IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  visti   gli   atti   del
 procedimento   n.  63-C/1996  promosso  dall'INPS  nei  confronti  di
 Cerretani Elisa piu' 25.
   Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225 del 4 dicembre 1995 del
 pretore di Fermo; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza
 del 18 aprile 1997.
   Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto degli
 appellati ad ottenere la pensione  di  reversibilita'  in  base  alle
 previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;
   Ritenuto  che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
 1996, n.  662  prevedono  una  peculiare  disciplina  in  materia  di
 pagamento   delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui
 trattamenti   pensionistici   erogati   dagli   enti    previdenziali
 interessati  in  conseguenza  dell'applicazione  delle sentenze della
 Corte cost. nn. 495/1993 e 240/1994 ed in  ordine  al  riconoscimento
 del diritto a tale pagamento;
   Ritenuto altresi' che il comma 183 dell'articolo citato prevede che
 "i  giudizi  pendenti  alla  data di entrata in vigore della presente
 legge avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181  e  182  del
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto".
   Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con  l'art.
 24    della    Costituzione    in    quanto   vanifica   il   diritto
 costituzionalmente garantito di agire a tutela  dei  propri  diritti,
 precludendo  la  possibilita'  di  far  verificare  giudizialmente la
 sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del  diritto
 azionato  e  la  fondatezza  delle eccezioni opposte dall'Istituto al
 riconoscimento del diritto stesso;
   Ritenuto infatti che la norma e' inserita in un sistema che rimette
 ad una fase puramente amministrativa la valutazione  dei  presupposti
 per  il  riconoscimento  del  diritto,  al di fuori di ogni possibile
 controllo giudiziale;
   Ritenuto  che  la  questione   di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  1, comma 183, legge 23 dicembre 1966, n. 662 appare, oltre
 che  non  manifestamente  infondata per le motivazioni sopra esposte,
 anche rilevante nel giudizio in corso in quanto,  prescindendo  dalla
 dichiarazine  di incostituzionalita', il tribunale sarebbe tenuto, in
 applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio  la  estinzione  del
 giudizio con compensazione delle spese tra le parti;