LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Esaminati gli atti;
   Ritenuta  non  manifestamente  infondata  e  rilavante  ai fini del
 giudizio l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 63 decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  in relazione all'art. 3
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui   vieta   al   dipendente
 dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza
 e  di  rappresentanza  davanti  alle  Commissioni  tributarie  per il
 biennio successivo alla data di cessazione del rapporto  di  pubblico
 impiego  (mentre nessun analogo divieto e' previsto in altri settori,
 cosicche' un magistrato ordinario puo' immediatamente  esercitare  la
 funzione forense davanti agli ex colleghi, i membri delle Commissioni
 tributarie possono egualmente svolgere funzioni difensive in vertenze
 di  natura  fiscale subito dopo la cessazione dalle funzioni, analoga
 facolta'  spetta  ai  dipendenti  di enti locali preposti agli uffici
 tributari ecc);
   Considerato che non si ravvisa agevolmente  la  ratio  della  norma
 sopramenzionata,  cosicche'  potrebbe  essere violato il principio di
 eguaglianza ex art. 3  Cost.  sotto  il  profilo  di  un  trattamento
 diseguale per posizioni sostanzialmente eguali;
   Letti  gli  art.  1  legge  n. 92/1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo
 1953, n. 87