LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Esaminati gli atti; Ritenuta non manifestamente infondata e rilavante ai fini del giudizio l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 63 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta al dipendente dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego (mentre nessun analogo divieto e' previsto in altri settori, cosicche' un magistrato ordinario puo' immediatamente esercitare la funzione forense davanti agli ex colleghi, i membri delle Commissioni tributarie possono egualmente svolgere funzioni difensive in vertenze di natura fiscale subito dopo la cessazione dalle funzioni, analoga facolta' spetta ai dipendenti di enti locali preposti agli uffici tributari ecc); Considerato che non si ravvisa agevolmente la ratio della norma sopramenzionata, cosicche' potrebbe essere violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. sotto il profilo di un trattamento diseguale per posizioni sostanzialmente eguali; Letti gli art. 1 legge n. 92/1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87