previste  dalla  legge  n.    230  del  1962;  per  effetto  di  tale
 disposizione  si  introduce  un  regime  di  particolare  sfavore nei
 confronti del lavoratore che e' stato  assunto  dall'Ente  Poste  con
 contratto  affetto  dai vizi previsti dalla predetta legge n. 230 del
 1962 che, per il fatto di trovarsi nelle medesime  condizioni  di  un
 qualunque  altro  lavoratore,  ma  con un diverso datore di lavoro al
 quale  e'  stata  concessa  una  deroga   inesistente   all'atto   di
 stipulazione  del  contratto,  non  puo'  richiedere  la  tutela  che
 ordinariamente viene concessa.
   Neppure   manifestamente   infondata   appare   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale del citato art. 9 comma 2 in  punto  di
 contrasto  con l'art. 41 ove si consideri che imprese concorrenti con
 l'Ente Poste trovano ostacoli ad esercitare  liberamente  l'attivita'
 economica  a  fronte  dello  stesso  Ente  Poste che puo' e ha potuto
 meglio  organizzare  la  propria  attivita',  assumendo  e   gestendo
 lavoratori  a tempo determinato in posizione piu' favorevole e con un
 regime giuridico piu' vantaggioso.