IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 5403 del r.g. 1996 tra Prini Simonetta, domiciliata elettivamente in Latina, Viale dello Statuto 24, presso lo studio dell'avv. E. Cinquanta, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, ricorrente, e l'Ente Poste Italiane, domiciliato presso Poste Italiane, filiale di Latina, con l'avv. F.L. Rossi, che lo rappresenta e difende per delega a margine della memoria di costituzione, resistente. Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. A scioglimento della riserva formulata il 27 maggio 1997. Letti gli atti di causa; Richiamate le premesse di fatto poste a fondamento del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione; Osserva che nel corso di definizione della presente controversia e' stata emanata la legge 28 novembre 1966, n. 608 che converte il d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, che all'art. 9 comma 2 prescrive che i contratti a tempo determinato stipulati dall'Ente Poste Italiane dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1997 non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto. La questione di costituzionalita' della predetta disposizione e' rilevante per il presente giudizio in quanto la ricorrente deduce di essere stata assunta appunto con contratto a tempo determinato e richiede che venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, per essere stato stipulato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. La questione di incostituzionalita' della medesima disposizione di legge appare non manifestamente infondata: l'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 510/1996 statuisce una deroga relativa ai soli contratti a tempo indeterminato stipulati dall'Ente Poste rispetto a tutti gli altri contratti a tempo determinato per i quali e' operante la disciplina con le rigide preclusioni sancite dalla legge n. 230 del 1962, che statuisce la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per tutti quei contratti a tempo determinato che continuano dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, o in cui il lavoratore venga riassunto entro un periodo di 15 o 30 giorni dal contratto precedente o che sia stato stipulato fuori dai casi indicati dalla legge medesima; La questione di incostituzionalita' non appare manifestamente infondata in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove si consideri che si introduce un regime di particolare favore nei confronti dell'Ente Poste rispetto a tutti gli altri datori di lavoro; per effetto di tale disposizione l'Ente Poste non e' tenuto a subire le sanzioni che spettano a tutti i datori di lavoro che hanno stipulato contratti al di fuori o in violazione delle ipotesi previste dalla legge n. 230 del 1962; per effetto di tale disposizione si introduce un regime di particolare sfavore nei confronti del lavoratore che e' stato assunto dall'Ente Poste con contratto affetto dai vizi previsti dalla predetta legge n. 230 del 1962 che, per il fatto di trovarsi nelle medesime condizioni di un qualunque altro lavoratore, ma con un diverso datore di lavoro al quale e' stata concessa una deroga inesistente all'atto di stipulazione del contratto, non puo' richiedere la tutela che ordinariamente viene concessa. Neppure manifestamente infondata appare la questione di illegittimita' costituzionale del citato art. 9 comma 2 in punto di contrasto con l'art. 41 ove si consideri che imprese concorrenti con l'Ente Poste trovano ostacoli ad esercitare liberamente l'attivita' economica a fronte dello stesso Ente Poste che puo' e ha potuto meglio organizzare la propria attivita', assumendo e gestendo lavoratori a tempo determinato in posizione piu' favorevole e con un regime giuridico piu' vantaggioso.